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Per poter inquadrare al meglio alcune delle principali caratteristiche della disciplina del lavoro a tempo parziale nell'ambito dell'ordinamento italiano (artt. 4-12 D.Lgs. 81/2015) è necessario svolgere alcune considerazioni preliminari. L'Italia, come altri Paesi europei, si trova infatti nella non facile condizione di aver relegato il lavoro a tempo parziale ad una funzione di “occupazione di genere”, appannaggio quasi esclusivo della popolazione femminile. Uno strumento contrattuale di flessibilità, più che vero e proprio strumento di conciliazione, perché spesso forzato nella forma del part-time involontario (dati Eurofund) per ragioni di scelta occupazionale e per ragioni di cura. Che le necessità di cura restino secondo i dati sempre in capo alle donne è un elemento di criticità che peraltro non viene considerato mai abbastanza nelle dinamiche di uso del contratto a tempo parziale. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro calcola, ad esempio, che in media le donne di tutto il mondo svolgono ogni giorno 4 ore e 25 minuti di lavoro di cura non retribuito in più rispetto a 1 ora e 23 minuti per gli uomini (ILO 2019, 2020).

Non solo, il contratto a tempo parziale presenta anche delle rigidità strutturali che lo rendono di fatto uno strumento contrattuale invocato come flessibile, ma di fatto poco flessibile. Nonostante la chiara previsione di legge, con riferimento soprattutto ad alcu...

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