mercoledì 05/03/2025 • 11:19
A seguito della pubblicazione in GU del DM 19 febbraio 2025, sul sito dell'istituto nazionale dei revisori legali è stata pubblicata una nota che riepiloga le 3 fasi per la presentazione della domanda di abilitazione dei revisori della sostenibilità.
redazione Memento
Con il DM 19 febbraio 2025, pubblicato nella GU n. 51 del 3 marzo 2025, è stata data attuazione a quanto previsto dall'art. 6 c. 1-bis prevedendo due diverse fasi per l'invio delle domande di abilitazione all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità riservate a coloro che sono destinatari delle disposizioni transitorie di cui all'art. 18 c. 4 D.Lgs. 125/2024 (revisori iscritti al registro entro il 1° gennaio 2026 che abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità) nonché la disciplina di abilitazione a regime per tutti coloro che non rientrano o che non si sono avvalsi delle disposizioni transitorie.
Per i soggetti destinatari delle disposizioni transitorie, l'art. 4 DM 19 febbraio 2025 individua modalità e termini di presentazione delle rispettive domande di abilitazione in 3 fasi, di seguito riportate nel dettaglio.
FASE 1: dal 4 marzo 2025
Possono presentare istanza di abilitazione a decorrere dal 4 marzo 2025 i soggetti destinatari delle disposizioni di cui all'art. 17 c. 1 lett. a) D.Lgs 125/2024 (i revisori legali impiegati presso le società di revisione con riferimento agli incarichi di cui all'articolo 18, comma 1 del citato decreto legislativo da designare quali responsabili dell'esecuzione dell'incarico di attestazione della sostenibilità) in possesso dei requisiti di iscrizione al registro e del conseguimento di almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità conseguiti interamente nel 2024 o nel 2025.
Fase 2: dalla data indicata nella determina del ragioniere generale dello stato
La deetermina del ragioniere generale dello stato è da adottare a conclusione dell'implementazione dell'applicativo di gestione e controllo automatico delle istanze di abilitazione il cui rilascio è previsto nel secondo semestre 2025.
In questa fase 2 si completa la possibilità di ottenere l'abilitazione per i soggetti di cui alla disciplina transitoria prevista dall'art. 18 c. 4 D.Lgs. 125/2024 ovvero per i revisori iscritti al registro entro il 1° gennaio 2026 che abbiano conseguito almeno cinque crediti formativi – riferiti integralmente al 2024 o al 2025 – nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità entro la data di presentazione dell'istanza di abilitazione (cfr. Circ. MEF 12 novembre 2024 n. 37).
Il modulo relativo all'istanza di abilitazione sarà reso disponibile nell'area riservata del soggetto interessato precompilato con i dati già presenti nel Registro a decorrere dalla data indicata nella citata determina.
Fase 3: abilitazione a regime
Nella determina del Ragioniere generale dello Stato sarà altresì fissato il termine iniziale per l'invio delle istanze di abilitazione a regime ovvero per i revisori legali iscritti nel Registro in possesso dei seguenti requisiti:
Tale disciplina trova applicazione anche ai soggetti che non si sono avvalsi del regime transitorio di cui alle fasi 1 e 2.
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