venerdì 10/01/2025 • 06:00
Il CdM, nella seduta n. 109 del 23 dicembre 2024, ha avviato l'esame di un Disegno di Legge annuale sulle PMI contenente, tra le altre misure, una semplificazione dell'accesso al credito, la riforma della disciplina dei confidi e le fattispecie oggetto di cartolarizzazione con estensione ai destocking di magazzino.
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L'obbligo di adottare annualmente un Disegno di Legge annuale sulle PMI è stato disposto dalla L. 180/2011 che definisce il contenuto dello Statuto delle Imprese.
La previsione normativa dell'art. 18 richiama la comunicazione della Commissione Europea del 25 giugno 2005 sull'opportunità di definire uno “Small Business Act” per l'Europa, fornendo uno strumento normativo dedicato al supporto, alla valorizzazione e alla semplificazione dell'attività delle piccole e medie imprese italiane.
Il DDL Imprese approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2024 rappresenta per il nostro Paese la prima applicazione di tale normativa dopo oltre vent'anni dall'istituzione dell'obbligo previsto dallo Statuto delle Imprese.
Le difficoltà di accesso al credito per le piccole e medie imprese italiane, segnalate a più riprese dalle maggiori associazioni di categoria, possono essere ricondotte ad alcuni fattori strutturali caratterizzanti il nostro Paese quali la concentrazione bancaria derivante dalle fusioni tra Istituti che ha contribuito ad allontanare il sistema bancario dalle singole realtà imprenditoriali radicate sui territori, la conseguente rigidità nei criteri di misurazione del merito creditizio e, non ultimi, i nuovi standard ESG che, ricordiamo, gli Istituti Bancari sono tenuti ad applicare e che potrebbero creare ulteriori difficoltà per le imprese di dimensioni contenute.
Il riavvicinamento del sistema imprenditoriale all'accesso al credito è di fondamentale importanza per consentire alle piccole e medie imprese di sostenere le attività correnti, ma anche di finanziare gli investimenti in innovazione, tecnologie sostenibili e processi produttivi efficienti, investimenti strategici in vista della transizione energetica e digitale delle PMI che, come noto, rappresentano la spina dorsale dell'economia del nostro Paese.
Per fornire strumenti operativi in grado di agevolare le PMI nel reperimento di risorse finanziarie il Capo II del DDL Imprese “Accesso delle PMI al credito bancario e misure di semplificazione”, si concentra su due aspetti specifici:
Il ruolo dei confidi e le prospettive di riforma del settore
I confidi (consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi) svolgono l'attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi nei confronti di piccole e medie imprese al fine di favorirne l'accesso al credito nei confronti di banche e altri intermediari finanziari.
Secondo il Rapporto 2024 sui confidi, redatto dal Comitato Torino Finanza, in Italia operano 192 confidi, dei quali solo 32 hanno volume di attività finanziaria pari o superiore a € 150 milioni e sono soggetti alla vigilanza di Bankitalia, mentre gli altri 160 si configurano come confidi minori. Insieme rappresentano uno stock complessivo di garanzie erogate per 8,4 miliardi di euro.
I principali servizi tradizionalmente offerti alle imprese riguardano:
La riforma del Fondo di Garanzia in vigore dal 1° gennaio 2024 e confermata per il 2025 dalla Legge di Bilancio 2025 conferma il ruolo di garanzia del settore privato, in una logica non più di concorrenza ma di complementarietà con lo Stato.
In questo scenario riemerge la centralità dei confidi, che in Italia hanno un'importanza e una diffusione unica tra i Paesi sviluppati e si pongono come intermediari di riferimento per le PMI non solo per agevolarne l'accesso al credito ma anche per erogare altri servizi di consulenza finanziaria e/o di supporto esterno alla funzione amministrativa interna, assumendo un ruolo sia di advisor che di investitori.
A tal fine occorre, però, una riforma ordinata dell'intero settore dei confidi, prevista dall'art. 5 DDL Imprese che, tramite delega al Governo, fornisce alcuni principi e criteri direttivi per la semplificazione e il riordino della disciplina per favorire l'attività a sostegno delle PMI nel campo dei servizi finanziari e della garanzia prevedendo:
I criteri e i principi sopra evidenziati, che dovranno trovare applicazione in appositi decreti legislativi da emanarsi su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sembrano confermare l'indirizzo strategico del Governo nel rafforzamento tra settore pubblico e privato, intervenendo anche sulla maggiore integrazione di filiera tra operatori, e la revisione del ruolo dei confidi non vigilati con il superamento della logica puramente dimensionale dei Confidi attualmente in vigore.
Misure per favorire il destocking
Sono previste modificazioni alla L. 130/99 che contiene le disposizioni relative alla cartolarizzazione dei crediti con particolare riferimento all'art. 7 c. 1 – “Cartolarizzazione dei crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari” e c. 2 rinominato in “Cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili anche registrati”.
Tali modificazioni normative sono rivolte ad agevolare l'accesso al credito bancario anche a mezzo della cartolarizzazione dello stock di magazzino delle imprese.
Come noto, la cartolarizzazione dei crediti è un'operazione finanziaria consistente nella cessione a titolo oneroso di uno o più crediti pecuniari a una società veicolo che emette titoli destinati a essere collocati presso investitori istituzionali e provvede alla riscossione dei crediti ceduti destinando le somme incassate dai debitori ai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti.
Si tratta, dunque, di un'operazione destinata allo smobilizzo dei crediti che fuoriescono dal patrimonio del creditore a fronte dell'ottenimento di immediata disponibilità economica.
La smobilizzazione delle rimanenze di magazzino si presenta come un'ulteriore possibilità per le piccole e medie imprese di ottenere liquidità immediata a supporto delle attività di impresa, permettendo il miglioramento della gestione del flusso di inventario e liberando, al contempo, risorse finanziarie assorbite dalle giacenze stoccate.
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