La cessazione del concordato preventivo biennale riguarda il periodo di imposta nel quale le specifiche cause intervengono. Mentre la decadenza travolge entrambe le annualità oggetto di adesione. Desta grande perplessità la risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito di un incontro con la stampa specializzata con la quale è stato sostenuto che integra una causa di cessazione l'ipotesi di aumento del capitale sociale di una Srl tramite conferimento in denaro. Eppure basterebbe la lettura delle norme interessate per comprendere quanto impropriamente estensiva sia la lettura dell'Amministrazione Finanziaria. In particolare: da un lato, tra le cause di esclusione rispetto all'adesione, è prevista l'ipotesi in cui siano posti in essere, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero la società o l'associazione di cui all'art. 5 TUIR risulti interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero di soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio associato; dall'altro lato, in tema di cause di cessazione dal CPB è espressamente previsto che il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo di imposta nel quale si verificano esattamente le stesse fattispecie in precedenza richiamate. L'ipotesi di aumento di capitale sociale di una Srl con conferimento in denaro rappresenta davvero una causa di cessazione? Il dubbio è che il termine “conferimento” abbia deformato impropriamente la valutazione dell’Amministrazione finanziaria. Questo e tutti i podcast di QuotidianoPiù sono disponibili anche su Spotify, sul canale di QuotidianoPiù Giuffrè Francis Lefebvre.
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Federico Gavioli
- Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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