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venerdì 07/03/2025 • 11:12

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Cessione del credito per prestazioni di lavoro autonomo: trattamento fiscale

Con Risp. AE 7 marzo 2025 n. 68, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di cessione del credito per prestazioni di lavoro autonomo, relativamente al trattamento fiscale da applicare alle somme erogate dal debitore in favore del cessionario.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 2 min.
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La società istante, in concordato preventivo, rappresenta di aver operato il riparto dei creditori privilegiati assistiti da prelazione in quanto professionisti e riferisce che antecedentemente all'esecuzione del riparto, la Beta S.r.l. (Cessionario) si è resa cessionaria di alcuni crediti, originariamente inseriti nell'elenco come creditori privilegiati.

Come affermato dall'Istante, i creditori avevano già in precedenza emesso fattura, con esposizione dell'IVA e della relativa ritenuta di acconto, pur non avendo ancora ricevuto il pagamento. La Società riferisce che il Cessionario ha dichiarato di aver provveduto a versare la rispettiva ritenuta d'acconto in favore del cedente secondo la normativa fiscale vigente per la casistica in oggetto, seppur con riferimento al solo valore effettivamente pagato per surrogarsi nella posizione, da ciò facendo discendere che l'Istante, in qualità di debitore ceduto, non sarebbe tenuto ad effettuare alcuna ritenuta/versamento di imposte ulteriore rispetto a quella già operata dalla Società cessionaria.

La Società chiede all'Agenzia delle Entrate di conoscere se l'importo da erogare in favore del Cessionario, acquirente di crediti privilegiati debba essere integrale e pari all'intero credito maggiorato di IVA, oppure se debba comportarsi da sostituto di imposta ed operare la ritenuta ai sensi dell'art. 25 DPR 600/73. L'Istante rappresenta che «in caso affermativo occorre individuare l'effettivo soggetto beneficiario del versamento erariale.

La risposta delle Entrate

L'art. 6 c. 2 TUIR stabilisce che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Con riferimento al caso di specie, si ritiene che la somma corrisposta dalla Società cessionaria al professionista cedente, al fine di surrogarsi nella posizione creditoria, costituisca reddito di lavoro autonomo. Difatti, in applicazione dell'art. 6 c. 2 TUIR, la somma corrisposta dal Cessionario in favore del professionista cedente si qualifica quale provento conseguito in sostituzione di redditi di lavoro autonomo, per effetto della cessione del relativo credito. Dunque, la Società cessionaria, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuta ad operare la ritenuta a titolo d'acconto, ai sensi dell'art. 25 DPR 600/73, al momento del pagamento delle somme effettivamente corrisposte al professionista cedente.

Diversamente, l'importo che l'Istante, in qualità di debitore, è tenuto a erogare in favore della Società cessionaria non costituisce reddito di lavoro autonomo, in quanto l'art. 6 c. 2 TUIR trova applicazione con riferimento ai soli proventi conseguiti in sostituzione di redditi per effetto della cessione dei relativi crediti.

Dunque, la disposizione in commento riguarda esclusivamente l'atto della cessione del credito e, quindi, il pagamento effettuato dal Cessionario in favore del professionista cedente e non anche il successivo pagamento effettuato dall'Istante, in qualità di debitore, al Cessionario.

Pertanto, le somme che l'Istante è tenuto a corrispondere in favore della Società cessionaria vanno inquadrate nell'ambito dell'attività d'impresa svolta da quest'ultima e non devono essere assoggettate alla ritenuta a titolo d'acconto prevista dall'art. 25 DPR 600/73, per i redditi di lavoro autonomo. In ragione della avvenuta cessione della posizione creditoria da parte dei professionisti ''privilegiati'' alla Società cessionaria, la procedura concordataria dovrà corrispondere al Cessionario l'importo del credito che risulterà dovuto in base al piano di riparto.

Fonte: Risp. AE 7 marzo 2025 n. 68

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