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venerdì 21/03/2025 • 15:13

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione: nota di variazione

L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 21 marzo 2025 n. 79, ha chiarito da quale momento decorre il termine per l'emissione della nota di variazione nel caso di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

a cura di

redazione Memento

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Con la risposta n. 79 del 21 marzo 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell'ipotesi di un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione il diritto all'emissione della nota di variazione in diminuzione resta subordinato alla conclusione dell'accordo e che il termine per l'emissione della nota di credito, limitatamente all'importo falcidiato, decorra dal decreto di omologa del piano.

Resta fermo l'obbligo di emettere una nota di variazione in aumento, come previsto dall'art. 26 c. 1 DPR 633/72, qualora, in un momento successivo, il corrispettivo oggetto di falcidia sia pagato, in tutto o in parte.

Si ricorda che l'art. 26 DPR 633/72 nella parte in cui disciplina il diritto all'emissione di note di variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta, diritto avente natura facoltativa e limitato a specifiche ipotesi espressamente previste dal Legislatore, è stato oggetto di diversi interventi normativi nel corso degli anni.

Al fine di allineare la normativa interna alle indicazioni espresse dalla con la C.Giust. UE 23 novembre 2017 C-246/16, è stato previsto quanto segue (art. 18 DL 73/2021):

  • in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario/committente assoggettato ad una procedura concorsuale, il diritto del cedente/prestatore ad emettere una nota di credito decorre dalla data di avvio di tale procedura, senza che sia prima necessario attenderne l'esito;
  • la data di avvio delle seguenti procedure concorsuali è ancorata alla sentenza dichiarativa del fallimento; al provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; al decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; al decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Resta, invece, inalterato, anche a seguito dell'intervento normativo, il termine di emissione della nota di variazione in presenza di un accordo di ristrutturazione del debito o di un piano attestato, fissato, rispettivamente, nella data del decreto di omologa dell'accordo e nella data di pubblicazione nel registro delle imprese del piano.

Nel caso di specie, l'istante, nello svolgimento della propria attività, ha maturato un credito commerciale nei confronti di BETA, documentato da diverse fatture attive, rimaste insolute.

Nel 2024 BETA ha depositato una domanda per l'accesso al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, attualmente in attesa di omologa giudiziale.

L'istante chiede di conoscere l'esatto momento in cui, al cospetto di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, sorge per il creditore il diritto all'emissione della nota di variazione.

Come chiarito dall'AE, il diritto all'emissione della nota di variazione in diminuzione resta subordinato alla conclusione dell'accordo di omologazione; il termine per l'emissione della nota di credito, limitatamente all'importo falcidiato, decorre dal decreto di omologa del piano.

Fonte: Risp. AE 21 marzo 2025 n. 79

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