mercoledì 26/02/2025 • 12:03
Il regime fiscale dei carried interest attira a sé anche il fondo d'investimento alternativo immobiliare e pertanto i redditi percepiti dai manager avranno natura finanziaria. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con le Risposte 24 febbraio 2025 n. 44 e n. 45.
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Carried Interest: i tre requisiti da rispettare
La disciplina dei c.d. carried interest è stata modificata dall'art. 60 DL 50/2017 che ha di fatto previsto come i proventi derivanti dalla partecipazione – diretta o indiretta – a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio, percepiti dai dipendenti e amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, si considerano, al ricorrere di determinati requisiti, redditi di capitale o redditi diversi.
In buona sostanza, il provento viene qualificato come reddito di capitale o diverso, qualora ricorrano determinati requisiti:
Dalla relazione illustrativa al DL 50/2017 è emerso che la sussistenza dei requisiti è una garanzia di un allineamento fra i manager e gli altri investitori in termini di interesse alla remunerazione dell'investimento e di rischio di perdita del capitale investito, ciò che costituisce la ratio dell'assimilazione dei proventi ai redditi di natura finanziaria.
Cosa accade in caso di carenza di uno dei requisiti?
La Circ. AE 16 ottobre 2017 n. 25/E ha chiarito che la carenza di uno o più presupposti stabiliti dalla norma non determina l'automatica qualificazione dei proventi come redditi collegati alla prestazione lavorativa, ma richiede lo svolgimento di un'analisi volta a verificare, caso per caso, l'idoneità dell'investimento a determinare quell'allineamento citato che consente di attribuire alle somme in argomento natura finanziaria.
Ecco che l'eventuale detenzione di strumenti finanziari aventi le medesime caratteristiche da parte degli altri soci (al pari del management), nonché la presenza di un'adeguata remunerazione per l'attività lavorativa svolta da parte del manager possono fungere da indicatori della natura finanziaria del reddito in questione.
Un ulteriore criterio di valutazione è nell'idoneità dell'investimento, anche in termini di ammontare, a garantire l'allineamento di interessi tra investitori e management e la conseguente esposizione di quest'ultimo al rischio di perdita del capitale investito. Se tale caratteristica può costituire un indice della natura finanziaria del provento, pattuizioni che incidano in senso negativo sulla posizione di rischio del manager mal si conciliano con la qualificazione dello stesso come reddito di capitale o diverso.
La citata Circ. AE 16 ottobre 2017 n. 25/E ha precisato, inoltre, che l'eventuale presenza di clausole di leavership che condizioni la distribuzione dei proventi all'esistenza del rapporto di lavoro può costituire in astratto un elemento suscettibile di attrarre nella relativa categoria del reddito di lavoro detti emolumenti.
Successivamente, con il Princ. Dir. AE 12 febbraio 2019 n. 5, è stato chiarito che il riferimento alla percezione del provento, contenuto nella lettera della norma induce a ritenere non sufficiente la maturazione dell'hurdle rate per l'integrazione del requisito, ma a considerare necessaria l'erogazione agli altri investitori del capitale investito e del rendimento minimo, costituendo la distribuzione differita del carried interest condizione di accesso alla presunzione legale di qualificazione del reddito.
Il conseguimento del diritto patrimoniale rafforzato è, inoltre, espressamente disciplinato in relazione alle cessioni poste in essere nel caso di ''cambio di controllo'', che determini un sostanziale mutamento degli assetti societari. In caso di cessioni effettuate (degli strumenti finanziari portatori di carried interest) al di fuori di tale ambito (cambio di controllo) non opera la presunzione legale di qualificazione del provento come reddito di capitale.
Con la risposta ad interpello n. 209/2024 l'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che il mancato rispetto del requisito a) di cui al c. 1 dell'art. 60 DL 50/2017, ovvero all'impegno di investimento minimo da parte dei titolari di diritti patrimoniali rafforzati, si concretizza qualora l'ammontare dell'investimento non raggiunge la soglia dell'1% del patrimonio netto della società emittente.
Non essendo soddisfatto il primo requisito, la qualificazione fiscale dei proventi derivanti da strumenti finanziari rafforzati quali reddito di capitale o diverso non opera ope legis e, conseguentemente, si rende necessaria un'analisi delle caratteristiche del titolo partecipativo con diritti patrimoniali rafforzati ai fini dell'individuazione della sua natura reddituale.
Passando poi in ambito giurisprudenziale, la Cassazione ha ritenuto che integra il delitto di dichiarazione infedele l'indicazione in dichiarazione, in violazione dell'art. 51 c. 1 DPR 917/86 e in assenza delle condizioni previste dall'art. 60 DL 50/2017, di compensi percepiti dalla liquidazione di warrant instruments come redditi di natura finanziaria e non come redditi di lavoro dipendente, quando tale qualificazione sia stata dolosamente preordinata all'evasione d'imposta (Cass. pen. 24 novembre 2021 n. 5147).
Risposte ad interpello 44/2025 e 45/2025
Il 24 febbraio 2025 l'Agenzia delle Entrate ha rilasciato due risposte ad interpello in tema di carried interest.
Con la risposta n. 44 è stato ritenuto che un fondo d'investimento alternativo immobiliare rientra pienamente nel regime di cui all'art. 60 DL 50/2017 e dunque i redditi derivante dalle Quote Manager costituiranno redditi di natura finanziaria. Infatti, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge (obbligo di effettuare un investimento di importo minimo; distribuzione successiva di un extra-provento e detenzione minima delle azioni, quote o strumenti finanziari per un periodo non inferiore a cinque anni) al provento percepito dal manager o dal dipendente viene attribuita per legge natura finanziaria a prescindere da qualsiasi legame con l'attività lavorativa prestata presso la società, ente o OICR partecipati.
Invece nella risposta n. 45 l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il mancato soddisfacimento del requisito b) di cui al c. 1 art. 60 DL 50/2017 – ossia della distribuzione successiva di un extra-provento – è essenziale ai fini dell'applicazione della norma, la cui carenza comporta che la qualificazione dei proventi derivanti da strumenti finanziari rafforzati quali reddito di capitale o diverso non opera ope legis. Quindi, in caso di mancata distribuzione successiva di un extra-provento, non si applicherà la presunzione di tassazione.
Di conseguenza, nella vicenda esaminata, i redditi derivanti dalle azioni non potranno essere qualificati quali redditi di natura finanziaria.
Fonte: Risp. AE 24 febbraio 2025 n. 44 e n. 45
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Marco Nessi
- Dottore Commercialista e Revisore LegaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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