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venerdì 21/03/2025 • 19:55

Fisco Agenzia delle Entrate

Regime IVA: agenzie di viaggio per servizi acquisiti prima della richiesta del viaggiatore

L'Agenzia delle Entrate considera applicabile il regime IVA alle agenzie di viaggio e turismo per le singole prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti ''precedentemente acquisite nella disponibilità dell'agenzia''

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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Premessa Con l'istanza di interpello 21 marzo 2025 n. 80 l'Agenzia delle Entrate si occupa dell'applicabilità del regime IVA delle agenzie di viaggio e turismo alla vendita del singolo servizio che l'agenzia di viaggio acquista dal fornitore (compagnia aerea o struttura ricettiva) prima della richiesta del viaggiatore. Il regime TOMS è dunque applicabile alle vendite di servizi singoli se questi ultimi sono nella disponibilità dell'agenzia di viaggio prima della richiesta del viaggiatore, non essendo a tal fine rilevante il previo acquisto degli stessi. Caso prospettato La società ALFA è un soggetto passivo stabilito in uno Stato Extra UE, non stabilito né identificato ai fini IVA in Italia, attivo nelle prenotazioni on line di servizi turistici, quali soggiorni e voli aerei, mediante la propria piattaforma: la sua principale attività economica consiste nell'offrire ai consumatori finali la possibilità di prenotare servizi turistici attraverso la propria piattaforma digitale (''X System''). Tali servizi, che possono variare dalla prenotazione degli alloggi all'offerta di pacchetti turistici (comprensivi, ad esempio, anche dei servizi di trasporto), sono offerti ai terzi previa conclusione di contratti di fornitura con i soggetti passivi che prestano effettivamente tali servizi. I servizi di alloggio in Italia vengono forniti alla società ALFA mediante un contratto di fornitura dei servizi di alloggio, denominato Lodging Agreement, che prevede diverse modalità di questa prestazioni da parte degli Accommodation Providers: con il servizio denominato ''X Collect Booking'' ALFA acquista il diritto di disporre delle stanze fornite dagli Accommodation Providers, nonché il diritto di facilitare la prenotazione delle stanze tramite la piattaforma X System e di offrire tali servizi ai viaggiatori in nome proprio. Una volta che le stanze o gli alloggi sono prenotati dai viaggiatori, la società ALFA comunica l'avvenuta prenotazione agli Accommodation Providers: i viaggiatori pagano il corrispettivo alla società ALFA che verrà riversato agli Accommodation Providers il prezzo dell'alloggio al netto della propria commissione. Con riferimento a questa tipologia di contratto, la società ALFA ritiene di poter applicare ai predetti servizi turistici il regime IVA riservato alle agenzie di viaggio e turismo (TOMS), disciplinato dall'articolo 74­ter, comma 5­bis, del Decreto IVA: ALFA sostiene che l'applicazione domestica del regime TOMS passa attraverso la vendita del singolo servizio che l'agenzia di viaggio acquista dal fornitore (compagnia aerea o struttura ricettiva) prima della richiesta del viaggiatore. Il regime TOMS è dunque applicabile alle vendite di servizi singoli se questi ultimi sono nella disponibilità dell'agenzia di viaggio prima della richiesta del viaggiatore, non essendo a tal fine rilevante il previo acquisto degli stessi. Parere dell'Agenzia delle Entrate Il regime IVA delle agenzie di viaggio e turismo alla cessione di singoli servizi turistici è disciplinato dal comma 5­bis dell'articolo 74­ter in cui, al ricorrere di determinate condizioni, anche la vendita di singoli servizi turistici rientra nel c.d. metodo detrattivo base da base che dispone l'applicazione dell'IVA ­ se dovuta ­ con aliquota ordinaria sulla differenza tra il prezzo di vendita pagato all'agenzia di viaggi dal viaggiatore e il rispettivo costo d'acquisto, al lordo della relativa imposta, circostanza quest'ultima che inibisce all'agenzia di viaggio il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti del singolo servizio. L'applicazione di questo regime alle cessioni delle singole prestazioni è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: i singoli servizi ceduti dall'agenzia di viaggio devono essere resi da altri soggetti (ad es. albergo/volo); l'agenzia di viaggio deve aver acquisito il servizio già prima della richiesta del cliente. L'Agenzia delle Entrate richiama l'ordinanza 24 giugno 2024, causa C­763/23 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in cui i giudici unionali confermano che: il regime in commento è obbligatorio nel senso che va applicato dagli Stati membri quando le agenzie di viaggio agiscono in nome proprio nei confronti del viaggiatore e utilizzano, ai fini dell'effettuazione del viaggio, cessioni di beni e servizi acquistati presso terzi soggetti passivi, salvo eccezioni espressamente previste; la fornitura da parte di un'agenzia di viaggi del solo servizio di alloggio piuttosto che di un biglietto aereo rientra in detto regime, a prescindere se questa fornitura sia accompagnata da servizi aggiuntivi diversi dai servizi di informazione e di consulenza, tipici di un'agenzia di viaggio. Una diversa interpretazione produrrebbe un regime fiscale complesso, in cui l'applicazione delle norme in materia di IVA dipenderebbe dagli elementi che compongono le prestazioni offerte a ciascun viaggiatore. Un regime fiscale siffatto non rispetterebbe gli obiettivi della Direttiva IVA; tale regime va applicato a un operatore economico che svolge servizi analoghi a quelli di un'agenzia di viaggi a condizione che soddisfi le condizioni sostanziali previste all'articolo 306 della Direttiva IVA per poter beneficiare, in linea di principio, del regime impositivo speciale in commento (cfr. paragrafi 22­34 e giurisprudenza ivi richiamata). In ordine alla condizione della previa acquisizione del singolo servizio da parte dell'agenzia di viaggio l'Agenzia delle Entrate richiama la Corte di Cassazione (sentenza 8 febbraio 2022, n. 3857) che ha chiarito che è sufficiente che l'agenzia di viaggi abbia la previa disponibilità del singolo servizio, intesa come potere di disporne effettivamente in qualsiasi momento, in via esclusiva e senza necessità di alcuna autorizzazione, almeno sino a una certa scadenza. L'Agenzia ritiene di aver sufficientemente chiarito, alla luce della giurisprudenza unionale e nazionale, i principi di natura interpretativa che regolano l'applicazione della disposizione tributaria invocata con riferimento alla fattispecie rappresentata dalla Società e pertanto spetta ora a quest'ultima redigere in modo conforme la relativa contrattualistica. Fonte: Risp. AE 21 marzo 2025 n. 80. ...

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