Rapporti tra fornitore, cliente ed Erario Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, in caso di addebito in fattura di un'IVA non dovuta, per esempio per effetto di un'aliquota più elevata di quella corretta: il fornitore non può opporre al cliente – che agisca nei suoi confronti per la restituzione dell'indebito ex art. 2033 c.c. – l'avvenuto versamento dell'imposta, il cui obbligo è previsto dall'art. 21 c. 7 DPR 633/72, di recepimento dell'art. 203 Direttiva n. 2006/112/CE; il cliente non può opporre all'Amministrazione finanziaria – che escluda la detrazione dell'imposta erroneamente liquidata in fattura – che l'imposta è stata assolta in via di rivalsa e versata all'Erario; il fornitore ha titolo ad agire per il rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 30-ter c. 1 DPR 633/72, la quale pertanto, essendo estranea al rapporto tra fornitore e cliente, non è tenuta a rimborsare direttamente a quest'ultimo quanto dallo stesso versato in via di rivalsa al fornitore. È il caso di osservare che, secondo un differente orientamento della giurisprudenza italiana, il principio sopra enunciato in ordine all'autonomia dei rapporti tra Erario, fornitore e cliente riflette un'impostazione statica dei rapporti in questione, che d...
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