lunedì 27/01/2025 • 06:00
L'apertura della posizione IVA nello Stato UE di effettuazione della prestazione di servizi resa nei confronti di un privato consumatore può essere evitata aderendo, a seconda dei casi, al regime OSS o al regime transfrontaliero di franchigia.
Per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di “privati consumatori”, territorialmente rilevanti in altro Stato UE in base ai criteri previsti dagli artt. 7-ter e ss. DPR 633/72, il prestatore italiano, in linea di principio, dovrebbe identificarsi ai fini IVA nello Stato UE in cui l'operazione si considera resa.
Esiste, tuttavia, la possibilità di evitare l'apertura di una posizione IVA avvalendosi delle disposizioni che regolano il regime OSS (One Stop Shop) o il regime transfrontaliero di franchigia per le piccole imprese.
Regime OSS
L'art. 74-sexies DPR 633/72 disciplina il regime speciale per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato UE facilitate da interfacce elettroniche.
In particolare, è previsto, ai fini che qui interessano, che i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia, possono, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di IVA per tutti i servizi resi negli altri Stati UE nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, optare per l'applicazione del regime OSS.
A tal fine, il prestatore italiano è tenuto a presentare all'Agenzia delle Entrate un'apposita richiesta che consente, allo stesso tempo, di beneficiare, in Italia, dell'esonero dagli obblighi di cui al Titolo II del DPR 633/72 (fatturazione, registrazione, dichiarazione annuale, ecc.) e, negli Stati UE in cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate, dell'esonero non solo dagli obblighi formali, ma anche da quello di versamento dell'IVA.
Infatti, con l'adesione al regime OSS, l'imposta dovuta negli altri Stato UE è versata, cumulativamente, allo Stato italiano in esito alla presentazione di un'apposita dichiarazione trimestrale in cui il prestatore indica:
Il prestatore è tenuto a conservare un'idonea documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime. Tale documentazione è fornita, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria e alle Autorità fiscali degli Stati UE in cui le prestazioni sono state effettuate.
Regime transfrontaliero di franchigia per le piccole imprese
Dal 1° gennaio 2025, in recepimento della Direttiva n. 2020/285/UE, l'art. 3 D.Lgs. 180/2024 ha introdotto il regime transfrontaliero di franchigia per le piccole imprese, disciplinato dal novellato Titolo V-ter del DPR 633/72, che si compone degli artt. da 70-terdecies a 70-duovicies.
In particolare, la Sezione I regola il regime di franchigia applicato nello Stato da parte di soggetti stabiliti in altri Stati UE, mentre la successiva Sezione II è relativa al regime di franchigia applicato in altri Stati UE da parte di soggetti stabiliti nello Stato.
In sostanza, al fine di consentire a tutti i soggetti passivi di piccole dimensioni di esercitare la propria attività su un piano di parità, il regime di franchigia delle piccole imprese è applicabile anche agli operatori non stabiliti nello Stato UE in cui è dovuta l'IVA.
Fermo restando che le nuove disposizioni si applicano a prescindere dallo status del destinatario del bene o servizio (soggetto passivo o privato consumatore), il soggetto passivo italiano può essere ammesso al regime di franchigia nel territorio di altri Stati UE che hanno adottato tale regime se:
La comunicazione preventiva è finalizzata all'ottenimento del numero di identificazione “EX” composto dal numero di partita IVA del soggetto stabilito seguito dal suffisso “EX”, fornito dall'Agenzia delle Entrate per l'applicazione del regime di franchigia nello Stato di esenzione.
L'attribuzione del suffisso “EX” deve avvenire non oltre 35 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di volersi avvalere dell'agevolazione o dell'aggiornamento della stessa, salvo che lo Stato di esenzione abbia richiesto un maggior termine per effettuare eventuali verifiche al fine di prevenire elusione o evasione d'imposta.
Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia in uno Stato di esenzione comunica all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre:
LA SOLUZIONE
In definitiva, nel caso considerato, in cui il soggetto passivo italiano intende effettuare prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in altri Stati UE nei confronti di “privati consumatori”, l'apertura della posizione IVA in ciascuno di essi può essere evitata aderendo, alternativamente, al regime OSS o al regime transfrontaliero di franchigia.
Tuttavia, mentre l'adesione al regime OSS non è subordinata a condizioni particolari, per l'applicazione del regime transfrontaliero di franchigia, il prestatore italiano deve soddisfare le condizioni previste dalla normativa di riferimento, sopra esposte.
In particolare, le prestazioni di servizi devono essere rese in Stati UE che hanno adottato il regime di franchigia e, inoltre, devono risultare soddisfatte le condizioni riguardanti, da un lato, il volume d'affari annuo nella UE e, dall'altro, il volume d'affari annuo nel territorio dello Stato di esenzione.
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Renato Portale
- Dottore commercialista in LeccoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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