mercoledì 12/02/2025 • 06:00
Il 28 febbraio 2025 scade il termine per l'invio della comunicazione annuale (c.d. saldi) relativa ai dati contabili dei rapporti attivi nel 2024. L'obiettivo è quello di migliorare la qualità delle informazioni presenti nell'archivio dei rapporti finanziari.
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Scade il 28 febbraio 2025 il termine per l'invio della comunicazione annuale da effettuarsi ai sensi dell'art. 7 c. 6 DPR 605/73, sulla base delle nuove modalità stabilite dal Provv. AE 23 maggio 2022 n. 176227 con il quale gli operatori finanziari devono inviare la comunicazione annuale dei dati all'Anagrafe tributaria. L'elenco completo degli operatori finanziari è contenuto nell'allegato 1 al Provv. AE 50136/2012.
Soggetti coinvolti
I soggetti obbligati, mensilmente e annualmente, all'invio delle comunicazioni dei dati all'Anagrafe tributaria, ex art. 7 c. 6 DPR 605/73 sono:
L'elenco completo degli operatori finanziari è contenuto nell'allegato 1 al Provv. AE 50136/2012.
Tra i soggetti ex art. 10 c. 10 D.Lgs. 141/2010 rientrano anche le holding. In sostanza, devono effettuare le comunicazioni all’Anagrafe tributaria anche le “nuove” holding industriali che rientrano nella nuova definizione prevista dall’art. 162-bis TUIR, introdotto dal decreto ATAD, allargando così il novero dei soggetti tenuti all’adempimento in oggetto.
L'assoggettamento agli obblighi comunicativi sussiste solo in caso di effettivo esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria da parte dei soggetti indicati dall'art. 7 c. 6 DPR 605/73, non essendo sufficiente la mera iscrizione all'Albo degli intermediari finanziari; ove a tale iscrizione non si accompagni l'effettivo esercizio dell'attività, con l'instaurazione di rapporti finanziari continuativi o la reale effettuazione di operazioni compiute anche al di fuori di tali rapporti, non sorgono obblighi di segnalazione (Cass. 23 luglio 2024 n. 20440).
Contenuto delle comunicazioni
L'invio dei saldi annuali deve essere effettuato solo dagli operatori che hanno le seguenti tipologie di rapporti: conto corrente (1); conto deposito titoli e/o obbligazioni (2); conto deposito a risparmio libero/vincolato (3); rapporto fiduciario ex L. 1966/39 (4); gestione collettiva del risparmio (5); gestione patrimoniale (6); certificati di deposito e buoni fruttiferi (7); conto terzi individuale/globale (9); dopo incasso (10); cassetta di sicurezza (12); contratti derivati (14); carte di credito/debito (15); prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (23); acquisto e vendita di oro e metalli preziosi (24); operazione extra-conto (98); dati identificativi del rapporto.
Nella comunicazione integrativa annuale dei rapporti continuativi e delle operazioni extra – conto, dovranno essere inserite le informazioni inerenti:
In tale contesto, ai fini dell’individuazione di cosa debba intendersi per “rapporto”, la Circ. AE 19 ottobre 2006 n. 32/E fornisce la seguente definizione generale: per rapporti si intendono “tutte le attività aventi carattere continuativo - con ciò intendendo un riferimento temporale congruo - esercitabili dagli intermediari finanziari, ovvero ai servizi offerti continuativamente al cliente, instaurando con quest’ultimo un complesso di scambio all’interno di una formula contrattuale specifica e durevole nel tempo”.
Esoneri della comunicazione annuale
Per i rapporti di seguito riportati vige l'esonero dalla trasmissione dei saldi annuali: portafoglio (tipo 08); cessione indisponibile (tipo 11); depositi chiusi (tipo 13); garanzie (tipo 16); crediti (tipo 17); finanziamenti (tipo 18); fondi pensione (tipo 19); patto compensativo (tipo 20); finanziamento in pool (tipo 21); partecipazione (tipo 22); servizi di pagamento (tipo 97); altri rapporti (tipo 99) (Provv. AE 23 maggio 2022 n. 176227, Allegato n. 1).
Sanzioni relative alla comunicazione annuale
Gli operatori finanziari che non effettuino, entro i predetti termini, le comunicazioni dovute all’Anagrafe tributaria saranno passibili di sanzioni. L'omessa/tardiva/infedele comunicazione annuale ex art. 11 DL 201/2011 così come previsto dall'art. 11 c. 1 lett. a) D.Lgs. 471/97 è soggetta a sanzione fissa da 250 euro a 2.000 euro.
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