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venerdì 21/02/2025 • 06:00

Contabilità ITER DI APPROVAZIONE E DEPOSITO

Bilanci 2025: tutte le novità e scadenze da ricordare

Nei bilanci 2025, esercizio 2024, si applicano per la prima volta le novità introdotte dagli aggiornamenti degli OIC 16, 31 e 34. Per alcuni soggetti si dovrà rilevare l'adeguamento delle rimanenze, nonché ottemperare alla rendicontazione della sostenibilità. Confermate anche per il 2025 le assemblee a distanza.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

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Prima applicazione OIC 34

A partire dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024, trovano applicazione i nuovi criteri per la rilevazione e valutazione dei ricavi contenute nell'OIC 34.

Ogni transazione che genera ricavi richiede l'esecuzione dei seguenti passaggi:

  • analisi del contratto di vendita, del prezzo complessivo e dei corrispettivi variabili;
  • identificazione e valorizzazione dell'unità elementare di contabilizzazione;
  • allocazione del prezzo complessivo in presenza di più unità elementari;
  • rilevazione del ricavo.

In fase di prima applicazione, gli eventuali effetti derivanti dalle nuove regole sono rilevati secondo le previsioni dell'OIC 29. In tal caso, la società può decidere di non rettificare i dati comparativi e rettificare il saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso. Viene, altresì, consentita l'applicazione prospettica, prevedendo che, quanto stabilito dall'OIC 34, si possa applicare solo ai contratti di vendita stipulati a partire dall'inizio del primo esercizio in cui è adottato lo stesso OIC.

Valutazione titoli non immobilizzati

La possibilità di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio in base al loro valore d'iscrizione, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, è applicabile anche ai bilanci relativi all'esercizio 2024, a seguito della proroga disposta dal DM MEF 23 settembre 2024.

Tale facoltà, concessa ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, è stata introdotta dall'art. 45 c. 3-octies, 3-novies e 3-decies DL 73/2022 (c.d. Decreto semplificazioni).

Come illustrato dal Doc. Interpretativo n. 11, aggiornato dall'OIC il 31 gennaio 2025, le società che applicano la facoltà prevista dal citato art. 45, valutano i titoli non immobilizzati in base al valore d'iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio in tale bilancio, al costo d'acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

È necessario, inoltre, destinare a riserva indisponibile, utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti nell'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (o il costo d'acquisizione per i titoli acquistati nell'esercizio 2024) ed i valori di mercato rilevati alla data di riferimento del bilancio, al netto del relativo onere fiscale.

Costi di smantellamento e ripristino

Ulteriore novità che interessa i bilanci 2024 riguarda la contabilizzazione dei costi di smantellamento e ripristino.

Tali costi si riferiscono alle spese sostenute dall'impresa al termine dell'utilizzo di un cespite, in virtù di un obbligo legale o contrattuale, per la rimozione dello stesso e per la bonifica del sito su cui tale cespite insiste. Con la modifica degli OIC 16 e 31, sono state introdotte specifiche regole di rilevazione contabile dei suindicati costi, applicabili ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2024.

I costi di smantellamento e ripristino rientrano tra i costi capitalizzabili e l'ammortamento è parametrato alla vita utile del cespite cui si riferiscono. Tali costi, sono iscritti nel momento in cui è assunta l'obbligazione a smantellare il cespite e/o ripristinare il sito in cui il cespite è ubicato, in contropartita ad un fondo rischi e oneri. La stima e l'aggiornamento degli stessi sono operati ai sensi delle disposizioni dell'OIC 31.

Adeguamento rimanenze di magazzino

Gli esercenti attività d'impresa, a seguito delle disposizioni previste dall'art. 1 c. 78-85 L. 213/2023, hanno avuto la possibilità di regolarizzare le rimanenze di magazzino relative al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023. Tuttavia, l'art. 7 c. 2 DL 113/2024, ha stabilito che ai fini dell'adeguamento delle esistenze iniziali in esame, per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024, l'adeguamento delle esistenze iniziali possa essere effettuato entro il 30 settembre 2024 nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo. Pertanto, in tal caso, l'adeguamento può essere attuato nell'esercizio successivo a quello in corso al 30 settembre 2023 (2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno civile).

Informativa adesione CPB

Nell'ambito dell'informativa che le imprese dovranno adeguatamente fornire in nota integrativa, sarebbe opportuno dare evidenza anche dell'adesione alla proposta di concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. 13/2024. In tal modo, si potrà segnalare che il calcolo delle imposte risultanti in bilancio è stato eseguito sulla base del reddito concordato e non sul risultato d'esercizio civilistico.

Obblighi di rendicontazione della sostenibilità

Con l'obiettivo di rafforzare, nonché di rendere più attendibile e trasparente l'informativa sulla sostenibilità, il D.Lgs. 125/2024 che ha recepito la Dir. 2022/2464/UE (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD), ha istituito l'obbligo di rendicontazione di sostenibilità, individuale o consolidata. Le disposizioni del suindicato decreto, si applicano, per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024:

  • alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
  • agli enti d'interesse pubblico (art. 16 c. 1 D.Lgs. 39/2010) che sono, altresì, società madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio.

Assemblea a distanza anche per il 2025

In sede di conversione in legge del DL 202/2024 (c.d. Decreto Milleproroghe), è stato introdotto in sede referente l'art. 3, c. 14-sexies, il quale estende l'applicabilità delle norme sullo svolgimento a distanza delle assemblee ordinarie di società ed enti (art. 106 DL 18/2020), alle assemblee sociali tenute entro il 31 dicembre 2025.

Pertanto, nel corso del 2025, la S.p.A., le S.a.p.a., le S.r.l., le società cooperative e le mutue assicuratrici, nonché le associazioni e fondazioni, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, possono prevedere che:

  • il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
  • l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
  • l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Termini di approvazione e deposito del bilancio

Adempimento

Termine

Scadenza ordinaria

Approvazione a 180 gg

Redazione progetto di bilancio e relazione sulla gestione

Almeno 30 gg prima della convocazione dell’assemblea (15 gg se non dev’essere trasmessa all’organo di controllo)

31 marzo 2025 (15 aprile 2025)

30 maggio 2025 (15 giugno 2025)

Trasmissione del progetto di bilancio e della relazione al collegio sindacale e all’organo di revisione

Almeno 30 gg prima della convocazione dell’assemblea

31 marzo 2025

30 maggio 2025

Trasmissione della relazione del collegio sindacale e dell’organo di revisione agli amministratori

Almeno 15 gg prima della convocazione dell’assemblea

15 aprile 2025

15 giugno 2025

Deposito del bilancio e delle relazioni presso la sede sociale

Almeno 15 gg prima della convocazione dell’assemblea

15 aprile 2025

15 giugno 2025

Approvazione del bilancio da parte dell’assemblea

Entro 120 gg dalla chiusura dell’esercizio sociale (180 nei casi in cui sia possibile applicare il maggior termine)

30 aprile 2025

30 giugno 2025

Deposito del bilancio presso il Registro delle imprese

Entro 30 gg dall’approvazione

30 maggio 2025

30 luglio 2025

Registrazione della delibera di distribuzione degli utili

Entro 30 gg dall’approvazione

30 maggio 2025

30 luglio 2025

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