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Premessa   Il c. 7 dell'art. 172 TUIR, come modificato dal Decreto 192/2024, prevede due “test di vitalità”, il primo relativo all'esercizio precedente a quello nel corso del quale la fusione ha efficacia, il secondo relativo all'intervallo di tempo che intercorre tra l'inizio dell'esercizio nel corso del quale la fusione ha efficacia e la data antecedente a quella di efficacia della stessa. Tale principio opera a partire dalle operazioni effettuate dal 2024, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare. Fusioni retrodatate: la novità   Nell'art. 172 TUIR è stato introdotto il nuovo c. 7-bis a mente del quale in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione (ai sensi del c. 9 dell'art. 172) le limitazioni previste in tema di riporto delle perdite si applicano anche alla perdita, determinata secondo le regole ordinarie, che si sarebbe generata in modo autonomo in capo alla società incorporata in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo di imposta e la data antecedente a quella di efficacia della fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c. Il riporto delle perdite nella fusione retrodatata: i chiarimenti della Relazione Illustrativa al D...

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