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lunedì 03/03/2025 • 06:00

Fisco TASSAZIONE DEI GRUPPI MULTINAZIONALI

Minimum tax: notifica dei dati per chi presenta la comunicazione rilevante

È stato pubblicato il Decreto 25 febbraio 2025 del MEF attuativo degli obblighi di notifica dei dati identificativi dei soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione rilevante ai fini dell'imposta minima globale (c.d. global minimum tax).

di Maria Eugenia Palombo - Associate Partner, KPMG

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Il DM del 25 febbraio 2025 del MEF si riferisce agli adempimenti previsti dall'art. 51 c. 4 D.Lgs. 209/2023, in attuazione dell'art. 8.1.3 delle GloBe Rules (le regole sulla Global Minimum Taxelaborate dalQuadro Inclusivo OCSE/G20 sul BEPS). 

L'art. 51 D.Lgs. 209/2023 dispone degli obblighi informativi relativi al regime della tassazione minima globale, consistenti nella presentazione di una c.d. “comunicazione rilevante” (la Global Information Return - GIR nelle GloBe Rules), contenente i dati e le informazioni necessari per il calcolo e l'allocazione dell'imposta minima globale.

Detta comunicazione, da presentarsi da parte di ciascuna impresa obbligata residente nel territorio dello Stato può, in realtà, essere demandata ad un'impresa locale designata, oppure essere presentata dalla controllante capogruppo o da un'impresa designata estera, purché queste siano localizzate in Paesi che abbiano concluso con l'Italia un accordo qualificato che consenta lo scambio automatico delle informazioni. In queste circostanze, l'impresa locale è tenuta a notificare all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dell'impresa (locale o estera designata, oppure della controllante capogruppo) che provvede alla presentazione della comunicazione rilevante.

Con il decreto di recente pubblicazione sono dettate disposizioni attuative relative a tale obbligo di notifica. Il decreto, emanato ai sensi dell'art. 9 c. 3 D.Lgs. 209/2023, si rifà alle interpretazioni contenute nel Commentario alle GloBe Rules (cfr. “Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Commentary to the Anti Base Erosion Mode Rules (Pillar Two) dell'11 marzo 2022) e nelle relative Guide Amministrative pubblicate dal Quadro Inclusivo. Viene in particolare recepito un modello standard di notifica, sviluppato dal Quadro Inclusivo (cfr. “Article 8.1.3 Notification Template and other Information Reporting Requirements. Tax Challenges Arising from the Digitalisation of Economy”, approvato a novembre 2024), in modo da garantire un set comune di informazioni ed un approccio coerente ed uniforme in tutte le giurisdizioni che hanno adottato il sistema dell'imposizione minima globale.

Sono soggette all'obbligo di notifica (artt. 2 e 3 del decreto) le imprese localizzate nel territorio dello Stato e le entità apolidi costituite in base alle leggi italiane esonerate dall'obbligo di presentare la comunicazione rilevante, avendo individuato un'impresa locale designata che la presenti per loro conto, oppure qualora la comunicazione rilevante sia presentata dalla controllante capogruppo o da un'impresa designata non residente. In questo caso, l'Amministrazione finanziaria italiana riceverà la comunicazione rilevante delle imprese ed entità italiane dalla rispettiva amministrazione fiscale estera tramite lo scambio di informazioni. Non sono soggette all'obbligo di notifica le entità escluse ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 209/2023.

L'impresa locale designata può assolvere all'obbligo di notifica per tutte o anche solo per alcune delle imprese ed entità localizzate in Italia. Le imprese e le entità del gruppo che non aderiscono a questa designazione devono procedere alla notifica in maniera autonoma.

Le informazioni da riportare nella notifica (art. 4 e s. del decreto) sono le seguenti:

a)  indicazione del gruppo multinazionale o nazionale di riferimento: va riportato il nome del gruppo al quale appartiene il soggetto obbligato, come risulta dal bilancio consolidato dell'esercizio cui si riferisce la comunicazione rilevante. Se il soggetto fa parte di più gruppi deve compilare modelli separati di notifica per ciascuno dei gruppi cui appartiene;

b)  informazioni sul soggetto interessato alla notifica: deve essere indicato il codice fiscale. Occorre far riferimento all'ultimo giorno dell'esercizio oggetto della comunicazione rilevante o all'ultimo giorno prima dell'uscita del soggetto interessato dal gruppo;

c)  riferimenti della persona di contatto, ossia della persona che può essere contattata dall'amministrazione fiscale per l'impresa locale designata o per l'impresa cui si riferisce la notifica. Detti riferimenti includono: il recapito telefonico, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata e il ruolo assunto dalla persona di contatto;

d)  informazioni sulla controllante capogruppo. La controllante capogruppo è identificata in conformità all'allegato A n. 6 D.Lgs. 209/2023. Le informazioni da riportare comprendono: l'identità, il Paese di localizzazione (identificato tramite apposito codice alfanumerico), l'indirizzo della sede legale, il codice fiscale e se la comunicazione rilevante è trasmessa all'amministrazione finanziaria italiana dal paese di localizzazione della controllante capogruppo attraverso lo scambio di informazioni. Le informazioni sulla controllante capogruppo devono essere fornite in ogni caso, a prescindere dal fatto che questa presenti la comunicazione rilevante per conto dell'impresa. Queste informazioni devono riferirsi all'ultimo giorno dell'esercizio oggetto della comunicazione rilevante o all'ultimo giorno prima dell'uscita del soggetto interessato dal gruppo. Le informazioni sull'indirizzo della controllante capogruppo e sulla trasmissione della comunicazione rilevante devono invece riferirsi alla data di trasmissione della notifica. Se l'impresa ha più di una controllante, devono essere riportate le informazioni relative a ciascuna controllante capogruppo. Il codice fiscale della controllante capogruppo è quello utilizzato dalla stessa ai fini delle imposte rilevanti nel proprio Paese di localizzazione, oppure un codice che la identifichi in maniera equivalente. Va indicato, qualora esistente, anche il codice fiscale eventualmente rilasciato dall'amministrazione fiscale italiana;

e)  informazioni sull'impresa designata (estera). Se questa presenta la comunicazione rilevante, vanno indicate tutte le informazioni di cui alla lettera precedente;

f)  informazioni sull'impresa locale designata. Va indicato il codice fiscale e il ruolo svolto per conto delle imprese del gruppo (ossia se l'impresa designata presenta solo la notifica o anche la comunicazione rilevante per conto delle altre imprese del gruppo). Le informazioni devono riferirsi all'ultimo giorno dell'esercizio oggetto della comunicazione rilevante o all'ultimo giorno prima dell'uscita del soggetto interessato dal gruppo. La circostanza che la comunicazione rilevante sia presentata dall'impresa locale designata o dalla controllante capogruppo localizzata in Italia fa riferimento alla data di invio della notifica;

g)  periodo di riferimento della notifica: deve essere indicata la data di inizio e fine del primo esercizio oggetto della comunicazione rilevante cui si riferisce la notifica.

Il modello di notifica, che verrà definito da un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 14 del decreto), deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro la scadenza per la presentazione della comunicazione rilevante (e, quindi, a regime, entro 15 mesi dalla chiusura dell'esercizio di riferimento, entro 18 mesi nel periodo transitorio). Il medesimo provvedimento stabilirà anche le modalità di trasmissione.

Il modello non deve essere trasmesso annualmente, ma solo se intervengono revoche nella scelta dei soggetti obbligati o modifiche alle informazioni precedentemente comunicate.

È possibile modificare o integrare i dati precedentemente trasmessi (art. 13 del decreto), attraverso l'invio di un nuovo modello, ma sempre entro i termini sopra indicati. Eventuali omissioni o ritardi nella notifica, oppure la trasmissione di dati errati o incompleti sono puniti con le sanzioni amministrative previste dall'art. 51 c. 9 D.Lgs. 209/2023, ossia:

  • sanzione amministrativa di 100 mila euro per l'omessa presentazione o per il ritardo pari o superiore a tre mesi;
  • sanzione da 10 mila a 50 mila euro se il ritardo non è superiore a tre mesi o se i dati sono incompleti o non veritieri.

Le sanzioni non possono superare l'importo complessivo di 1 milione di euro per tutte le imprese del gruppo localizzate in Italia e per ciascun esercizio. Per i primi tre esercizi le sanzioni sono ridotte alla metà.

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