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giovedì 13/02/2025 • 06:01

Fisco LA RISPOSTA DELLE ENTRATE

Gli utili percepiti dagli eredi compongono l’attivo ereditario del de cuius

L'Agenzia chiarisce il trattamento fiscale ai fini dell'imposta di successione del credito spettante al de cuius in qualità di usufruttuario della partecipazione sociale nella distribuzione della riserva a favore degli eredi nudi proprietari (Risp. AE 12 febbraio 2025 n. 30).

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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La Risposta a interpello 12 febbraio 2025 n. 30 affronta nel dettaglio il trattamento fiscale e la determinazione della base imponibile, ai fini dell'imposta di successione, del credito spettante al de cuius in qualità di usufruttuario della partecipazione sociale, nelle ipotesi di distribuzione di riserva straordinaria deliberata ante decesso ed erogata post decesso direttamente in favore degli eredi nudi proprietari.

Caso prospettato

Gli eredi, figlio e figlia del de cuius/padre, hanno ricevuto da quest'ultimo in donazione nel 2018 la nuda proprietà di una partecipazione non qualificata pari all'8,75% del capitale sociale di una società per azioni riservando per sé il diritto di usufrutto vitalizio sulle predette azioni, complessivamente pari alla quota del 17,50% del capitale sociale, comprensivo del diritto di voto in assemblea dei soci. Nel 2024 la società delibera la distribuzione delle riserve straordinarie accantonate per un ammontare di euro 50.000.000 che comportava per il de cuius una spettanza lorda di euro 8.750.000,00 (pari al 17,5% di euro 50.000.000) e di una somma effettivamente percepita pari ad euro 6.475.000 (al netto dall'imposta sostitutiva del 26 per cento).

Successivamente a tale delibera l'usufruttuario decede lasciando ai figli quote uguali tra loro della partecipazione e agli stessi eredi vengono erogate le predette somme: viene chiesto quale sia il trattamento ai fini dell'imposta di successione del credito spettante al de cuius in qualità di usufruttuario erogato effettivamente ai figli/eredi. In particolare, si chiede:

  • se il credito va integralmente nella dichiarazione di successione oppure solo parzialmente, essendo in parte già di competenza degli stessi figli, in qualità di nudi proprietari;
  • se vada indicato l'importo della quota di riserva distribuita al lordo o al netto dell'imposta sostitutiva del 26%, applicata dalla Società all'atto dell'erogazione.

Parere dell'Agenzia

Di regola viene attribuito al titolare del diritto di usufrutto di una partecipazione societaria il diritto a percepire gli utili mentre al titolare della quota spetta la nuda proprietà: l'Agenzia richiamando la Risoluzione 16 maggio 2006 n. 61/E precisa che ai fini della determinazione della percentuale di partecipazione ceduta nel caso di cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, si utilizza il valore dell'usufrutto e quello della nuda proprietà determinato secondo i criteri indicati dagli artt. 46 e 48 TUIR applicando al valore del titolo il coefficiente previsto in relazione all'età della persona alla cui morte deve cessare il diritto di usufrutto (cfr. Risposta 7 ottobre 2021 n. 679).

Ai fini della determinazione del reddito, l'art. 47 c. 1 TUIR prevede che, indipendentemente dalla statuizione della delibera assembleare, si presumono ai fini fiscali prioritariamente distribuiti l'utile d'esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale indicate nel c. 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta e le somme erogate a titolo di distribuzione di riserve non rientranti nella fattispecie di cui al predetto c. 5, costituiscono redditi di capitale ai sensi del citato art. 44, c. 1, lettera e), TUIR. Gli importi deliberati devono essere integralmente riconosciuti in capo all'usufruttuario al momento della delibera, anche nell'ipotesi in cui lo stesso usufruttuario sia deceduto prima della liquidazione degli importi e che gli stessi siano materialmente incassati dai nudi proprietari della quota di partecipazione gravata, in qualità di eredi.

Con riferimento all'imposta di successione, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 346/1990 (come modificato dal D.Lgs. 139/2024) il valore globale netto dell'asse ereditario “è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli artt. da 14 a 19, e l'ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell'art. 46, comma 3.”.

A causa del decesso del padre la quota della riserva di utili spettante al de cuius è stata materialmente erogata ai due eredi al netto della ritenuta del 26% prevista dall'art. 27 DPR 600/1973. L'Agenzia ritiene che, in caso di quota partecipativa gravata da usufrutto, il diritto alla percezione degli utili distribuiti e utili accantonati a riserva straordinaria, poi distribuita, spetti unicamente all'usufruttuario, in base a quanto previsto dal primo comma dell'art. 984 c.c., ovvero al de cuius: essendo il decesso dell'usufruttuario avvenuto prima dell'effettiva erogazione delle predette somme, gli eredi sono diventati titolari del diritto di credito nei confronti della società. Richiamando la sentenza della Corte di Cassazione 11 marzo 1993 n. 2959 viene precisato che, prima della deliberazione di distribuzione degli utili, il socio risulterà solo titolare di una situazione soggettiva prodromica all'acquisto, nella propria sfera patrimoniale, del diritto alla distribuzione degli utili: titolare di un'aspettativa di mero fatto nei confronti della società, fin quando non ne venga deliberata l'effettiva distribuzione da cui discende l'insorgere del vero e proprio diritto di credito.

Il credito rientra tra i beni che compongono l'attivo ereditario del de cuius e, pertanto, devono essere inseriti nella dichiarazione di successione dello stesso per l'importo effettivamente percepito dai figli e, quindi, al netto della ritenuta del 26% a titolo di imposta sostituiva operata dalla società.

Fonte: Risp. AE 12 febbraio 2025 n. 30

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