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venerdì 24/01/2025 • 06:00

Fisco DAL 1° FEBBRAIO AL 30 APRILE

Dichiarazione IVA 2025: trasferimento delle eccedenze alla controllante

Nella dichiarazione IVA 2025 è possibile indicare, nel campo 2 del rigo VW26, i crediti trasferiti dalle società del gruppo ritornate operative e non più rientranti nella disciplina delle società di comodo in seguito alle recenti novità normative.

di Matteo Dellapina - Avvocato, Cultore in Diritto Tributario presso l’Università di Pavia

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  • Tempo di lettura 8 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Con l'intervento del D.Lgs. 192/2024, che ha revisionato il regime impositivo dei redditi IRPEF e IRES, sono stati dimezzati i coefficienti relativi ai ricavi presunti e al reddito minimo delle società di comodo, comportando un ritorno all'operatività di molte società considerate in precedenza di comodo. Tale aspetto ha un impatto ai fini IVA (in ottica di trasferimento del credito a vantaggio della controllante). Ora però è necessaria una revisione della disciplina integrale delle società di comodo, tenuto conto del prezioso contributo della CGUE (C-341/22), ripreso poi dalla giurisprudenza domestica, secondo cui la qualifica di soggetto passivo non può essere subordinata alla condizione che un soggetto effettui una certa soglia di volume di operazioni rilevanti ai fini IVA. Ossia, in termini più netti, per la Corte UE è contraria al diritto unionale la disciplina italiana delle società di comodo, che, di fatto, subordina la soggettività passiva al raggiungimento di certe soglie di volume d'affari. Ecco che, il D.Lgs. 192/2024 ha di fatto preso spunto dall'intervento del giudice UE: intervento però monco, perché ha semplicemente dimezzato i coefficienti.

Ora la disciplina completa e integrale dovrà essere appunto radicalmente modificata tenendo conto del prezioso intervento della CGUE:

  • non si può considerare non operativo un soggetto passivo se non raggiunge certe soglie;
  • la detrazione IVA va garantita integralmente.

Crediti trasferiti dalle società ritornate operative

Il quadro VW della dichiarazione IVA 2025, denominato “liquidazione dell'imposta annuale di gruppo”, costituisce il riepilogo degli importi ai fini della liquidazione annuale del debito o credito di imposta del gruppo. Ai fini della compilazione occorre considerare i quadri VL e VK delle dichiarazioni relative alle società che hanno partecipato, per l'anno 2024 (per l'intero anno o per una frazione dello stesso) alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, tenendo anche conto dei moduli relativi a società danti causa in operazioni straordinarie che hanno partecipato alla medesima procedura. Nel dettaglio:

  • nella sezione 1 è previsto il calcolo dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta;
  • nella sezione 2, righi da VW23 in poi, viene riportata la somma inerente il calcolo dell'IVA a debito o credito.

Soffermandosi sul rigo VW26, al campo 1 deve essere indicato l'eventuale credito di gruppo, chiesto a rimborso in anni precedenti, nell'ipotesi in cui l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso ed abbia autorizzato il contribuente ad utilizzare il credito stesso per l'anno 2024 in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale.

La novità di maggior interesse riguarda il campo 2 del rigo VW26 della dichiarazione IVA 2025 - denominato “Crediti trasferiti dalle società del gruppo ritornate operative” - ove andrà indicato l'ammontare complessivo delle eccedenze di credito ritrasferite dalle società del gruppo non più rientranti nella disciplina delle società di comodo prevista dall'art. 30 L. 724/94.

Va ricordato che l'art. 9 DL 73/2022 ha di fatto abrogato l'applicazione della disciplina delle società di comodo per quelle società in perdita sistematica – ossia che hanno dichiarato perdite fiscale per cinque periodi d'imposta consecutivi e in tali periodi, quattro dichiarazioni sono state chiuse con perdite fiscali e l'ultima con un reddito inferiore a quello minimo –  a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Revisione del regime impositivo dei redditi IRPEF e IRES: quali impatti sulle società di comodo?

Con il D.Lgs. 192/2024 è stato revisionato il regime impositivo dei redditi IRPEF e IRES, il quale è intervenuto anche sulla disciplina delle società di comodo, dimezzando i coefficienti relativi ai ricavi presunti e al reddito minimo in relazione agli immobili ed alle partecipazioni societarie (art. 20).

Tale intervento si innesta nell'attesa di dare attuazione alla revisione globale e complessiva delle società non operative, come previsto dalla Legge delega (art. 9 c. 1 lett. b) L. 111/2023).

Grazie a tale modifica, efficace già dall'esercizio postumo a quello in corso al 31 dicembre 2023, consentirà a varie società di gestione immobiliare, ma anche a quelle finanziarie, di poter superare il test di operatività nella prossima dichiarazione dei redditi 2025, siccome i coefficienti introdotti, nonostante debbano ancora applicarsi al costo fiscale dei beni al lordo degli ammortamenti, vanno a rappresentare misure di redditività degli asset che in linea generale sono allineate a quelle realizzabili sul mercato.

Quelle società che, nonostante possano usufruire della riduzione delle percentuali del test sui ricavi, permangano non operative potranno beneficiare – purché in assenza di situazioni che consentano la disapplicazione della norma – di un abbattimento relativo dei coefficienti da poter utilizzare per quantificare il reddito minimo da assoggettare ad imposte.

CGUE: Feudi San Gregorio (C-341/22)

Il rapporto IVA e società di comodo è stato oggetto di un prezioso contributo della Corte di Giustizia UE che, di fatto, ha scardinato la disciplina delle società di comodo italiane.

Con sentenza del 7 marzo 2024, la Corte UE, a decisione del caso Feudi San Gregorio (C-341/22), ha dichiarato da un lato la piena e legittima detraibilità dell'IVA da parte delle società di comodo e dall'altro che costoro possano essere riconosciute soggetti passivi anche se, nel corso di un determinato periodo d'imposta, effettuino operazioni rilevanti “sotto soglia”.

La vicenda che è finita sul tavolo della CGUE ha portato i giudici unionali ad un ragionamento più sottile.

Costoro hanno dapprima ritenuto che la qualità di soggetto passivo non possa subordinarsi alla condizione che una persona effettui operazioni rilevanti ai fini IVA il cui valore economico superi una data soglia di reddito, previamente fissata dalla disciplina nazionale, la quale corrisponde ai ricavi che possano ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui la persona dispone.

Quindi non si potrà negare la qualità di soggetto passivo a colui che abbia svolto attività, in un determinato arco temporale, inferiori ad un limite previsto dalla legge. Ossia, letta in un'ottica diversa, per la CGUE non vale il ricatto: la soggettività passiva è condizionata dall'espletamento di un certo volume di attività economiche, il cui limite sia predeterminato dalla legge.

I giudici unionali hanno  sottolineato che l'art. 30 L. 724/94 mira a contrastare le evasioni disincentivando la costituzione di società di comodo. Il meccanismo istituito da tale articolo si basa infatti sulla presunzione secondo cui, quando l'importo delle operazioni effettuate a valle da una società nel corso di un determinato periodo d'imposta non raggiunge una soglia calcolata applicando i criteri previsti da detto articolo, tale società non è una società operativa a meno che non riesca a dimostrare che elementi oggettivi giustificano l'impossibilità di raggiungere la soglia di cui trattasi. Nel caso in cui una società sia considerata come una società non operativa, essa non può più esercitare il suo diritto alla detrazione dell'IVA per le operazioni da essa effettuate a valle nel corso del periodo d'imposta controverso.

In conclusione, per la Corte UE non si può negare la qualità di soggetto passivo IVA al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d'imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell'IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone.

Inoltre, è contraria alla Direttiva IVA 2006/112/CE una normativa nazionale, in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte, a causa dell'importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle.

Osservazioni

La disciplina delle società di comodo, contenuta nell'art. 30 L. 724/94, necessità di essere ormai revisionata e modellata, grazie alle disposizioni contenute nella Legge delega (art. 9 c. 1 lett. b) L. 111/2023) e soprattutto in seguito alla decisione della CGUE Feudi San Gregorio (C-341/22), che è intervenuta in modo assai netto e puntuale sulla detraibilità IVA delle società non operative, ponendo sotto la lente d'ingrandimento la normativa italiana.

Ad oggi, la modifica normativa (D.Lgs. 192/2024) ha di fatto dimezzato i coefficienti relativi ai ricavi presunti e al reddito minimo, facendo ritornare in “essere” molte società che – con le precedenti previsioni – andavano considerate non operative. Tale novità ha quindi impatti considerevoli, lato IVA, per quanto concerne – in caso di società appartenenti ad un gruppo –  le eccedenze di credito ritrasferibili.

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