giovedì 20/03/2025 • 06:00
La Corte di Cassazione, con le sentenze 19 febbraio 2025 n. 4290 e n. 4291, si è occupata dei metodi di calcolo del limite di reddito necessario per determinare l'effettiva spettanza di una prestazione assistenziale collegata al reddito.
Ascolta la news 5:03
Nei casi in esame, l'INPS ha revocato l'assegno di invalidità civile spettante a due lavoratori ritenendo che avessero superato i limiti reddituali previsti per il beneficio. Tale superamento è stato determinato dal cumulo dei redditi di lavoro con il trattamento pensionistico ed il TFR percepiti nonché dall'aver prestato attività lavorativa ed essere divenuto titolare di un trattamento pensionistico, nell'annualità in corso alla data della domanda di prestazione e nel periodo precedente.
Secondo la prospettazione dell'INPS, ai sensi del comma 8 dell'art. 35 del D.L. 207/2008 così come modificato dall'art. 23, comma 6, della Legge 122/2010, la novità normativa introdotta con la modifica concerne il periodo di riferimento dei redditi da considerare:
(i) i redditi per prestazioni per cui sussiste l'obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati, conseguiti nello stesso anno e
(ii) i redditi diversi di quelli di cui al punto precedente, conseguiti nell'anno precedente. La permanenza dei requisiti è, dunque, soggetta alla verifica che il reddito dell'anno in corso, relativo a nuove prestazioni, e i redditi dell'anno precedente non superino il limite massimo di Euro 15.627,22.
Sempre secondo la prospettazione dell’INPS, dal primo giugno del 2010, ai fini del riconoscimento delle prestazioni pensionistiche collegate al reddito si doveva fare riferimento ai redditi per prestazioni conseguiti nello stesso anno e ai redditi diversi conseguiti nell'anno precedente.
L'INPS, risultata soccombente in primo e secondo grado, si è rivolta alla Corte di Cassazione.
La posizione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nel confermare le decisioni di merito, osserva che l'accertamento giudiziale dei requisiti costitutivi della prestazione deve essere effettuato con riferimento all'anno in cui decorre la prestazione. Pertanto, per la sussistenza del requisito reddituale, in rapporto alla decorrenza di una data prestazione (cfr. Cass. n. 7318/2018, Cass. n. 8633/2014 e Cass. n. 17624/2010), la regola è quella del reddito contestuale e, quindi, dell'annualità da cui decorre la prestazione stessa.
Il comma 8 dell'art 35 del DL n. 207/2008 conv. nella L. n 14/2009 nella sua originaria formulazione stabiliva che: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo”.
Tale disposizione normativa è stata poi modificata dall'art 13, comma 6, lettere a) e b) del D.L. n 78/2010 conv. nella L. n 122/2010 e così recita: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente". Ed è stata anche aggiunta la previsione secondo la quale “Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n 1338 e successive modificazioni e integrazioni”.
Il comma 9 dell'art. 35 prevede, altresì, che "In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva".
Orbene, la Corte di Cassazione, dando continuità alla pronuncia n. 17624/2010, ritiene che dal contenuto letterale della norma in esame non sia, in alcun modo, desumibile la distinzione proposta dall'INPS tra redditi per prestazioni, per i quali il reddito di riferimento è quello dell'anno scorso, e redditi diversi, per i quali varrebbe la regola generale del reddito dell'anno precedente. Proprio perché non vi è traccia di tale distinzione nella norma l'interpretazione offerta dall'Istituto non trova adeguato supporto in alcuna norma.
Non da ultimo, si segnala che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 4291/2025, affronta anche il tema della ricomprensione dell'indennità di fine rapporto nel suo complesso, come reddito nell'anno in cui lo stesso viene erogato, agli effetti del limite reddituale per il diritto alla prestazione. Anche tale doglianza avanzata dall'INPS non può essere considerata, secondo la Corte di Cassazione, meritevole di condivisione.
A supporto della sua decisione, la Corte di Cassazione richiama la sentenza n. 12796/2005 delle Sezioni Unite secondo la quale, salvo che non sia espressamente escluso da specifiche norme di legge, l'erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali è rapportata ad un limite di reddito.
Ai fini della determinazione di tale limite, devono essere considerati anche gli arretrati, nelle quote maturate per ciascun anno di competenza e non nel loro importo complessivo. Ciò in quanto nei predetti benefici assumono rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall'art. 38 Cost., e la sua capacità contributiva, valevole in generale ai sensi dell'art. 53 Cost. Ne consegue che al beneficiario può essere chiesto di concorrere alla spesa in presenza di un incremento di reddito che possa essere assunto ad indice sicuro di superamento stabile dei previsti limiti, il che non sarebbe assicurato dal cosiddetto criterio di cassa.
Fonte: Cass. sent. 19 febbraio 2025 n. 4290 e sent. 19 febbraio 2025 n. 4291
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
L’INPS, con Mess. 22 gennaio 2025 n. 246, fornisce alcune istruzioni relative al riconoscimento dell’assegno di invalidità per i lavoratori iscritti alle Gesti..
redazione Memento
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.