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martedì 25/02/2025 • 06:06

Fisco Agenzia delle Entrate

Approvato il Modello 770/2025: confermate le novità

Con Provv. 24 febbraio 2025, Prot. 75896, è approvato, in via definitiva, il Modello 770/2025 con le relative istruzioni di compilazione.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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Premessa Il Provvedimento direttoriale 24 febbraio 2025, Prot. 75896, approva, in via definitiva, il Modello 770/2025 con le relative istruzioni di compilazione, che i sostituti d'imposta dovranno utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nel 2024. Con lo stesso provvedimento sono avallate anche le specifiche tecniche, che consentiranno l'invio della dichiarazione. Il Modello deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta per comunicare i dati relativi alle ritenute effettuate nel 2024 e i corrispondenti versamenti, nonché quelle operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria; e anche per l'indicazione delle compensazioni eseguite, per la segnalazione dei crediti d'imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi. L'obbligo di presentazione del 770, in generale, riguarda tutti coloro che sono tenuti a operare ritenute alla fonte sui compensi corrisposti sotto qualsiasi forma, nonché degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative. Nel passaggio dal Modello in bozze a quello definitivo non sono intervenute particolari modifiche e vengono confermate le novità già annunciate nella bozza, come la rimodulazione delle note nei quadri ST e SV (Ritenute operate, Trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive) e la gestione nel Quadro SX (Riepilogo delle compensazioni) del credito correlato al “bonus tredicesima” riconosciuto dal datore di lavoro ai dipendenti che possiedono i requisiti per poterne usufruire. Novità del Quadro ST Il Quadro ST si compone di quattro Sezioni: la prima Sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale effettuata, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive: ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2024. Vanno indicate, altresì, le ritenute operate, ai sensi degli artt. 23 e 24, DPR 600/1973, sulle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2025, se riferiti al 2024 nonché le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2025; ritenute e effettuate a titolo di saldo e acconti IRPEF, di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2024 nonché ai relativi versamenti; imposte sostitutive effettuate a titolo di saldo e acconti sulla cedolare secca locazioni a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2024 nonché ai relativi versamenti; imposte sostitutive operate e versate entro il 16 dicembre 2024 relativamente all'acconto sulle rivalutazioni TFR, entro il 16 febbraio 2025 per il saldo; imposte sostitutive operate sui compensi relativi alle prestazioni aggiuntive del personale sanitario (cod. trib. 1068, 1607, 1922, 1923, 1308, 171E, 172E e 173E). Qualora i sostituti d'imposta, essendone legittimati, non abbiano effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020 alle usuali scadenze previste dalla legge e abbiano proseguito nei versamenti anche nell'anno 2024, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, e che hanno esposto i versamenti utilizzando i codici da 1 a 15 nei modelli 770 riferiti ad anni di imposta precedenti, dovranno procedere alla compilazione dei campi 15 e 16. Nel punto 15 deve essere utilizzato il codice: “20“ - Se il sostituto di imposta si è avvalso di una o più disposizioni di sospensione dei versamenti, emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, e ha già indicato le somme versate nei Modelli 770 precedenti utilizzando nel campo 15 i codici da 1 a 15. In tal caso, devono essere compilati esclusivamente il campo 7 (indicando le rate versate nel 2024 in forma aggregata, senza alcuna distinzione relativa alle diverse tipologie di sospensione), il campo 11 e il campo 16 (indicando il totale dell'importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2025). Nel punto 16 deve essere indicato il totale dell'importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2025 in virtù di una o più disposizione di sospensione dei versamenti, emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 individuate con il codice 20 nel punto 15 della disposizione normativa individuata dal codice indicato nel punto 15. Le novità del Quadro SX Nel rigo SX1 colonna 6 deve essere indicato il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario, riconosciuto dal sostituto d'imposta nei giorni festivi per il periodo dal 1° giugno al 21 settembre 2023 riconosciuto dal sostituto per il semestre dal 1°gennaio al 30 giugno 2024. L'importo corrisponde alla somma indicata nel campo 479 delle CU/2025 trasmesse. Nel rigo SX1 colonna 7 deve essere indicato il credito maturato per effetto della indennità corrisposta, unitamente alla tredicesima mensilità (bonus Natale). L'importo corrisponde alla somma indicata nel campo 725 delle CU trasmesse. Alternativa al Modello 770/ 2025 Per semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta, viene disposto che dispone che i soggetti tenuti a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, devono effettuare i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute indicando anche l'importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2025, Prot. n. 25978/2025. L'art 16 DLgs 1/2024 introduce un'alternativa alla presentazione del Modello 770: viene concessa la facoltà per i datori di lavoro di comunicare i dati sui compensi per lavoro subordinato o autonomo soggetti alle ritenute alla fonte al momento dei versamenti mensili stessi. Le comunicazioni dei dati effettuate sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione dei sostituti d'imposta. In via sperimentale, possono avvalersi della citata comunicazione i soli sostituti d'imposta con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a 5 e l'adesione al sistema semplificato che avviene tramite comportamento concludente è vincolante per l'intero periodo d'imposta per cui è esercitata. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate può essere ampliato il numero massimo di dipendenti. Il pagamento delle ritenute e delle trattenute è effettuato presentando il Modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate: contestualmente alla trasmissione del Modello F24 ai fini del pagamento delle ritenute, il sostituto d'imposta autorizza l'Agenzia delle Entrate all'addebito sul proprio conto identificato dal relativo codice IBAN, intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento, convenzionati con la medesima Agenzia. Esonero dal rilascio della CU L'art. 3 DLgs 1/2024, in un'ottica di semplificazione e di snellimento delle procedure fiscali, prevede che a decorrere dall'anno d'imposta 2024, i sostituti di imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario ovvero il regime fiscale di vantaggio sono esonerati: del rilascio della CU attestante l'ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti, delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati normativamente previsti; della sottoscrizione e consegna della CU agli interessati entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro; della trasmissione telematica della CU all'Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. La ratio di tale esonero sta nella circostanza che, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024, tutti i soggetti forfetari sono tenuti ad assolvere gli obblighi di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati. Fonte: Provv. 24 febbraio 2025 n. 75896 Modello 770 ...

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