giovedì 20/02/2025 • 16:45
Va rimessa alla CGUE la questione pregiudiziale della compatibilità con il diritto dell'UE del contributo di solidarietà temporaneo introdotto dal Legislatore nazionale a carico degli operatori del settore energetico nell'anno 2022 (Corte Cost. 20 febbraio 2025 n. 21).
redazione Memento
La L. 197/2022 ha introdotto una misura equivalente al contributo di solidarietà temporaneo previsto dal Regolamento europeo (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia, adottato sulla base giuridica di cui all'art. 122, paragrafo 1, TFUE, per affrontare l'eccezionale crisi del settore energetico registratasi alla fine del 2021 e durante il 2022, quando il prezzo dell'energia elettrica, in tutta l'Unione, ha registrato una drastica impennata, superando ampiamente i livelli più alti mai raggiunti.
Il legislatore dell'Unione è intervenuto per tutelare i consumatori, le imprese e le famiglie colpite dalla eccezionale crisi energetica, nonché la stabilità economica delle finanze pubbliche degli Stati membri e dell'intera eurozona. Il Regolamento testualmente circoscrive il contributo di solidarietà alle sole imprese o stabili organizzazioni dell'Unione che generano almeno il 75% del loro fatturato da attività economiche nel settore dell'estrazione, della raffinazione del petrolio o della fabbricazione di prodotti di cokeria, lasciando, tuttavia, gli Stati membri liberi di adottare misure equivalenti, ossia misure che condividano obiettivi simili a quelli del contributo di solidarietà temporaneo, siano soggette a norme analoghe e generino proventi comparabili o superiori ai proventi stimati del contributo di solidarietà.
Con l'ordinanza n. 21 del 20 febbraio 2025, la Corte ha osservato che il legislatore nazionale, nell'adottare una misura equivalente, ha sottoposto a imposizione gli extraprofitti congiunturali realizzati nell'anno 2022 da una ulteriore serie di soggetti non presi in considerazione dal Regolamento ai fini dell'applicazione del contributo di solidarietà (in particolare, i produttori e rivenditori di energia elettrica, i distributori, rivenditori di prodotti petroliferi, i rivenditori di gas metano e gas naturale, coloro che importano energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi e che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea).
La Corte costituzionale, riservata al merito la valutazione della legittimità costituzionale delle disposizioni censurate in relazione ai parametri “interni” di cui agli artt. 3 e 53 Cost., ha quindi deciso, in via pregiudiziale, di interrogare la Corte di giustizia sulla compatibilità con il diritto dell'Unione di tale estensione della platea dei soggetti passivi del contributo, da valutarsi anche alla luce della natura eccezionale del potere esercitato dall'Unione europea, della generale competenza degli Stati membri in materia di imposizione fiscale diretta, delle finalità perseguite dal regolamento, nonché dei margini di attuazione da esso lasciati agli stessi Stati membri e delle peculiarità del contesto energetico nazionale.
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