lunedì 17/02/2025 • 06:00
Entro il 28 febbraio 2025 i comuni devono deliberare in materia di aliquote e regolamenti IMU. A tal proposito, il MEF, il 10 febbraio 2025, ha fornito chiarimenti sul prospetto delle aliquote di cui, da quest'anno, le delibere devono essere dotate per la consultazione dei contribuenti.
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Non è un caso che il Dipartimento delle Finanze del MEF abbia pubblicato le FAQ relative al prospetto delle aliquote IMU il 10 febbraio. Le risposte, infatti, non sono destinate ai contribuenti, che saranno impegnati nei calcoli soltanto nel mese di giugno 2025, ma sono utili a sollevare i comuni dai dubbi che avvolgono il funzionamento del nuovo strumento di cui, quest'anno per la prima volta, devono essere obbligatoriamente dotate le deliberazioni dei consigli comunali.
Condizioni di efficacia delle deliberazioni
L'art. 1 c. 169 L. 296/2006 impone che le aliquote devono essere deliberate entro la data di scadenza della deliberazione del bilancio di previsione relativo all'anno interessato. Tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il richiamato termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
In virtù dell'art. 53 c. 16 L. 388/2000, ciò vale anche per la vigenza dei regolamenti tributari comunali. Ebbene, il decreto 24 dicembre 2024 del Ministero dell'Interno ha prorogato al 28 febbraio 2025 il termine entro cui gli enti locali devono approvare il bilancio di previsione e che, in virtù dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali), sarebbe scaduto il 31 dicembre 2024. Si spiega così il tempestivo intervento ministeriale.
La mancata adozione del bilancio di previsione entro i termini comporta lo scioglimento del consiglio comunale. In tal caso, in ossequio dell'art. 141 c. 2 TUEL, il Prefetto diffida l'assise comunale ad adempiere in un tempo massimo di 20 giorni. Ma, come chiarito dal Dipartimento del MEF nella risoluzione n. 1/DF/2017, anche sulla base delle sentenze del Consiglio di Stato n. 3808 e n. 3817 del 2014, nonché della deliberazione n. 175/2015 della Corte dei Conti Lazio, la diffida prefettizia non contempla il termine per l'approvazione di aliquote e tariffe.
Le deliberazioni adottate, peraltro, nel rispetto dell'art. 124 del TUEL, devono essere pubblicate all'albo pretorio per produrre effetti, se non prevista l'immediata esecutività, dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione nel rispetto del successivo art. 134.
Gli atti deliberativi, inoltre, vanno collocati dalle amministrazioni comunali nell'apposita sezione del sito del Dipartimento delle Finanze entro il 14 ottobre dell'anno interessato per poi risultare pubblicati entro il 28 ottobre dell'anno medesimo e, al più tardi da tale decorrenza, essere liberamente consultabili (art. 1 c. 767 L. 160/2019). La giurisprudenza amministrativa è concorde nel considerare sostanziale e perentorio il carattere di tali termini (Tar Lazio n. 140/2018 e n. 7844/2019, Cons. St. Sez. IV, n. 4434/2016 e Sez. V n. 3808/2014, Cons. St. n. 121/2019).
Prospetto delle aliquote e chiarimenti ministeriali
Al fine di ridimensionare la vasta gamma di aliquote in cui i cittadini sono stati costretti ad imbattersi sino all'anno appena trascorso, la L. 160/2019, con l'art. 1, comma 756, ha previsto che i comuni già dal 2021 potessero diversificare le aliquote esclusivamente entro ben precise fattispecie individuate con apposito decreto del MEF da adottare entro 180 giorni dal 1° gennaio 2020. Tale termine, tuttavia, non è stato rispettato. Il successivo comma 757 impone l'obbligo, anche laddove il comune non intenda diversificare le aliquote, di elaborare la delibera di approvazione redigendo l'apposito prospetto e servendosi della procedura operativa telematica imposta dalla medesima norma e che il medesimo decreto avrebbe dovuto disciplinare.
Il decreto cui la norma di rango primario demanda risale soltanto al 7 luglio 2023. Nel tempo intercorso tra la legge di Bilancio 2020 e tale data vi sono state importanti novità normative. L'art. 1, comma 837, della legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha previsto che l'individuazione delle fattispecie imponibili potesse essere oggetto di modifiche o integrazioni attraverso analogo decreto. Si è arrivati in tal modo al più recente DM 6 settembre 2024 il cui allegato A) reca l'elenco definitivo delle fattispecie sulle quali i consigli comunali, e non le giunte come chiarito dalla FAQ n. 1 del 10 febbraio 2025, possono intervenire.
Ma l'art. 1 c. 837 L. 197/2022 ha anche previsto che per i comuni che non adempiono all'obbligo di redigere il prospetto delle aliquote quale parte integrante della delibera decisionale, o all'obbligo di pubblicazione nei termini sopra specificati sul portale del Federalismo fiscale, si debba determinare l'imposta secondo le aliquote standard, generalmente più generose di quelle deliberate, individuate per ogni fattispecie dall'art. 1 c. 748-755 L. 160/2019. È senza dubbio questo il più rilevante chiarimento ministeriale, contenuto nella FAQ n. 5.
Prima dell'obbligo del prospetto, invece, in caso di mancata pubblicazione delle deliberazioni sul portale ministeriale, si applicavano le aliquote vigenti per il periodo d'imposta precedente e comunque di quello per il quale il comune aveva adempiuto ai previsti obblighi di pubblicità.
La nuova regola, naturalmente, si applica dal primo periodo d'imposta in cui le amministrazioni comunali sono obbligate a dotare le delibere dell'apposito prospetto. Si segnala, sul tema, che, nonostante l'adozione del decreto attuativo di luglio 2023 che avrebbe reso obbligatori prospetto delle aliquote e procedura telematica a partire dal periodo impositivo 2024, così non è stato in quanto l'art. 6-ter DL 132/2023 ne ha prorogato la vigenza all'anno d'imposta 2025.
Utile è la FAQ n. 3 con la quale i tecnici del MEF spiegano che da quest'anno nel portale troverà collocazione il solo prospetto delle aliquote e non, come in passato con il previgente sistema, la deliberazione adottata. E quand'anche il comune dovesse trasmettere l'intero atto deliberativo, il sistema ministeriale provvederà a cestinarlo rendendo fruibile agli utenti il solo prospetto.
Ulteriore precisazione del Dipartimento delle Finanze, con la FAQ n. 4, concerne la potestà decisionale che i comuni possono esercitare, esclusivamente, secondo le fattispecie indicate nel richiamato allegato A) al DM 6 settembre 2024. Ciò, peraltro, come sancito dall'art. 2 comma 2 DM 7 luglio 2023.
Nel prospetto non figureranno esenzioni/agevolazioni stabilite dalla legge, come l'esenzione per i fabbricati “merce” o per i terreni agricoli ubicati nei territori montani o l'abbattimento del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili. Ciò in quanto i comuni non hanno la possibilità di intervenire sulle condizioni di fruibilità dei benefici. Al contrario, potranno trovare spazio nel prospetto agevolazioni che possono essere introdotte o manovrate, come ad esempio un'aliquota ridotta per i fabbricati concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado la cui base imponibile, ex lege, è già ridotta alla metà.
Ultimo chiarimento concerne le modalità di versamento dell'acconto 2025 che dovrà essere determinato nell'imposta dovuta per il primo semestre applicando aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Tuttavia, se al momento del versamento dell'acconto risulta già pubblicato il prospetto delle aliquote, il contribuente potrà determinare l'imposta applicando le nuove aliquote pubblicate.
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Andrea Amantea
- Giornalista pubblicista - Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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