giovedì 06/02/2025 • 13:58
L’INAIL, con Circ. 5 febbraio 2025 n. 13, fornisce istruzioni per l’applicazione della retribuzione convenzionale giornaliera ai lavoratori addetti al facchinaggio nelle aree portuali.
redazione Memento
Dal 1° gennaio 2023, per effetto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 6 settembre 2022, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei facchini riuniti in cooperative di facchinaggio svolto nelle aree portuali è attuata con il regime assicurativo ordinario.
Regime assicurativo per le società cooperative di facchinaggio svolto nelle aree portuali derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali
A partire dal 1° gennaio 2000, il regime assicurativo solo per le cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali si è differenziato rispetto alle altre forme societarie.
Per le altre tipologie di società derivanti dalla medesima trasformazione ha continuato a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, il premio ordinario di cui all’articolo 41 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, calcolato sulla retribuzione convenzionale giornaliera.
La successiva revisione dei premi speciali, disposta dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e attuata con il decreto interministeriale 6 settembre 2022, ha ricondotto dal 1° gennaio 2023 l’assicurazione del facchinaggio nei porti e a bordo navi al premio assicurativo ordinario calcolato sull’ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte, con conseguente abolizione del premio speciale unitario.
Il venir meno del premio speciale unitario facchini per effetto del DI 6 settembre 2022 ha riportato le compagnie e i gruppi portuali trasformati in cooperative nella stessa condizione giuridica, ai fini del premio assicurativo, delle altre società originate dalla trasformazione destinatarie del decreto 12 gennaio 1996, il cui ambito di applicazione riguarda tutti i lavoratori delle compagnie e gruppi portuali trasformati.
Stante l’equiparazione delle forme societarie previste ai fini della trasformazione delle compagnie e gruppi portuali, si ritiene che anche per le cooperative in esame debba trovare applicazione il principio secondo cui “la retribuzione da prendere a base per il calcolo del premio di assicurazione è uguale alla retribuzione convenzionale giornaliera (…), rapportata a dodici giorni al mese ovvero a centoquaranta quattro giorni all’anno”.
La suddetta retribuzione convenzionale giornaliera, per effetto degli aggiornamenti annuali, è stata aggiornata per l’anno 2024 nella misura di € 119,42.
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