lunedì 24/02/2025 • 06:00
La legge prevede espressamente i casi in cui è possibile richiedere l'anticipazione del TFR. A volte la contrattazione collettiva contiene norme di miglior favore. Così come disposizioni di miglior favore possono essere previste direttamente su accordo tra le parti del rapporto di lavoro.
L'anticipazione del TFR è disciplinata dall'art. 2120 c.c..
La norma individua così i presupposti per richiedere l'anticipo del TFR:
In aggiunta alle previsioni dell'art. 2120 c.c. l'art. 7 della Legge n. 53/2000, prevede che il TFR possa essere anticipato in altre due ipotesi connesse a necessità di liquidità: per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione del congedo parentale e per sostenere le spese connesse a congedi per la formazione. L'anticipazione viene corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo.
L'anticipazione può essere ottenuta per una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. ù
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.
Anche se il TFR è conferito alla previdenza complementare è possibile richiederne un'anticipazione per le medesime ragioni, ma in questo caso l'anticipazione è propriamente un'anticipazione delle prestazioni del Fondo. L'anticipazione in questo caso è prevista in qualsiasi momento per le spese sanitarie e decorsi 8 anni dall'iscrizione per l'acquisto della prima casa e qui la misura massima prevista è pari al 75% della posizione individuale. Le motivazioni sono le stesse, ossia spese sanitarie o acquisto della prima casa per sé o per i figli (art. 11, c. 7 D.lgs. n. 252/2005). E così anche le altre necessità di spesa connesse ai congedi parentali e ai congedi per la formazione. Il già citato art. 7 della L. n. 53/2000 prevede infatti che tale possibilità possa essere inserita negli statuti dei Fondi pensione.
Trattamento fiscale anticipo TFR
Dal punto di vista, invece, del trattamento fiscale riservato alle anticipazioni, va detto che il TFR e le anticipazioni non costituiscono retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Quindi, su tali somme non sono dovuti contributi previdenziali. Per le anticipazioni effettuate dal datore di lavoro è prevista inoltre l'applicazione del regime della tassazione separata, secondo l'aliquota teorica calcolata sul TFR alla data dell'anticipo (oggetto poi di riliquidazione al momento della cessazione del rapporto di lavoro). Di contro per la parte di anticipazione del Fondo TFR riconducibile alla rivalutazione non sarà dovuta alcuna imposta.
Le anticipazioni delle prestazioni dei Fondi pensione che seguono le stesse motivazioni, invece, ricevono un diverso trattamento fiscale a seconda delle motivazioni di spesa:
Lasciando da parte i casi in cui il TFR sia stato conferito a previdenza complementare poiché in questo caso oltre alle previsioni di legge intervengono le previsioni vincolanti degli statuti dei Fondi, quando il TFR è in azienda (oppure, per le aziende con almeno 50 dipendenti al Fondo di tesoreria INPS istituito dal 1° gennaio 2007), le modalità di anticipazione del TFR previste dalla legge sono generalmente riprese dalla contrattazione collettiva.
Domanda
Ma è possibile richiedere anticipazioni del TFR al di fuori delle previsioni di legge o della contrattazione collettiva di riferimento?
LA SOLUZIONE
La risposta è affermativa.
L'ultimo comma dell'art. 2120 c.c. ammette l'introduzione, da parte della contrattazione collettiva o mediante patto individuale, di condizioni migliorative rispetto al regime codicistico delle anticipazioni.
I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.
Non è invece possibile incidere in alcun modo sulle modalità di determinazione del trattamento di fine rapporto, salvo l'individuazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4133).
Ove si proceda mediante patto individuale, è bene che il patto venga formalizzato, in modo da costituire titolo idoneo per giustificare l'erogazione dell'anticipazione. Il patto, in particolare, pur introducendo delle ipotesi di anticipazione in deroga, dovrà comunque assolvere alle condizioni prescritte dall'art. 2120, c. 6 ss., c.c.
Di conseguenza, dovranno essere specificati:
Potrebbe essere inoltre opportuno valutare un'eventuale certificazione del patto, poiché ai sensi dell'art. 79, d. lgs. n. 276/2003, gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione permangono anche verso i terzi, e quindi pure nei confronti dei diversi Istituti coinvolti.
Ove manchino questi elementi costitutivi, la giurisprudenza ritiene che l'erogazione datoriale non sia qualificabile come anticipazione del TFR e, pertanto, tale erogazione possa essere considerata retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con annessa applicazione del prelievo contributivo, come affermato dalla Corte di Cassazione 22 febbraio 2021, n. 4670, nella quale si afferma in modo esplicito come “debba sussistere un accordo derogatorio individuale migliorativo congiuntamente agli ulteriori presupposti, quali l'anzianità di servizio e la percentuale di trattamento di anticipazione per poter corrispondere l'anticipazione nel rispetto del dettato dell'art. 2120 c.c. (…) solo la sussistenza dei prescritti elementi costitutivi qualifica l'erogazione datoriale come anticipazione del TFR e in difetto della relativa prova l'erogazione monetaria al lavoratore non si sottrae all'obbligazione contributiva”. Il rischio, inoltre, è che anche l'autorità fiscale eccepisca il titolo del conferimento, con conseguenti recuperi.
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Francesco Geria
- Consulente del lavoro in Vicenza - Studio LabortreRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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