mercoledì 05/02/2025 • 06:00
In linea con la giurisprudenza unionale, l'interferenza della holding nella gestione delle società in cui ha assunto partecipazioni costituisce attività economica, con conseguente diritto alla detrazione IVA, ma solo laddove implichi il compimento di operazioni soggette a IVA (CGT II Lombardia 27 gennaio 2025 n. 309).
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Il caso
Una holding impugnava il diniego serbato dall'Agenzia delle Entrate alla richiesta di rimborso dell'Iva relativa all'anno di imposta 2021 ritenendo di essere, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, un soggetto passivo Iva non si era limitata a detenere le partecipazioni delle società controllate, ma aveva compiuto atti di interferenza o ingerenza nei confronti delle stesse compiendo, tramite il proprio management e consulenti esterni pagati dalla medesima, attività finalizzate, nell'ambito del concordato preventivo, ad evitarne il fallimento, atti che avevano generato i costi da cui scaturiva il credito Iva portato in detrazione. Il diritto al rimborso veniva sostenuto dalla holding con un richiamo al principio, di matrice unionale, di neutralità dell'Iva nonché all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità che lo riconosce anche per i costi inerenti all'attività di impresa che non abbiano dato concretamente luogo ad operazioni attive.
L'Ufficio, invece, ribadiva in giudizio la legittimità del proprio operato facendo riferimento ad alcuni elementi di fatto:
I giudici di primo grado accoglievano il ricorso ritenendo che le prestazioni di servizio pagate dalla holding, come documentato, fossero funzionali ad evitare il fallimento della controllata in concordato preventivo. Da ciò, osservava il primo Giudice, si poteva agevolmente evincere che attraverso il compimento delle stesse la holding -capogruppo aveva compiuto una attività di ingerenza nei confronti della controllata, non limitandosi, pertanto, alla mera gestione delle partecipazioni nelle medesime; ciò la rendeva, di per sé, soggetto passivo Iva, non essendo necessario secondo la Corte il ribaltamento dei costi delle stesse sulle controllate e, quindi, il diretto esercizio di un'attività di impresa. I giudici confortavano la motivazione di accoglimento del ricorso richiamando l'insegnamento della S.C., secondo il quale il diritto alla detrazione sussiste anche quando l'attività economica attuata non abbia dato immediatamente luogo ad operazioni attive imponibili e purché i costi sostenuti siano funzionali “all'iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione e il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, sia pure assunte in un'accezione ampia”.
L'adeguamento ai principi del diritto unionale
Di diverso avviso i giudici d'appello che, invece, non hanno ritenuto l'interferenza della holding sulle attività della società partecipate a integrare sufficiente a integrare il presupposto della sua soggettività passiva. Gli interpreti hanno, in prima battuta, fatto riferimento alla normativa nazionale (art. 1 DPR 633/72) in base alla quale l'esercizio dell'attività economica è sì funzionale alla individuazione delle operazioni imponibili - in quanto appunto effettuate nell'esercizio d'impresa – ma ciò non toglie che, ai sensi dell'art. 17 della medesima disciplina domestica, «l''imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili , i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo». Pertanto, ha proseguito la Corte lombarda, l'impresa che non effettui operazioni imponibili difetta della soggettività passiva ai fini IVA e non ha diritto al rimborso dell'IVA assolta sui propri acquisti. È stato, altresì, considerato “inappropriato” il richiamo - fatto sia dalla difesa della contribuente che dai giudici di primo grado - alla giurisprudenza di legittimità laddove ha statuito per la sussistenza del diritto alla detrazione per le operazioni passive propedeutiche alla successiva effettuazione di operazioni attive, circostanza secondo gli interpreti non dimostrata nel caso di specie. E' stata, al contrario, considerata illuminante la giurisprudenza unionale (sentenza CGUE, 8 settembre 2022, causa C98/21) laddove, precisando la posizione delle holding che esercitano un'interferenza nella società partecipata, ha osservato che: “….secondo una giurisprudenza costante, una simile interferenza di una società holding nella gestione delle società nelle quali essa ha assunto partecipazioni costituisce un' attività economica , ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA, ove essa implichi il compimento di operazioni soggette all'IVA in forza dell'articolo 2 di tale direttiva”.
Fonte: CGT II Lombardia 27 gennaio 2025 n. 309
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Giacomo Marchioni
- Praticante Commercialista e Tirocinante Revisore LegaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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