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Gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Pertanto, le percentuali di variazione sono pari rispettivamente a + 0,8% dal 1° gennaio 2025 e a + 5,4% dal 1° gennaio 2024. Conseguentemente, l'INPS ridetermina gli importi delle indennità antitubercolari come da tabella sottostante:  Tipologia di indennità Dal 1° gennaio 2025 Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati € 15,80 Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari (art. 1 L. 419/75) €   7,90 Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera) € 26,33 Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari (art. 1 L. 419/75) (giornaliera) € 13,16 Assegno di cura o di sostentamento (mensile) € 106,22 L'aggiornamento sarà operato a decorrere dal 1° gennaio 2025 anche sulle indennità giornaliere, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all'indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza. In ogni caso, se l'indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all'indennità giornaliera prevista nella misura fissa di € 15,80, dovrà essere erogata quest'ultima. Fonte:  Circ. INPS 10 gennaio 2025 n. 2

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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a cura di

redazione Memento

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