lunedì 17/02/2025 • 15:07
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 17 febbraio 2025 n. 35, ha chiarito che al contributo erogato in base al bando investimenti sostenibili 4.0 non è applicabile la detassazione prevista dal Decreto Ristori nell'ambito delle misure emergenziali per il Covid-19.
redazione Memento
Con la risposta n. 35 del 17 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai contributi erogati in base al bando investimenti sostenibili 4.0, disciplinato dal DM 10 febbraio 2022, non è applicabile l'art. 10bis DL 137/2020. L'art. 10 bis DL 137/2020 (c.d. Decreto Ristori) tenuto conto del principio di carattere generale secondo cui tutti i contributi e i sussidi concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile IRPEF/IRES e del valore della produzione ai fini IRAP, tranne quelli per i quali la disciplina istitutiva abbia previsto esplicitamente la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, ha previsto, in riferimento ai contributi e alle indennità di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, un regime generalizzato di irrilevanza fiscale ai fini delle citate imposte, in favore di tutti i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché dei lavoratori autonomi. La ratio della disposizione in esame è quella di evitare in via generalizzata che gli effetti positivi derivanti dall'erogazione dei diversi contributi e indennità concessi durante il periodo di emergenza Covid-19, finalizzati a limitare le gravi conseguenze economico/finanziarie della crisi pandemica, vengano, anche solo in parte, depotenziati dall'incidenza della tassazione dei contributi stessi. Il trattamento fiscale dei contributi ricevuti dalle imprese cambia a seconda della finalità per cui sono erogati. In particolare, in base alle loro caratteristiche si classificano come: in conto esercizio quei contributi erogati a integrazione di ricavi o riduzione di costi e oneri di gestione; in conto capitale quelli finalizzati a incrementare i mezzi patrimoniali dell'impresa, senza che la loro erogazione sia collegata all'onere di effettuare uno specifico investimento; in conto impianti quelli corrisposti per la realizzazione di un investimento duraturo. I contributi in conto impianti sono attribuiti in relazione a specifici investimenti e non generano né sopravvenienze attive né ricavi, in quanto rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui afferiscono. Ciò significa che non assumono autonoma rilevanza fiscale, ma vengono ripartiti in base alla vita utile del bene per il quale sono stati concessi. Nel caso in esame, i contributi in argomento sono erogati in base al bando investimenti sostenibili 4.0 disciplinato dal DM 10 febbraio 2022 e, secondo quanto disposto dall'art. 8 c. 1 di detto decreto, sono concessi nella forma del contributo in conto impianti, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili determinata in funzione del territorio di realizzazione dell'investimento e della dimensione delle imprese beneficiarie. Come chiarito dall'AE, l'eventuale riconoscimento della detassazione prevista dall'art. 10bis del Decreto Ristori per un contributo in conto impianti come quello in esame determinerebbe un'amplificazione del contributo stesso, poiché consentirebbe al beneficiario di godere sotto il profilo fiscale di un ammortamento del costo del bene sempre e comunque al lordo dell'ammontare del contributo ricevuto per il suo acquisto. Non è, pertanto, applicabile l'art. 10bis. Fonte: Risp. AE 17 febbraio 2025 n. 35
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