lunedì 17/02/2025 • 11:41
La Corte Costituzionale, con sent. 14 febbraio 2025 n. 19, conferma la legittimità dell’art. 1, c. 309, L. 197/2022, che ha introdotto misure di “raffreddamento” della rivalutazione automatica delle pensioni superiori a quattro volte il minimo INPS.
redazione Memento
Legittimo il sistema di “raffreddamento” della rivalutazione automatica delle pensioni introdotto dalla Legge di bilancio per il 2023: secondo la Corte Costituzionale non sono stati lesi i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza posti a garanzia dei trattamenti pensionistici. Perequazione automatica: la norma oggetto della pronuncia Al fine di adeguare l'importo delle pensioni all'aumento del costo della vita è stato istituito un meccanismo automatico di rivalutazione, la perequazione automatica delle pensioni (c.d. scala mobile), calcolata sulla base degli indici ISTAT del costo di vita, con la finalità di conservare immutato il potere reale di acquisto delle pensioni. Questo indice ha periodicità annuale con decorrenza dal 1° gennaio. Per il periodo 2023-2024 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni era pari alle seguenti misure (art. 1, c. 309, L. 197/2022): - 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a 4 volte il trattamento minimo; - 85% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo; - 53% per le fasce di importo dei trattamenti comprese tra 5 e 6 volte il trattamento minimo; - 47% per le fasce di importo dei trattamenti comprese tra 6 e 8 volte il trattamento minimo; - 37% per le fasce di importo dei trattamenti comprese tra 8 e 10 volte il trattamento minimo; - 32% (22% per il 2024) per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a 10 volte il trattamento minimo. Il parere della Corte Costituzionale Secondo la Corte, il meccanismo legislativo non è irragionevole perché salvaguarda integralmente le pensioni di più modesta entità e, per un periodo limitato, riduce progressivamente la percentuale di indicizzazione di tutte le altre al crescere degli importi dei trattamenti, in ragione della maggiore resistenza delle pensioni più elevate rispetto agli effetti dell'inflazione. Le scelte del legislatore risultano coerenti con le finalità di politica economica, chiaramente emergenti dai lavori preparatori e legittimamente perseguite, volte a contrastare anche gli effetti di una improvvisa spinta inflazionistica incidente soprattutto sulle classi sociali meno abbienti. Tanto premesso, la Corte ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale. Fonte: C.Cost. 14 febbraio 2025 n. 19
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