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Con la sentenza resa nella causa C-277/24 del 27 febbraio 2025, la Corte di giustizia UE ha dovuto stabilire se sia legittima, sul piano comunitario, la normativa di uno Stato UE (nella specie, la Polonia) in base alla quale, all’ex componente del consiglio di amministrazione di una società che può essere chiamato a rispondere, in via solidale, delle obbligazioni in materia di IVA della società stessa, venga negato il diritto di partecipare al procedimento di determinazione dell’obbligazione tributaria. La questione, in particolare, si pone nell’ipotesi in cui, in un procedimento separato, volto ad accertare la responsabilità solidale per le suddette obbligazioni in materia di IVA, l’ex membro del consiglio di amministrazione sia privato della possibilità di contestare le valutazioni effettuate in merito all’esistenza o all’importo dell’obbligazione tributaria, risultanti da una decisione dell’Autorità tributaria precedentemente adottata senza la sua partecipazione. Normativa e prassi nazionale Per effetto dell’attuale prassi nazionale, basata sulla normativa nazionale, nei procedimenti tributari in materia di IVA nei quali è parte una persona giuridica, quest’ultima è l’unica parte in causa. Il membro del consiglio di amministrazione, nonostante sia responsabile in solido dei debiti tributari della società, anche a titolo di IVA, non ha diritto di ...

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