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  • Tempo di lettura 2 min.

La previsione di cui all'art. 2370 c.c. in materia di spa rubricato “Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto”, al c. 4 prevede quanto segue: “Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea”. Tale norma consente quindi che l'assemblea si svolga tramite l'utilizzo di mezzi di telecomunicazioni quali sistemi di audio – visivi che consentano ad una pluralità di soggetti non presenti fisicamente in uno stesso luogo, di prendere parte ai lavori assembleari. La norma non individua in maniera specifica cosa si intenda per “mezzi di telecomunicazione” e dunque quali siano le tecnologie in concreto utilizzabili, aspetto su cui si è invece espressa nel tempo la dottrina, precisando che si debba trattare di tecnologie atte a far sì che la discussione e la verbalizzazione consentano, pur nella distanza fisica dei soggetti intervenienti, che venga rispettata la simultaneità e, conseguentemente, il diritto dei partecipanti di interagire in tempo reale, consentendo altresì lo scambio di documentazione. Va da sé quindi che debbano ritenersi ammesse sia le videoconferenze sia le audioconferenze, queste ultime però ...

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