venerdì 21/03/2025 • 06:00
In merito alle agevolazioni concesse alle imprese nell'ambito del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha emanato la Circolare direttoriale 19 marzo 2025 n. 634 al fine di fornire chiarimenti circa le modalità e le condizioni per l'erogazione della prima quota d'agevolazione a titolo d'anticipazione.
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Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale, istituito dall'art. 1, c. 478, della L. 234/2021, si pone l'obiettivo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.
L'operatività del Fondo è disciplinata dal DM 21 ottobre 2022 e, successivamente, il decreto direttoriale 30 agosto 2023 del MIMIT, ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande, attraverso l'apertura di uno sportello finalizzato al sostegno di programmi d'investimento per la tutela ambientale.
Le agevolazioni, si rivolgono alle imprese di qualsiasi dimensione operanti sull'intero territorio nazionale e sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime d'aiuto previste dal Reg. GBER e dalla sezione 2.6: “Aiuti a favore della decarbonizzazione» del “Quadro temporaneo”.
Al fine di consentire alle imprese beneficiarie di richiedere l'erogazione della prima quota d'agevolazione, il MIMIT ha emanato la Circolare direttoriale n. 634 del 19 marzo 2025, la quale fornisce lo schema in base al quale dovrà essere predisposta la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria da rilasciare in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
Spese ammissibili
Prima di esaminare quanto chiarito dalla summenzionata Circolare, occorre ricordare che, i programmi d'investimento devono perseguire almeno una delle seguenti finalità:
I programmi d'investimento devono essere volti al perseguimento, in via esclusiva, di un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali.
Per quanto concerne le spese ammissibili alle agevolazioni in questione, invece, sono tali quelle strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi d'investimento, relative all'acquisto ed alla costruzione di immobilizzazioni, come definite agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, che riguardino:
La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale. Nello specifico, sono ammesse:
I chiarimenti della Circolare
L'articolo 11 del DM 21 ottobre 2022 definisce, in particolare, le modalità d'erogazione delle agevolazioni concesse, prevedendo, al comma 2, che è “fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario di richiedere al soggetto gestore, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l'erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 30% dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo d'anticipazione, con le modalità e le condizioni indicate con successivo provvedimento del Ministero. L'importo dell'agevolazione erogata a titolo di anticipo viene recuperata proporzionalmente dai successivi stati di avanzamento”.
In virtù di quanto sopra premesso, al fine di consentire alle imprese beneficiarie di richiedere l'erogazione della prima quota d'agevolazione, la Circolare fornisce, in allegato, lo schema in base al quale dovrà essere predisposta la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria da rilasciare in favore dell'Agenzia citata in precedenza.
Nello specifico, quindi, in allegato alla Circolare, sono forniti gli schemi di fideiussione, dove sono indicati gli adempimenti per la richiesta dell'anticipazione sul contributo a fondo perduto.
A tal proposito, detto schema precisa che, l'anticipazione sul contributo, dovrà essere garantita alternativamente:
Lo schema illustrato nella Circolare precisa, altresì, che le polizze fidejussorie sopra citate, saranno accettate entro il limite massimo di 100.000,00 euro.
Le fidejussioni, in qualunque forma rilasciate, dovranno essere necessariamente munite d'autentica notarile di firma, la quale dovrà sempre recepire le caratteristiche richieste dall'art. 2703, c. 2, del Codice Civile e, in particolare:
Le richiamate caratteristiche, dovranno essere presenti anche nelle appendici alle garanzie fideiussorie di volta in volta emesse.
La Circolare, infine, precisa che, in ogni caso, il testo della fidejussione bancaria, ovvero della polizza fidejussoria, dovrà essere strettamente conforme al rispettivo fac-simile allegato al medesimo documento di prassi.
Fonte: MIMIT, circolare direttoriale 19 marzo 2025, n. 634
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