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sabato 25/01/2025 • 06:00

Lavoro DDL in Senato

Disconnessione: nuova disciplina in orario extra-lavorativo e smart working

L’utilizzo di dispositivi tecnologici nei rapporti di lavoro tende a intensificare eccessivamente il ritmo produttivo, con rischio di burnout. Un DDL attualmente in Senato disciplina le modalità di esercizio del diritto del lavoratore alla disconnessione in smart working e a non ricevere comunicazioni al di fuori degli orari di lavoro.

di Marianna Russo - Ricercatrice di diritto del lavoro presso l'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

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  • Tempo di lettura 7 min.

Il DDL 1290 sul diritto alla disconnessione nei rapporti di lavoro, presentato il 6 novembre 2024 al Senato, affronta un tema di grandissima attualità.

Ormai la maggior parte delle prestazioni di lavoro implica l'utilizzo di dispositivi tecnologici, che, da un lato, dovrebbero rendere più rapida e agevole la prestazione lavorativa, ma, dall'altro, tendono a intensificare eccessivamente il ritmo produttivo, con rischio di overworking e addirittura burnout, come segnalato già nel 2017 dall'OIL e da Eurofound nel report “Working anytime, anywhere”.

L'esperienza pandemica ha ulteriormente accelerato e aumentato la digitalizzazione del lavoro e, di conseguenza, la costante iperconnessione dei lavoratori, rendendo urgente e imprescindibile una seria riflessione sulla disconnessione.

La disconnessione

Ma cosa si intende per disconnessione?

La disconnessione è la facoltà del lavoratore di non utilizzare strumenti tecnologici e di non essere coinvolto in comunicazioni elettroniche relative alla dimensione lavorativa al di fuori dell'orario di servizio, senza – ovviamente – subire alcun tipo di ripercussione negativa.

Le finalità della disconnessione sono molteplici e trasversali: innanzitutto, la tutela della salute psicofisica dei lavoratori, garantendo la fruizione dei necessari tempi di riposo, e, al tempo stesso, il sostegno alla conciliazione tra vita e lavoro, nel rispetto della distinzione tra sfera personale e professionale.

In Italia

In Italia, ad oggi, non esiste il riconoscimento di un vero e proprio diritto alla disconnessione:

  • il primo comma dell'art. 19 Legge 81/2017, in materia di smart working, non utilizza il termine “diritto”, ma rinvia all'accordo tra le parti per l'individuazione dei tempi di riposo del lavoratore e delle “misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”;
  • l'art. 2, c. 1 ter, DL 30/2021, in una delle fasi più critiche della pandemia, ha riconosciuto ai lavoratori agili il diritto alla disconnessione, senza, però, individuarne le modalità di esercizio.

Queste previsioni normative, tuttavia, scontano un doppio limite: da un lato, rinviano la regolamentazione della disconnessione ad accordi tra le parti; dall'altro, riguardano esclusivamente il lavoro agile, escludendo tutte le altre categorie di lavoratori che, comunque, svolgono la propria attività avvalendosi delle tecnologie telematiche.

Il nuovo DDL

A questa lacuna normativa intende sopperire il DDL 1290, attualmente assegnato alla 10a Commissione permanente del Senato e in attesa di essere esaminato.

Il disegno di legge mira a disciplinare le modalità di esercizio del diritto del lavoratore alla disconnessione dagli strumenti di comunicazione telematica e a non svolgere mansioni o ricevere comunicazioni al di fuori degli orari stabiliti dal contratto di lavoro.

L'art. 2 del disegno di legge chiarisce che per “comunicazioni” si intende qualsiasi forma di contatto tra datori di lavoro e lavoratori o anche tra lavoratori stessi effettuate tramite telefono, mail, servizi di messaggistica istantanea o piattaforme di collaborazione.

All'art. 3 adopera il termine “diritto”, affermando che il lavoratore ha il diritto a non ricevere comunicazioni dal datore di lavoro o dal personale investito di compiti direttivi nei confronti del lavoratore stesso al di fuori dell'orario ordinario di lavoro previsto dal contratto di lavoro applicato e, comunque, per un arco di tempo minimo di 12 ore dalla cessazione del turno lavorativo.

Il disegno di legge tocca due aspetti molto significativi:

  • non solo si rivolge a tutti i lavoratori subordinati – e, quindi, non soltanto ai lavoratori agili – ma prevede espressamente che le tutele in materia di disconnessione si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori autonomi, compresi i professionisti;
  • in caso di violazione del diritto alla disconnessione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro per ciascun lavoratore interessato.

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