lunedì 27/01/2025 • 06:00
La legge di bilancio annuale ha introdotto per il 2025 importanti disposizioni interessando, tra le altre, la materia di fringe auto, welfare, rimborsi spese, costo del lavoro e cuneo fiscale ecc. Novità e disposizioni che certamente interesseranno aziende e lavoratori nel corso del 2025.
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In applicazione dell'articolo 81 della Costituzione italiana, il Governo in forza è tenuto ad emanare annualmente una legge, comunemente chiamata legge di bilancio. Si tratta di un documento contabile di tipo preventivo, con cui il Governo comunica al Parlamento le spese pubbliche e le entrate previste per l'anno successivo in base alle leggi vigenti (si distingue dal rendiconto consuntivo, che è invece un documento contabile nel quale sono elencate le entrate e le spese che si sono realizzate nell'anno finanziario a cui il bilancio si riferisce).
È così che, a ridosso del termine di ciascun anno, in Italia tutti ci fermiamo a studiare le novità disposte dal Governo. La legge di bilancio 2025 – ovvero la legge n. 207/2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 31 dicembre 2024 ed entrata in vigore in data 01 gennaio 2025 – ha introdotto rilevanti novità normative che certamente interesseranno ogni azienda e lavoratore nel corso dell’anno appena iniziato.
Di seguito si propone una rassegna degli elementi maggiormente discussi.
Fringe benefit auto ad uso promiscuo
Tra i fringe benefit più frequentemente assegnati ai lavoratori, spiccano certamente le autovetture. Le disposizioni vigenti distinguono tra:
È proprio su quest’ultima tipologia che ha inciso la legge di stabilità 2025. Al comma 48 troviamo infatti una revisione dell’art. 51, comma 4 lett. a) del TUIR, concernente proprio le regole di determinazione del valore dell’auto concessa ad uso promiscuo come fringe benefit.
Nello specifico, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo sulla base di contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il relativo fringe benefit è quantificato in misura pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, per il costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La percentuale è ridotta al:
– 10% nell’ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria;
– 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.
Con riferimento ai veicoli immatricolati ed assegnati a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2024, il fringe benefit continua ad essere determinato in ragione della percorrenza convenzionale annua di 15.000 Km moltiplicata per il costo chilometrico ACI, con applicazione di diverse percentuali definite in funzione del livello di emissione di anidride carbonica. Nello specifico, le percentuali risultano pari al:
Ancora da capire cosa succederà agli autoveicoli concessi dopo il gennaio 2025 ma immatricolati prima di tale data.
In caso di eventuali veicoli immatricolati e assegnati prima del 1° luglio 2020, ai fini del calcolo del
fringe benefit, continuano a trovare applicazione le precedenti regole che prevedevano la percentuale
unica del 30% (indipendentemente dal livello delle emissioni).
Esenzione/deducibilità spese trasferta solo se tracciabili
Fatte salve le regole generale in materia di trattamento fiscale delle trasferte al di fuori del comune o all’interno del comune (di cui all’art 51 comma 5 del TUIR), la legge di Bilancio, commi dal 81 al 83, ridefinisce l’esenzione e la deducibilità delle spese di trasferta sostenute dai dipendenti.
In particolare si prevede che a decorrere dal periodo d’imposta 2025 i rimborsi analitici delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (come ad esempio il servizio di taxi) sostenute dal lavoratore per le trasferte, non concorrono a formare il reddito a condizione che i pagamenti di tali spese siano effettuati con metodi tracciabili.
Ne conviene che laddove queste spese venissero sostenute con contanti, i rimborsi in questione verranno assoggettati a imposte e contributi. Eccezione fatta per le spese relative ai trasporti mediante autoservizi pubblici di linea per le quali il rimborso può continuare ad essere effettuato anche in contanti senza che ciò pregiudichi la relativa esenzione ai fini della determinazione del reddito imponibile del lavoratore.
Inoltre, con l’inserimento del nuovo comma 3-bis all’art 95 del TUIR si prevede altresì la deducibilità, nei limiti previsti (commi 1, 2 e 3, art. 95 del TUIR), qualora i pagamenti per le seguenti spese siano eseguiti con metodi tracciabili:
Detassazione premi di produttività
Il comma 383 della nuova legge di Bilancio va a confermare, per gli anni 2025, 2026 e 2027, l’aliquota dell’imposta sostituiva nella misura del 5% in luogo del 10% come previsto dalla norma istitutiva per i premi e le somme detassabili.
Pertanto, trova applicazione la riduzione temporanea dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, come per l’anno 2024.
A beneficiare del regime fiscale agevolato (c.d. detassazione prevista dall’art. 1, commi da
182 a 189, Legge n. 208/2015 e dal DM 25 marzo 2016):
Continua ad essere fissato in euro 3.000 euro il limite annuo di importo detassabile, così come risulta confermato in euro 80.000 il limite di reddito da lavoro dipendente prodotto dal dipendente nel periodo d’imposta precedente, per accedere al regime fiscale agevolato.
Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
I commi 399 e 400 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2025 modificano le disposizioni contenute all’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023, disponendo una proroga della maxi deduzione prevista a favore di imprese e lavoratori autonomi per le nuove assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (ossia, per i soggetti con periodo di esercizio corrispondente all’anno civile, i periodi d’imposta che chiudono al 31 dicembre 2025, 31 dicembre 2026 e 31 dicembre 2027).
Il beneficio fiscale consiste in una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione, pari al:
Il comma 2 dell’art. 70 definisce i criteri di determinazione degli acconti dovuti, prevedendo:
Esonero contributivo per le aziende del Mezzogiorno
Si tratta di un esonero, sostitutivo della misura agevolativa nota come “Decontribuzione Sud” (ex art. 27,
DL n. 104/2020, esteso fino al 2029 dall’art. 1, commi 161-168, Legge n. 178/2020), concesso in presenza di requisiti differenti a seconda della tipologia di azienda beneficiaria. Ovvero:
Si intende rilasciato previa l’autorizzazione della Commissione Europea e rimanendo fino ad allora sospeso.
Restano esclusi dalla platea dei beneficiari in aggiunta ai datori di lavoro agricolo e domestico i seguenti:
Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, la nuova agevolazione consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nelle misure di seguito riportare:
Inoltre l’esonero in esame:
Si rimane comunque in attesa di ricevere gli opportuni chiarimenti da parte dell’INPS.
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The annual budget law has introduced important provisions for 2025 affecting, among others, topics such as fringe benefits, welfare, expense reimbursements, labour costs and the tax w..
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