lunedì 24/03/2025 • 06:00
Nei casi in cui l'IVA addebitata in fattura non sia, in tutto o in parte, dovuta si pone la questione se il cliente, al quale l'Ufficio ha negato la detrazione, possa agire direttamente nei confronti dell'Erario, anziché del fornitore, per recuperare l'imposta indebitamente assolta in rivalsa.
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Rapporti tra fornitore, cliente ed Erario
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, in caso di addebito in fattura di un'IVA non dovuta, per esempio per effetto di un'aliquota più elevata di quella corretta:
È il caso di osservare che, secondo un differente orientamento della giurisprudenza italiana, il principio sopra enunciato in ordine all'autonomia dei rapporti tra Erario, fornitore e cliente riflette un'impostazione statica dei rapporti in questione, che devono essere ridefiniti tenendo conto che il cliente, di norma, è al tempo stesso anche un soggetto passivo in relazione alle operazioni attive dallo stesso effettuate.
In particolare, riguardo alla pretesa di rimborso dell'IVA erroneamente pagata in rivalsa dal cliente, il rapporto di natura privatistica tra fornitore e cliente si configura laddove quest'ultimo rivesta la posizione di “consumatore finale”, cioè di soggetto definitivamente inciso dall'imposta. Se, invece, il cliente assume la qualifica di soggetto passivo, il rapporto con il fornitore ha natura tributaria e legittima, quindi, il cliente, al quale sia stata negata la detrazione dell'imposta indebitamente corrisposta in rivalsa, a chiedere il rimborso direttamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
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