Con il comunicato del MEF, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2025, è stato stabilito che per il periodo 1° gennaio 2025 - 30 giugno 2025 il tasso di riferimento da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali è pari al 3,15% (art. 5 D.Lgs. 231/2002).
Il tasso è stato abbassato, si ricorda infatti che per il periodo 1° luglio 2024 – 31 dicembre 2024 era pari al 4,25%.
Per "transazioni commerciali" si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
Si ricorda che nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'art. 7 D.Lgs. 231/2002.
Fonte: Comunicato MEF (GU 17 marzo 2025 n. 63)
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