lunedì 03/03/2025 • 06:00
Il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie ha affrontato la questione relativa ad azioni e partecipazioni intestate ad incapaci, inquadrando nell'ambito degli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione l'esercizio dei diversi diritti agli stessi spettanti.
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Quando si fa riferimento a soggetti non pienamente capaci ci si riferisce alle seguenti categorie: i minori sottoposti a responsabilità genitoriale, i minori sottoposti a tutela, i minori emancipati non autorizzati all'esercizio dell'impresa commerciale, gli interdetti, gli inabilitati, i beneficiari di amministrazione di sostegno.
Il nostro ordinamento consente il compimento degli atti di amministrazione in nome e per conto di tali soggetti senza la preventiva autorizzazione di volontaria giurisdizione, solo nel caso in cui si tratti di atti di “ordinaria amministrazione”.
In tale contesto, dottrina e giurisprudenza si sono dunque interrogate sull'esercizio di quali diritti da parte degli incapaci a cui siano intestate azioni e partecipazioni, rientrino rispettivamente negli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione.
Più nello specifico, il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie ha affrontato il caso in cui le azioni e le partecipazioni siano intestate a soggetti incapaci e questi ultimi intendano esercitare i diritti loro spettanti.
La questione è stata affrontata con due massime del 10/24 che hanno risolto i seguenti interrogativi: 1) se l'esercizio del diritto di voto nelle decisioni dei soci da parte di chi ne è titolare debba considerarsi un atto non eccedente l'ordinaria amministrazione qualunque sia l'argomento oggetto della decisione; 2) se l'esercizio di diritti individuali dei soci che comportano un disinvestimento o un nuovo investimento (quali quello di recesso, di prelazione, di riscatto o di sottoscrizione di un aumento di capitale a pagamento, ovvero l'espressione del consenso ad assumere la responsabilità illimitata in esito ad una trasformazione regressiva) rientrino nell'una o nell'altra categoria.
Secondo il Consiglio, l'esercizio del diritto di voto nelle decisioni dei soci da parte di chi ne è titolare deve considerarsi un atto non eccedente l'ordinaria amministrazione qualunque sia l'argomento oggetto della decisione, in quanto costituisce un'espressione del diritto di godimento delle azioni e non della loro proprietà, spettando di regola all'usufruttuario.
Da ciò ne consegue che nel caso di azioni intestate a minori soggetti a responsabilità genitoriale, l'esercizio del diritto di voto spetta ai genitori - quali titolari dell'usufrutto legale e contitolari del diritto di godimento delle azioni derivante dall'usufrutto legale ex art. 324 c.c. e non quali rappresentanti dei figli minori - i quali possono opporlo alla società anche in assenza di annotamento sui titoli, trattandosi di diritto di godimento che si costituisce ex lege.
Nel caso di azioni intestate a interdetti o a minori soggetti a tutela, l'esercizio del voto e l'espressione dei suddetti consensi, sono effettuati dai loro legali rappresentanti, genitori o tutori, senza necessità di alcuna autorizzazione di volontaria giurisdizione.
Nel caso di azioni intestate a inabilitati o a minori emancipati l'esercizio del voto e l'espressione dei suddetti consensi sono effettuati direttamente da tali soggetti senza necessità dell'assistenza del curatore.
Nel caso di azioni intestate a beneficiari di amministratore di sostegno l'esercizio del voto e l'espressione dei suddetti consensi sono effettuati dal solo amministratore di sostegno, dal solo amministrato, o dall'amministrato con l'assistenza dell'amministratore, con o senza l'autorizzazione di volontaria giurisdizione, a seconda di quanto disposto dal giudice nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno ai sensi dell'art. 405 c. 5 c.c.
A diversa soluzione si è invece giunti con riferimento all'esercizio di diritti individuali dei soci che comportano un disinvestimento o un nuovo investimento quali quello di recesso, di prelazione, di riscatto o di sottoscrizione di un aumento di capitale a pagamento, ovvero l'espressione del consenso ad assumere la responsabilità illimitata in esito ad una trasformazione regressiva.
In tale ipotesi il Consiglio ha ritenuto che si tratti di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e di competenza del socio e non del titolare di un eventuale diritto di godimento sulle azioni.
Pertanto, nel caso di azioni intestate a interdetti o a minori soggetti a responsabilità genitoriale o a tutela tali atti andranno effettuati dai loro legali rappresentanti previo ottenimento della relativa autorizzazione di volontaria giurisdizione.
Nel caso di azioni intestate a inabilitati o a minori emancipati, tali atti andranno effettuati da tali soggetti con l'assistenza del curatore e previo ottenimento della relativa autorizzazione di volontaria giurisdizione.
Nel caso di azioni intestate a beneficiari di amministratore di sostegno, tali atti andranno effettuati dal solo amministratore di sostegno, dal solo amministrato, o dall'amministrato con l'assistenza dell'amministratore, con o senza l'autorizzazione di volontaria giurisdizione, a seconda di quanto disposto dal giudice nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno ai sensi dell'art. 405 c. 5 c.c.
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