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mercoledì 22/01/2025 • 06:00

Impresa Dall’ANAC

Piano Nazionale Anticorruzione: le novità con l’aggiornamento al 2024

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha posto in consultazione pubblica il documento di aggiornamento 2024 del Piano Nazionale Anticorruzione 2022. Lo scopo è quello di massimizzare l’uso delle risorse a disposizione degli Enti per perseguire gli obiettivi strategici migliorando la qualità dell’azione amministrativa.

di Annalisa De Vivo - Dottore commercialista, Consulente AML/231

di Antonio Valentini - Avvocato specializzato in compliance, founder Opera Professioni Srl

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  • Tempo di lettura 8 min.
  • Ascolta la news 5:03
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L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con decisione del 16 dicembre 2024, ha pubblicato in bozza l'Aggiornamento PNA 2024. Il documento è volto a fornire indicazioni operative per i Comuni con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti e con meno di 50 dipendenti, descrivendo in modo organizzato i possibili contenuti e gli elementi indispensabili per la redazione della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione). 

Per rendere attuabile la previsione normativa anche per gli enti con ridotti apparati strutturali e organizzativi, l'aggiornamento posto in consultazione fornisce una serie di precisazioni e suggerimenti che tengono conto dei rischi di corruzione ricorrenti nelle piccole amministrazioni comunali, individuando al contempo gli strumenti di prevenzione della corruzione.

Lo scopo dichiarato è quello di massimizzare l'uso delle risorse a disposizione degli Enti, per perseguire i rispettivi obiettivi strategici migliorando, complessivamente, la qualità dell'azione amministrativa.

I soggetti coinvolti nella predisposizione della sezione “Rischi corruttivi e Trasparenza”

In primo luogo, l'Autorità ribadisce che il ruolo di impulso e coordinamento del sistema di prevenzione affidato al RPCT, con riferimento sia alla fase di predisposizione della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO sia a quella di monitoraggio, non deve essere inteso come una deresponsabilizzazione degli altri attori.

Difatti, un'efficace azione di prevenzione della corruzione deve comportare il coinvolgimento della pluralità dei soggetti che operano nell'amministrazione. Ovviamente, resta sempre in capo al RPCT la facoltà di indicare all'interno della sezione i compiti principali e le responsabilità dei vari attori coinvolti nel processo di formazione e attuazione delle misure di prevenzione.

Ponendo sempre l'accento sul delicato ruolo svolto dal RPCT, ANAC invita a non affidare al medesimo soggetto la predisposizione delle altre sezioni del PIAO, ben consapevole, tuttavia, che negli enti locali di piccole dimensioni potrebbe essere inevitabile una sovrapposizione di funzioni. Di tale circostanza, pertanto, è doveroso dare evidenza, tenendo in ogni caso ben presenti i distinti ambiti di competenze e responsabilità delle diverse sezioni del PIAO.

La conferma della programmazione della strategia di prevenzione

Un altro aspetto importante nel documento di aggiornamento PNA 2024 è la possibilità, dopo una prima adozione della sezione del PIAO dedicata alla programmazione della strategia di prevenzione, di confermare la stessa per le successive due annualità, purché nell'anno precedente non si siano verificate le seguenti circostanze:

  • fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
  • modifiche organizzative rilevanti;
  • modifiche degli obiettivi strategici;
  • modifiche significative di altre sezioni del PIAO tali da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza.

In caso di conferma della sezione, l'organo di indirizzo dovrà adottare una apposita delibera nella quale si evidenzi il mancato verificarsi degli eventi sopra indicati.

L'approccio operativo  

Lo scopo del documento è quello di fornire una guida per la strutturazione e la compilazione della sezione del PIAO e per l'autovalutazione del piano stesso. Pertanto, ANAC ha dato allo stesso un taglio prettamente operativo, fornendo indicazioni precise su come strutturare ogni singola sottosezione.

La sezione “Rischi corruttivi e trasparenza”

Con riferimento alla struttura della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, l'Autorità fornisce indicazioni su come dovrebbe essere strutturata la specifica sezione del PIAO:

- Anagrafica

- Obiettivi strategici

- Contesto esterno

- Contesto interno

  • Struttura organizzativa
  • Mappature aree/processi
  • Misure generali

- Sottosezione trasparenza.

Le sottosezioni

Con riferimento alla sottosezione “Obiettivi strategici” di anticorruzione e trasparenza, l'Autorità precisa che gli stessi devono essere programmati in considerazione delle peculiarità dell'Ente e degli esiti dell'attività di monitoraggio e ne fornisce un elenco esemplificativo.

ANAC prosegue fornendo indicazioni su come effettuare la valutazione di impatto del “Contesto esterno”, definito come il «passaggio essenziale per l'elaborazione della strategia di gestione del rischio adeguata e puntuale»: al riguardo, è necessaria una preliminare acquisizione di dati rilevanti rispetto alle caratteristiche del territorio di riferimento del comune, a cui dovrà seguire l'interpretazione dei dati acquisiti in termini di rischio corruttivo rispetto alla propria amministrazione.

Per quanto concerne la sottosezione del “Contesto interno”, l'ANAC riporta le aree di rischio da valutare ai sensi dell'art. 6 del DM n. 132/2022 - obbligatorie per le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti – e, in ottica di semplificazione e alleggerimento degli oneri amministrativi, indica le misure di carattere generale obbligatorie al fine di ridurre il rischio corruttivo:

  • codice di comportamento dei dipendenti;
  • autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio – attività e incarichi extra–istituzionali;
  • misure di disciplina del conflitto d'interesse;
  • formazione sui temi dell'etica e della legalità e sulla contrattualistica pubblica;
  • tutela del whistleblower;
  • misure alternative alla rotazione ordinaria;
  • inconferibilità/incompatibilità per funzioni dirigenziali o ad esse equiparabili (Segretario generale e titolari di incarichi di Elevata qualificazione - EQ);
  • patti di integrità;
  • divieto di pantouflage;
  • monitoraggio dei tempi procedimentali;
  • Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA);
  • commissioni di gara e di concorso;
  • rotazione straordinaria.

Ai fini della descrizione della misura, per ognuna delle misure generali i RPCT saranno tenuti ad indicare con cadenza annuale stato, fasi e tempi di attuazione, nonché gli indicatori di attuazione e coloro i quali sono individuati come responsabili/struttura responsabile. I RPCT possono riportare gli esiti delle verifiche svolte in corrispondenza di ciascuna misura.

Per le misure per le quali sono previsti indicatori espressi in termini di quantitativo le amministrazioni, in alternativa, preciseranno una delle seguenti fasce di attuazione raggiunta:

  1. tra 80 e 100 %;
  2. tra 50 e 80%;
  3. tra 0 e 50%

illustrando le ragioni di un eventuale risultato “negativo”.

Per la corretta attuazione della misura della “inconferibilità/incompatibilità” per titolari di incarico amministrativo di vertice e titolari di incarichi dirigenziali, ANAC ha elaborato a supporto del RPCT una tabella sinottica (cui si rinvia) che riporta gli specifici divieti previsti dal d.lgs. n. 39/2013 per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Sottosezione trasparenza

Tra le principali misure di contrasto alla corruzione, la trasparenza deve necessariamente trovare disciplina e programmazione all'interno della sezione anticorruzione del PIAO in una sottosezione dedicata nella quale individuare i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Al fine di agevolare la predisposizione di tale sottosezione da parte dei piccoli comuni, l'Autorità ha predisposto un apposito file Excel (allegato 3) – che sostituisce per tali enti l'Allegato n. 1 della delibera ANAC n. 1310/2016 – nel quale sono individuati tutti gli obblighi di pubblicazione sulla scorta delle indicazioni date nel tempo da ANAC nei vari PNA e relativi aggiornamenti.

In tale documento è previsto che siano specificati:

  • responsabile/struttura responsabile per la pubblicazione, con indicazione della posizione ricoperta nell'organizzazione (ove diversi, anche Responsabile dell'elaborazione e trasmissione del dato);
  • termine di scadenza per la pubblicazione;
  • monitoraggio, suddiviso in programmazione e rendicontazione degli esiti.

Sull'ultimo punto, ANAC precisa che esso possa essere limitato a un campione di obblighi di pubblicazione da indicare già nella fase di programmazione, campione da modificare anno per anno al fine di garantire il monitoraggio nel triennio di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Quanto agli esiti di tale monitoraggio, da riferirsi alla percentuale degli obblighi presenti/aggiornati nella relativa sottosezione, si suggerisce siano articolati secondo 4 possibili fasce (0%- non pubblicato; 0,1% - 33% - non aggiornato; 34% - 66% - parzialmente aggiornato; 67%-100% - aggiornato), illustrando le ragioni di un eventuale risultato negativo.

Infine, in caso di sottosezioni prive di contenuti perché “non prodotti” o non esistenti, è necessario riportare le ragioni per le quali non si procede alla pubblicazione (es. “non sono state erogate sovvenzioni”, “non esistono enti di diritto privato controllati dal comune”, ecc.).

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