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mercoledì 12/02/2025 • 15:23

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Sconto in fattura per superbonus in assenza di fattura diretta con GC

L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 12 febbraio 2025 n. 26 , ha chiarito che è possibile optare per lo sconto in fattura per le spese del 2024 relative al superbonus a condizione che il general contractor, al 30 marzo 2024, abbia pagato ai subappaltatori una parte dei lavori.

a cura di

redazione Memento

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Con la risposta n. 26 del 12 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che un condominio può continuare ad esercitare l'opzione per lo sconto in fattura relativamente agli ulteriori interventi che danno diritto al Superbonus per le spese sostenute nel 2024, a condizione che il general contractor, alla data del 30 marzo 2024, abbia pagato ai subappaltatori una parte dei lavori edili effettuati, seppure non abbia, entro la medesima data, emesso fattura nei confronti del committente. Si ricorda che il DL 39/2024 ha ridefinito il perimetro di operatività dell'esercizio delle opzioni lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta disciplinato dall'art. 121 DL 34/2020. Il Decreto Cessioni aveva previsto dal 17 febbraio 2023 un divieto all'esercizio delle opzioni per la fruizione con modalità alternative alla detrazione, salve alcune deroghe. In particolare, il divieto non opera per gli interventi effettuati dai condomini per i quali risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). L'art. 1 c. 5 DL 39/2024 ha previsto che la deroga al divieto di optare per sconto in fattura e cessione del credito continua ad operare a condizione che al 30 marzo 2024 sia avvenuta l'effettuazione di lavori con il pagamento delle relative spese, documentato da fattura. La locuzione “lavori già effettuati” si riferisce all'esecuzione di interventi edilizi escludendo, dunque, a titolo esemplificativo, le spese professionali nonché quelle sostenute per il pagamento degli oneri di urbanizzazione, per il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico o per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative. Non consentono, inoltre, di accedere alla menzionata deroga neanche le spese relative ai servizi tecnici propedeutici all'inizio dei lavori e le mere attività preparatorie del cantiere (ad esempio, per l'acquisto dei materiali o l'installazione di ponteggi), in quanto tali spese non afferiscono ad un intervento realizzato nella sua consistenza strutturale. Per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva il pagamento dei lavori da parte del condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino. Nel caso di specie, il condominio istante, con verbale di assemblea straordinaria dell'8 ottobre 2022, ha deliberato l'esecuzione di interventi per i quali intende fruire del Superbonus, affidandoli a un general contractor che si è dichiarato disponibile ad applicare lo sconto in fattura. In data 25 novembre 2022, è stata presentata la relativa CILAS, successivamente aggiornata, per sopraggiunta impossibilità del soggetto originariamente incaricato dell'esecuzione dei lavori, con un nuovo general contractor con indicazione di inizio lavori al 6 novembre 2023. Il condominio intende, inoltre, fruire dello sconto in fattura per le spese sostenute nel 2024 per il Superbonus e chiede se può accedervi benchè al 30 marzo 2024 non esistessero fatture dirette tra general contractor e condominio, infatti i lavori risultavano già effettuati e le relative fatture risultavano emesse in favore del General Contractor dagli appaltatori. Come chiarito dall'AE, il condominio potrà continuare ad esercitare l'opzione per lo sconto in fattura relativamente agli ulteriori interventi che danno diritto al Superbonus, nel presupposto che il general contractor, alla data del 30 marzo 2024, abbia pagato ai subappaltatori una parte dei lavori edili effettuati, seppure non abbia, entro la medesima data, emesso fattura nei confronti del committente. Fonte: Risp. AE 12 febbraio 2025 n. 26

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