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lunedì 03/02/2025 • 11:42

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Importazioni di beni da sottoporre a esami, analisi e prove: esenzione IVA

L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 3 febbraio 2025 n. 19, ha chiarito il trattamento IVA dei beni da sottoporre a esami, analisi e prove importati dalla Svizzera all'Italia. Gli eventuali prodotti residui devono essere interamente distrutti, resi privi di valore commerciale o essere ceduti gratuitamente al fisco.

a cura di

redazione Memento

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Con la risposta n. 19 del 3 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che si applica l'esenzione da IVA (ai sensi dell'art. 72 Dir. UE 132/2009) per le importazioni di beni da sottoporre a esami, analisi e prove.

Si ricorda che l'art. 72 Dir. UE 132/2009 stabilisce che, fatti salvi gli articoli da 73 a 78, sono ammessi in esenzione da IVA i beni destinati a essere sottoposti ad esami, analisi o prove per determinare la composizione, la qualità o le altre caratteristiche tecniche, o a scopo d'informazione o per ricerche di carattere industriale o commerciale. Sebbene per la Dir. UE 132/2009 manchi una puntuale norma interna di recepimento, non può essere trascurato che le sue disposizioni si pongono in sostanziale continuità con gli artt. da 70 a 76 Dir. CE 181/83 abrogata, pertanto si può fare ancora affidamento per analogia sostanziale e per quanto compatibili alle disposizioni DM 5 dicembre 1997, con cui il legislatore nazionale ha adeguato il nostro ordinamento alla direttiva abrogata.

Resta inteso che l'applicazione di tale regime è subordinata al rispetto delle condizioni previste dagli artt. 73 - 78 Dir. UE 132/2009, in particolare:

  • i beni sottoposti ad esami, analisi o prove devono essere interamente consumati o distrutti nel corso di dette operazioni;
  • sono esclusi i beni che servono a esami, analisi o prove che costituiscono di per sé operazioni di promozione commerciale;
  • l'esenzione è accordata solo per le quantità di beni strettamente necessarie al conseguimento dello scopo per il quale sono importate;
  • gli eventuali prodotti residui devono essere interamente distrutti o resi privi di valore commerciale, essere ceduti gratuitamente al fisco (ove previsto dalla normativa nazionale) oppure, in circostanze debitamente giustificate, essere esportati.

Le medesime importazioni sono esenti anche dai dazi al ricorrere delle condizioni previste dal Reg. CE 1186/2009.

Nel caso di specie, la società ALFA partecipa a un progetto europeo, insieme ad altri partner, tra cui alcune società svizzere. Con quest'ultime collabora e intrattiene scambi di prodotti per le sole finalità di ricerca e sviluppo. ALFA riferisce che si tratta di manufatti da sottoporre ad analisi, prove e test distruttivi, dall'Italia alla Svizzera e viceversa. Nell'ambito del progetto, in particolare, sono sviluppati prodotti che non possono essere venduti e non hanno valore di mercato perché privi delle necessarie prove e analisi indispensabili a ottenere le certificazioni obbligatorie per la commercializzazione. Come chiarito dall'AE, a tali prodotti importati dalla Svizzera all'Italia si applica l'esenzione IVA prevista dall'art. 72 Dir. UE 132/2009.

Fonte: Risp. AE 3 febbraio 2025 n. 19

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