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lunedì 10/03/2025 • 06:00

Caso Risolto Delibere e condizioni

L’apposizione di condizioni sospensive o risolutive alle delibere assembleari

Il Consiglio Notarile di Milano ha definito i confini entro cui l'apposizione di condizioni sospensive o condizioni risolutive alle delibere assembleari e consiliari di Spa e di Srl può considerarsi legittima.

di Beatrice Molteni - Avvocato - diritto distribuzione commerciale, proprietà industriale e intellettuale

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  • Tempo di lettura 1 min.
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L'apposizione di condizioni sospensive o risolutive alle delibere assembleari e consiliari di s.p.a. e di s.r.l. ha fatto sì che la dottrina si interrogasse in ordine alla loro legittimità anche nell'ipotesi in cui esse abbiano ad oggetto modifiche dello statuto, fornendo, per quanto riguarda l'indirizzo maggioritario sino ad oggi espresso, risposta positiva al quesito.

Tale questione è stata oggetto anche di disamina da parte del Consiglio Notarile di Milano che con la massima n. 199 del 23 novembre 2021 ha sancito la legittimità dell'apposizione di condizioni sospensive o risolutive alle delibere assembleari e consiliari di s.p.a. e di s.r.l., anche aventi ad oggetto modifiche dello statuto, entro i medesimi limiti di legittimità previsti nella disciplina generale del contratto.

Nel giungere a tale conclusione il Consiglio ha in primo luogo ripercorso la disciplina relativa alle modificazioni societarie, puntualizzando come sia l'art. 2436 c. 5 c.c., a precisare che il presupposto di efficacia delle delibere modificative dello statuto sia costituito dall'iscrizione nel registro delle imprese: “La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione”.

In tale contesto si è poi evidenziato come sia possibile che l'efficacia di una modifica statutaria già iscritta nel registro delle imprese venga subordinata al verificarsi di un evento futuro e incerto.

Per quanto riguarda i confini entro i quali l'apposizione di condizioni sospensive o risolutive alle delibere assembleari e consiliari di s.p.a. e di s.r.l., anche aventi ad oggetto modifiche dello statuto, siano da considerarsi legittime, il Consiglio ha richiamato quanto previsto dalle norme della disciplina generale del contratto in materia di condizione.

Si è quindi evidenziato come non sia possibile apporre alle delibere assembleari e consiliari condizioni “contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume” secondo quanto previsto dall'art. 1354 c.c., sottolineando come la condizione impossibile sia da considerarsi come non apposta.

Per quanto concerne le condizioni meramente potestative, la previsione normativa di riferimento è l'art. 1355 c.c. ai sensi del quale: “È nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore”. Nel diritto societario un richiamo alle condizioni meramente potestative è contenuto nell'art. 2351 c.c. che prevede quanto segue: “Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative”. È dunque consentito che lo statuto preveda che l'esercizio di alcuni diritti da parte dei soci sia soggetto a condizioni, purché le stesse non siano meramente potestative, ossia dipendenti dalla mera volontà dell'alienante.

Il Consiglio ha pertanto ritenuto che in materia societaria per valutare la legittimità delle delibere aventi ad oggetto modifiche statutarie la cui efficacia sia sottoposta a condizione sospensiva o risolutiva, occorre attingere alle regole dettate nella disciplina generale del contratto di cui agli artt. 1354 e ss. c.c.

Gli effetti dell'avveramento della condizione si producono quando la condizione si verifica e non quando viene assunta la deliberazione.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 2436 c.c., le delibere con l'apposizione di una condizione sospensiva o risolutiva devono ritenersi soggette all'iscrizione del registro delle imprese e il termine decorre dal momento in cui esse sono state adottate, anche laddove si tratti di condizioni sospensive.

La pubblicità nel registro delle imprese è infatti soggetta alle regole ordinarie e va quindi effettuata quando si verifica l'adozione della delibera e non all'avveramento dell'evento previsto nella condizione.

Quando poi la condizione si verifica – così chiarisce il Consiglio - tutti i soggetti obbligati dovranno dare pubblicità agli effetti derivanti dall'avveramento della condizione, nelle forme richieste dal contenuto della deliberazione condizionata.

Il notaio che ha verbalizzato la delibera sottoposta a condizione avente ad oggetto una modificazione dello statuto, prima di effettuare la richiesta di iscrizione nel registro delle imprese, sarà tenuto a verificare se la modifica societaria soggetta a condizione sia legittima.

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