martedì 11/03/2025 • 06:00
Pubblicato sulla G.U. n. 55 del 7 marzo 2025, il Decreto del Masaf 30 dicembre 2024, recante i criteri e le modalità per il riconoscimento del contributo del Fondo per la sovranità alimentare alle imprese agricole e della pesca e dell'acquacoltura, destinato alla copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari.
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Con il decreto 30 dicembre 2024, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), ha stabilito i requisiti, le condizioni d'accesso e la misura massima dei contributi del Fondo per la sovranità alimentare (istituito dall'art. 1, c. 424, della L. 197/2022 - Legge di Bilancio 2023) e ne disciplina le modalità di concessione, erogazione e controllo. Fondo per la sovranità alimentare Preliminarmente, per completezza d'argomento occorre ricordare che, la Legge di Bilancio 2023 (art. 1, c. 424, L. 197/2022), ha istituito nello stato di previsione del Masaf, il Fondo per la sovranità alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Ciò, al fine di rafforzare il sistema agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela ed alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, alla riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, nonché attraverso interventi destinati alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021. Tale misura, è attuata nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Reg. (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, dal Reg. (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 e dal Reg. (UE) 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli art. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE agli aiuti “de minimis”. Beneficiari dei contributi Il decreto 30 dicembre 2024 del Masaf in esame, stabilisce che possono beneficiare dei contributi destinati alla copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari, le imprese agricole e della pesca e dell'acquacoltura che, alla data della presentazione della relativa domanda: hanno una sede legale in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese e, limitatamente alle imprese agricole, risultino iscritte nella sezione speciale del registro come impresa agricola «attiva» o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto, al 31 dicembre 2021; risultano, limitatamente alle imprese agricole, agricoltori in attività, ai sensi dell'art. 4, par. 5, del Reg. (UE) 2021/2115 e dell'art. 4 del DM 23 dicembre 2022, n. 660087; hanno sottoscritto una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture ed agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti; non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuali, quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; hanno sottoscritto un contratto di finanziamento bancario con le caratteristiche di cui all'art. 4 del decreto in commento. Il soggetto gestore dell'intervento agevolativo è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - ente pubblico non economico vigilato dallo stesso Ministero - che emanerà le istruzioni operative entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto in commento nella Gazzetta Ufficiale, predisponendo, inoltre, l'applicativo per la gestione della misura e provvedendo alla definizione del modello di domanda e definendo i termini di presentazione della stessa. L'agevolazione La concessione del contributo in questione, è condizionata all'ottenimento, da parte del beneficiario, di una delibera di concessione di un finanziamento da parte di soggetti di natura bancaria (individuati ai sensi degli art. 13 e 64 del D. Lgs. 385/1993). Come precisa il decreto del Masaf, il finanziamento deve avere una durata massima di cinque anni, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento e, lo stesso, dev'essere erogato utilizzando, per la relativa quantificazione, i dati relativi al tasso riportato nel contratto di finanziamento, firmato dalle imprese elencate in precedenza. A fronte della delibera di concessione del finanziamento e del relativo contratto di finanziamento sopra citato, con il decreto in esame sarà concesso, quindi, un contributo in conto interessi quantificato in ragione di una percentuale pari, al massimo, al 50% del tasso annuo nominale applicato dalla banca al finanziamento. L'importo individuale per ciascun beneficiario non potrà, comunque, superare l'importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis» di settore. L'agevolazione sarà concessa al soggetto beneficiario nei limiti dell'importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis», secondo i massimali specifici previsti per le imprese agricole e del settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché nei limiti di spesa indicati all'art. 1, c. 4, del DL 63/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. 101/2024. Le agevolazioni saranno riconosciute previa verifica, da parte di AGEA, dell'ammissibilità dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto in esame. Presentazione della domanda L'art. 6 del decreto in commento, definisce le modalità di presentazione della domanda e le relative procedure per la concessione dell'agevolazione. Il soggetto beneficiario, quindi, dovrà presentare ad AGEA un'apposita domanda, firmata digitalmente, per il riconoscimento dell'aiuto in questione, secondo il modello che sarà reso disponibile sul sito internet della stessa Agenzia. Alla domanda dovranno essere allegati: copia della delibera di concessione del finanziamento bancario, emessa al massimo nei trenta giorni precedenti la presentazione della domanda; dichiarazione, sottoscritta dal titolare o rappresentante legale del soggetto beneficiario o da un suo procuratore speciale, attestante il possesso dei requisiti elencati in precedenza; mandato irrevocabile all'incasso in favore della banca, il cui modello sarà reso disponibile sul sito internet del soggetto gestore, con il quale il soggetto beneficiario autorizza la stessa banca ad utilizzare il contributo per l'estinzione anticipata di quota parte del finanziamento bancario. AGEA dovrà effettuare le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale in regime «de minimis», avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti e, per le imprese agricole, delle pertinenti informazioni presenti nel fascicolo aziendale del SIAN. L'Agenzia, inoltre, verificate la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti d'ammissibilità, determinerà l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun soggetto beneficiario. Tale importo, sarà eventualmente ridotto al fine d'assicurare il rispetto del limite di spesa. Infine, AGEA registrerà l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel Registro nazionale aiuti, comunicando, al contempo, al soggetto beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante. In merito all'erogazione del contributo, invece, il decreto prevede che, lo stesso, sia accreditato sul conto corrente bancario indicato dal beneficiario nella relativa domanda, previa dimostrazione dell'avvenuta erogazione del finanziamento. Il contributo sarà erogato in forma attualizzata al tasso di riferimento e d'attualizzazione stabilito dalla Commissione Europea e maggiorato di 100 punti base, come definito nella comunicazione della Commissione UE 2008/C 14/02, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e d'attualizzazione. Fonte: Ministero dell'agricoltura, decreto 30 dicembre 2024 (G.U. 7 marzo 2025, n. 55) ...
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