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La Corte d'appello territorialmente competente, nel confermare la decisione di primo grado, aveva respinto la domanda dell'Inps volta ad ottenere da una società il pagamento delle differenze retributive, derivanti dal diniego del conguaglio sulle retribuzioni anticipate ai propri dipendenti collocati in cassa integrazione guadagno ordinaria. Ad avviso della Corte distrettuale, il conguaglio era stato effettuato tempestivamente in conformità all'art. 7 del D.Lgs. 148/2015, considerando irrilevante il fatto che lo stesso conteneva errori contabili corretti decorso il termine decadenziale semestrale. In sostanza, l'errore del conguaglio non aveva determinato alcuna decadenza in termini di non recuperabilità del trattamento CIGO. L'INPS impugnava la decisione, proponendo ricorso per cassazione, a cui resisteva la società con controricorso. In particolare, l'INPS eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 148/2015, per aver i giudici escluso la decadenza dal diritto al conguaglio nonostante quest'ultimo contenesse errori, emendati dopo lo spirare del termine semestrale, a seguito di una sua comunicazione di irregolarità. A suo parere, la norma di legge consentirebbe di beneficiare del conguaglio solo se l'operazione di compensazione avvenga correttamente nel termine di legge. Decisione della Corte di Cassazione

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