venerdì 28/02/2025 • 06:00
Il consigliere di amministrazione, se solidalmente responsabile del debito IVA della società, deve avere il diritto di contestare gli accertamenti di fatto e le qualificazioni di diritto effettuati dall’Amministrazione finanziaria nell’ambito del precedente procedimento di determinazione dell’obbligazione tributaria.
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Con la sentenza resa nella causa C-277/24 del 27 febbraio 2025, la Corte di giustizia UE ha dovuto stabilire se sia legittima, sul piano comunitario, la normativa di uno Stato UE (nella specie, la Polonia) in base alla quale, all’ex componente del consiglio di amministrazione di una società che può essere chiamato a rispondere, in via solidale, delle obbligazioni in materia di IVA della società stessa, venga negato il diritto di partecipare al procedimento di determinazione dell’obbligazione tributaria.
La questione, in particolare, si pone nell’ipotesi in cui, in un procedimento separato, volto ad accertare la responsabilità solidale per le suddette obbligazioni in materia di IVA, l’ex membro del consiglio di amministrazione sia privato della possibilità di contestare le valutazioni effettuate in merito all’esistenza o all’importo dell’obbligazione tributaria, risultanti da una decisione dell’Autorità tributaria precedentemente adottata senza la sua partecipazione.
Normativa e prassi nazionale
Per effetto dell’attuale prassi nazionale, basata sulla normativa nazionale, nei procedimenti tributari in materia di IVA nei quali è parte una persona giuridica, quest’ultima è l’unica parte in causa. Il membro del consiglio di amministrazione, nonostante sia responsabile in solido dei debiti tributari della società, anche a titolo di IVA, non ha diritto di presentare ricorsi avverso le decisioni delle Autorità tributarie.
Per decidere sulla responsabilità solidale di un membro del consiglio di amministrazione vi sono due tipi di procedimenti: il procedimento di accertamento, che determina l’importo dell’obbligazione tributaria della società, in cui è parte solo quest’ultima, e il procedimento sulla responsabilità di natura tributaria di soggetti terzi (compreso l’ex membro del consiglio di amministrazione), quando la società non adempie le proprie obbligazioni tributarie.
In quest’ultimo procedimento, la parte è il componente del consiglio di amministrazione della società, ma l’oggetto di tale procedimento non è più l’importo dell’IVA.
Il procedimento relativo alla responsabilità solidale del membro del consiglio di amministrazione per le obbligazioni IVA della società risulta, quindi, effettuato sulla base di una precedente decisione tributaria emessa in un procedimento di accertamento, in cui è parte solo la società.
Il membro del consiglio di amministrazione non può contestare l’importo dell’obbligazione tributaria della società nel corso del procedimento successivo, avente ad oggetto la sua responsabilità solidale, nel quale viene accertata soltanto la sussistenza dei presupposti di tale responsabilità, che giustificano il trasferimento dei debiti tributari accertati con la precedente decisione dell’Autorità tributaria.
Orientamento della Corte
Gli Stati UE hanno l’obbligo di adottare le misure legislative e amministrative dirette a garantire la riscossione integrale dell’IVA dovuta nei loro rispettivi territori e a combattere le frodi.
Agli Stati membri è riconosciuto un ampio potere discrezionale in merito agli strumenti da utilizzare per raggiungere i predetti obiettivi, che deve essere esercitato nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali, tra i quali figura il diritto di difesa, in forza del quale il destinatario di una decisione che incida sensibilmente sui suoi interessi deve essere messo in condizione di manifestare il suo punto di vista in merito agli elementi sui quali l’Amministrazione intende fondare la propria decisione.
Il carattere definitivo di una decisione amministrativa non può giustificare la lesione del diritto di difesa.
Pertanto, non è possibile ritenere che, a seguito del carattere definitivo della decisione adottata in esito ad un procedimento amministrativo, l’Amministrazione finanziaria non sia tenuta a far conoscere al soggetto passivo gli elementi di prova, compresi quelli provenienti dal suddetto procedimento, in base ai quali intende prendere una decisione e che il soggetto passivo di cui trattasi sia privato del diritto di rimettere in discussione, nel corso del procedimento di cui è parte, tali constatazioni di fatto e tali qualificazioni giuridiche.
Nel caso di specie, ciò significa che l’Amministrazione tributaria polacca è tenuta a rispettare il diritto di difesa della persona nei cui confronti viene avviato un procedimento per responsabilità solidale a seguito di un procedimento che si è concluso con l’accertamento di un debito tributario non riscosso, in tutto o in parte, in capo al soggetto passivo IVA.
Il procedimento per la responsabilità solidale nei confronti dell’ex membro del consiglio di amministrazione non consente di rimettere in discussione l’importo del debito, limitandosi a stabilire se siano soddisfatte le condizioni affinché il pagamento del debito tributario previamente accertato in esito al procedimento svolto nei confronti della società possa essere preteso da un terzo.
Pertanto, ha concluso la Corte, un procedimento per responsabilità solidale che si svolga in tali condizioni può ledere il diritto di difesa dell’ex componente del consiglio di amministrazione, in particolare se quest’ultimo non può rimettere in discussione gli accertamenti di fatto e le qualificazioni giuridiche già effettuati dall’Amministrazione tributaria nel precedente procedimento.
Di contro, è conforme al principio di proporzionalità negare all’ex membro del consiglio di amministrazione, che potrebbe essere considerato responsabile solidale del debito tributario, il diritto di partecipare al procedimento condotto nei confronti della società, preservando in tal modo la riservatezza delle informazioni ed evitando di prolungare la durata del procedimento.
Fonte: C.Giust. UE 27 febbraio 2025 C-277/24
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