Con la risposta n. 46 del 25 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito gli adempimenti ai fini IRES, IRAP e IVA del custode giudiziario nell'ambito di un sequestro preventivo. Si ricorda che l'art. 51 c. 1 D.Lgs. 159/2011 (cd. Codice delle leggi antimafia), stabilisce che i redditi derivanti dai beni sequestrati continuano ad essere assoggettati a tassazione con riferimento alle categorie di reddito previste dall'art. 6 DPR 917/86, con le medesime modalità applicate prima del sequestro, sebbene con le specificità dettate dal successivo comma 3bis, qualora oggetto della misura di prevenzione siano i cd. beni immobili patrimonio. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è determinato ai fini fiscali in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e a quelli previsti a carico del sostituto d'imposta di cui al DPR 600/73. Poiché in pendenza di sequestro l'amministratore giudiziario opera nella veste di rappresentante in incertam personam, curando la gestione del patrimonio per conto di un soggetto non ancora individuato, il medesimo deve utilizzare il codice fiscale del titolare dei beni, senza necessità di chiedere un nuovo codice fiscale intestato alla procedura. Nel caso di specie, l'oggetto di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p. è risultato nella materiale disponibilità di GAMMA (autore dei reati contestati), in virtù di un contratto di comodato d'uso gratuito sottoscritto con la proprietaria DELTA (oggi deceduta), alla quale era subentrata EPSILON in forza del contratto di affitto di azienda del 2008, all'attualità ancora valido ed efficace. Successivamente all'emissione del provvedimento di sequestro preventivo, il contratto di comodato d'uso gratuito con la società GAMMA è stato risolto e il bene è stato concesso in affitto dal custode giudiziario interpellante a ZETA, con scrittura privata di beni produttivi del 2023. in applicazione del citato art. 51 D.Lgs. 159/2011, si applicano, al caso in esame, le disposizioni in tema di reddito d'impresa, pertanto il custode giudiziario in pendenza di sequestro deve: ai fini IRES, predisporre il Modello Redditi SC, al fine di dichiarare il reddito derivante dall'incasso dei canoni percepiti in ragione dell'affitto del bene oggetto di sequestro, indicando nel frontespizio il codice fiscale e la partita IVA della società EPSILON , e inserendo i propri dati anagrafici in qualità di dichiarante e custode giudiziario (codice carica 5); ai fini IRAP, predisporre il Modello IRAP dichiarando il valore della produzione afferente al bene oggetto di sequestro, indicando nel frontespizio il codice fiscale e la partita IVA della società EPSILON e inserendo i propri dati anagrafici in qualità di dichiarante e custode giudiziario (codice carica 5); ai fini IVA, con riferimento alla riscossione dei canoni relativi al bene oggetto di sequestro, adempiere agli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione e presentazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, dichiarazione IVA annuale e versamento dell'imposta. Nel dettaglio, ai fini IVA, il custode giudiziario deve: utilizzare il numero di partita IVA della società EPSILON, previa presentazione all'Agenzia delle entrate del modello di variazione dati di cui all'art. 35 DPR 633/72; tenere una contabilità separata; compilare le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e la dichiarazione IVA annuale indicando, in entrambi i casi, nel frontespizio il codice fiscale la partita IVA della società EPSILON e inserendo i propri dati anagrafici in qualità di dichiarante e di custode giudiziario (codice carica 5); ai fini della predisposizione della fattura elettronica, dopo aver inserito nella sezione ''cedente/prestatore'' i dati della società EPSILON, valorizzare la voce ''soggetto terzo'' nel campo relativo al ''soggetto emittente''. Fonte: Risp. AE 25 febbraio 2025 n. 46
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