Quando si fa riferimento a soggetti non pienamente capaci ci si riferisce alle seguenti categorie: i minori sottoposti a responsabilità genitoriale, i minori sottoposti a tutela, i minori emancipati non autorizzati all'esercizio dell'impresa commerciale, gli interdetti, gli inabilitati, i beneficiari di amministrazione di sostegno. Il nostro ordinamento consente il compimento degli atti di amministrazione in nome e per conto di tali soggetti senza la preventiva autorizzazione di volontaria giurisdizione, solo nel caso in cui si tratti di atti di “ordinaria amministrazione”. In tale contesto, dottrina e giurisprudenza si sono dunque interrogate sull'esercizio di quali diritti da parte degli incapaci a cui siano intestate azioni e partecipazioni, rientrino rispettivamente negli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione. Più nello specifico, il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie ha affrontato il caso in cui le azioni e le partecipazioni siano intestate a soggetti incapaci e questi ultimi intendano esercitare i diritti loro spettanti. La questione è stata affrontata con due massime del 10/24 che hanno risolto i seguenti interrogativi: 1) se l'esercizio del diritto di voto nelle decisioni dei soci da parte di chi ne è titolare debba considerarsi un atto non...
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