giovedì 06/03/2025 • 14:30
L’INPS, con Circ. 5 marzo 2025 n. 54, fornisce le istruzioni operative per la presentazione delle domande per il Reddito di Libertà, la prestazione erogata a favore delle donne vittime di violenza.
redazione Memento
L'articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), ha reso strutturale la misura del Reddito di libertà disponendo che: “Al fine di incrementare la misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.
In attuazione delle predette disposizioni, il Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'Economia e delle finanze - ha adottato il decreto 2 dicembre 2024 che ha definito i criteri per la ripartizione delle risorse stanziate riferite agli anni 2024, 2025 e 2026 e ha modificato la disciplina di dettaglio del contributo in oggetto. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 52 del 4 marzo 2025 ed è entrato in vigore nella medesima data.
Il Reddito di Libertà consiste in un contributo economico finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori e non è incompatibile con altri strumenti di sostegno come l'assegno di inclusione.
L'INPS, con Circ. 5 marzo 2025 n. 54, fornisce le istruzioni operative per la presentazione delle domande.
Requisiti di accesso e misura del contributo
Destinatarie del contributo sono le donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, residenti nel territorio italiano, che siano cittadine italiane, cittadine comunitarie o cittadine di uno Stato extracomunitario, in possesso di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione europea.
Il Reddito di Libertà consiste in un contributo economico stabilito, per le domande presentate dal 5 marzo 2025 – giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto - nella misura massima di 500 euro mensili pro capite, fatti salvi eventuali incrementi previsti da successive disposizioni normative, per un massimo di dodici mesi erogati in unica soluzione.
Ripresentazione entro il 18 aprile 2025 delle domande non accolte per incapienza delle risorse
Tenuto conto della data di entrata in vigore del sopracitato decreto (4 marzo 2025), le domande presentate all'INPS e non accolte per incapienza dei fondi possono essere ripresentate dalle donne interessate, per il tramite dei Comuni, entro il 18 aprile 2025 (quarantacinque giorni a decorrere dal 4 marzo 2025) previa verifica, da parte degli stessi Comuni, della sussistenza attuale dei requisiti per l'accesso alla misura. Le domande non ripresentate decadono in via definitiva.
Modalità di presentazione delle domande a decorrere dall'anno 2025
A decorrere dalla data di apertura del servizio e fino al 31 dicembre 2025, le donne in possesso dei requisiti, comprese quelle che non hanno ripresentato la domanda entro il periodo transitorio di quarantacinque giorni, possono presentare le domande a valere sulle risorse finanziarie per l'anno 2025.
A decorrere dall'anno 2026 le domande possono essere inviate dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
A decorrere dall'anno 2025, le domande presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno sono accolte nei limiti delle risorse trasferite all'INPS entro il medesimo termine; le domande non accolte entro tale data per incapienza delle risorse finanziarie decadono.
La domanda per il Reddito di Libertà viene presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune di riferimento, utilizzando il modulo “SR208”, denominato “Domanda Reddito di Libertà”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale dell'INPS.
Per l'accesso al servizio è necessario essere in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Non può essere accolta più di una istanza riferita alla stessa donna vittima di violenza e presentata nella medesima Regione o in altra Regione.
Ai fini della regolare trasmissione della domanda, devono essere compilati tutti i campi presenti in procedura, compresi i riferimenti relativi alle dichiarazioni necessarie per l'ammissione al beneficio, ossia l'attestazione della condizione di bisogno ordinario o la condizione di bisogno straordinario o urgente, rilasciata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale, e la dichiarazione che attesta il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso dalla donna, rilasciata dal legale rappresentante del centro antiviolenza.
Ai fini dell'erogazione della prestazione deve essere inserita, inoltre, la modalità di pagamento prescelta, selezionandola dall'apposito menu a tendina in cui è possibile scegliere il pagamento mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati/cointestati alla richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata)
Regime fiscale del contributo
Il contributo in esame è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche in quanto erogato da un Ente pubblico a titolo assistenziale.
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