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venerdì 21/03/2025 • 06:00

Finanziamenti Chiarimenti Circolare MIMIT

Agevolazioni transizione industriale: modalità d’erogazione prima quota

In merito alle agevolazioni concesse alle imprese nell'ambito del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha emanato la Circolare direttoriale 19 marzo 2025 n. 634 al fine di fornire chiarimenti circa le modalità e le condizioni per l'erogazione della prima quota d'agevolazione a titolo d'anticipazione.

di Pietro Mosella - Giornalista pubblicista

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale, istituito dall'art. 1, c. 478, della L. 234/2021, si pone l'obiettivo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.

L'operatività del Fondo è disciplinata dal DM 21 ottobre 2022 e, successivamente, il decreto direttoriale 30 agosto 2023 del MIMIT, ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande, attraverso l'apertura di uno sportello finalizzato al sostegno di programmi d'investimento per la tutela ambientale.

Le agevolazioni, si rivolgono alle imprese di qualsiasi dimensione operanti sull'intero territorio nazionale e sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime d'aiuto previste dal Reg. GBER e dalla sezione 2.6: “Aiuti a favore della decarbonizzazione» del “Quadro temporaneo”.

Al fine di consentire alle imprese beneficiarie di richiedere l'erogazione della prima quota d'agevolazione, il MIMIT ha emanato la Circolare direttoriale n. 634 del 19 marzo 2025, la quale fornisce lo schema in base al quale dovrà essere predisposta la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria da rilasciare in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Spese ammissibili

Prima di esaminare quanto chiarito dalla summenzionata Circolare, occorre ricordare che, i programmi d'investimento devono perseguire almeno una delle seguenti finalità:

  • una maggiore efficienza energetica nell'esecuzione dell'attività d'impresa;
  • un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell'utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l'uso di materie prime riciclate.

I programmi d'investimento devono essere volti al perseguimento, in via esclusiva, di un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali.

Per quanto concerne le spese ammissibili alle agevolazioni in questione, invece, sono tali quelle strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi d'investimento, relative all'acquisto ed alla costruzione di immobilizzazioni, come definite agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, che riguardino:

  • suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell'investimento totale ammissibile);
  • opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell'investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali);
  • impianti ed attrezzature varie di nuova fabbricazione;
  • programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate.

La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale. Nello specifico, sono ammesse:

  • spese d'esercizio relative a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto e costi servizi di consulenza;
  • spese di personale.

I chiarimenti della Circolare

L'articolo 11 del DM 21 ottobre 2022 definisce, in particolare, le modalità d'erogazione delle agevolazioni concesse, prevedendo, al comma 2, che è “fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario di richiedere al soggetto gestore, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l'erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 30% dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo d'anticipazione, con le modalità e le condizioni indicate con successivo provvedimento del Ministero. L'importo dell'agevolazione erogata a titolo di anticipo viene recuperata proporzionalmente dai successivi stati di avanzamento”.

In virtù di quanto sopra premesso, al fine di consentire alle imprese beneficiarie di richiedere l'erogazione della prima quota d'agevolazione, la Circolare fornisce, in allegato, lo schema in base al quale dovrà essere predisposta la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria da rilasciare in favore dell'Agenzia citata in precedenza.

Nello specifico, quindi, in allegato alla Circolare, sono forniti gli schemi di fideiussione, dove sono indicati gli adempimenti per la richiesta dell'anticipazione sul contributo a fondo perduto.

A tal proposito, detto schema precisa che, l'anticipazione sul contributo, dovrà essere garantita alternativamente:

  1. da fidejussione bancaria, rilasciata esclusivamente da banche o gruppi bancari autorizzati ad operare in Italia ed iscritti agli Albi ed elenchi di vigilanza pubblicati dalla Banca d'Italia;
  2. da polizza fidejussoria, rilasciata da compagnia assicuratrice iscritta al RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi):
  1. con sede in Italia, ovvero con sede in altro Stato membro ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento. L'elenco delle compagnie assicuratrici è consultabile sul sito dell'IVASS 
  2. con sede legale in altro Stato membro ammessa ad operare in Italia in Libertà di Prestazione di Servizi. L'elenco delle compagnie assicuratrici è consultabile sul sito dell'IVASS 

Lo schema illustrato nella Circolare precisa, altresì, che le polizze fidejussorie sopra citate, saranno accettate entro il limite massimo di 100.000,00 euro.

Le fidejussioni, in qualunque forma rilasciate, dovranno essere necessariamente munite d'autentica notarile di firma, la quale dovrà sempre recepire le caratteristiche richieste dall'art. 2703, c. 2, del Codice Civile e, in particolare:

  • è necessario il passaggio a repertorio (il notaio deve indicare il numero di repertorio);
  • è necessario che la firma (autografa o digitale) venga apposta alla presenza del notaio che deve menzionare tale evenienza nell'autentica;
  • è necessario che il notaio attesti nell'autentica d'essere certo dell'identità personale, nonché dei poteri e qualifica di chi ha firmato davanti a lui (sia pure con firma digitale);
  • all'interno del solo originale cartaceo dovrà sempre esserci evidenza del sigillo ufficiale del notaio autenticante.

Le richiamate caratteristiche, dovranno essere presenti anche nelle appendici alle garanzie fideiussorie di volta in volta emesse.

La Circolare, infine, precisa che, in ogni caso, il testo della fidejussione bancaria, ovvero della polizza fidejussoria, dovrà essere strettamente conforme al rispettivo fac-simile allegato al medesimo documento di prassi.

Fonte: MIMIT, circolare direttoriale 19 marzo 2025, n. 634

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