giovedì 06/03/2025 • 12:35
Con Delibera 6 dicembre 2024, pubblicata in GU il 5 marzo 2025, è stato definito il contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per il 2025. Il contributo deve essere versato in due tranches rispettivamente entro il 15 maggio 2025 e il 31 ottobre 2025.
redazione Memento
Per l'anno 2025, il contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti è fissato nella misura dello 0,45 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, in misura, quindi, inferiore a quella stabilita come massima dalla legge. Lo ha stabilito la delibera dell’Autorità del 6 dicembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2025.
Il contributo deve essere versato per i 2/3 dell'importo entro e non oltre il 15 maggio 2025 e quanto al residuo 1/3 entro e non oltre il 31 ottobre2025.
Le ulteriori istruzioni relative alle modalità per il versamento del contributo verranno rese disponibili sul sito dell'Autorità www.autorita-trasporti.it.
Il mancato o parziale pagamento del contributo entro i termini sopra indicati comporta l'avvio della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il versamento non è dovuto per importi contributivi pari o inferiori a euro 3.150,00, cifra individuata quale soglia di esenzione.
Si ricorda che sono tenuti alla contribuzione per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti i soggetti che esercitano una o più delle attività di seguito elencate:
a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);
b) gestione degli impianti di servizio ferroviario;
c) gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica);
d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);
e) operazioni e servizi portuali;
f) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalita' effettuato;
g) servizio taxi;
h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci;
j) servizi di trasporto di passeggeri su strada;
k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
l) servizi di agenzia/raccomandazione marittima;
m) servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada;
n) servizi ancillari al trasporto nonché alla logistica.
Fonte: Delibera 6 dicembre 2024 (GU 5 marzo 2025 n. 53)
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Trasporto Aereo, rinnovata la parte generale del CCNL. Dopo quasi sei anni dall’ultimo accordo, le associazioni datoriali e sindacali intervengono per migliorare il loro..
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.