giovedì 09/01/2025 • 06:00
In caso di precedente interruzione volontaria del rapporto di lavoro, dal 2025 il lavoratore per ottenere la NASPI dovrà aver raggiunto le 13 settimane di contributi nei 12 mesi antecedenti la richiesta. Un cambiamento che rappresenta per alcuni una punizione e per altri una corretta modifica per evitare elusioni e non pagare la contribuzione INPS.
La NASPI come sappiamo è una indennità mensile di disoccupazione ovvero una prestazione a sostegno del reddito per chi ha perso involontariamente il posto il lavoro. Ma cosa è cambiato con la Legge di Bilancio 2025? Fino al 31 dicembre 2024 i requisiti di accesso alla NASPI erano riferiti alla perdita involontaria del posto di lavoro e quindi derivante da un licenziamento oppure da una dimissione per giusta causa e dalla presenza di almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la richiesta di disoccupazione. L'art. 1, c. 171, Legge 207/2024 introduce una misura che mira a sconfiggere una prassi utilizzata al fine di evitare il pagamento del tanto famoso quanto odiato ticket NASPI. Il massimale del ticket NASPI Ricordiamo che il ticket NASPI, come precisato dal Messaggio Inps 531 del 7 febbraio 2024, ha un importo pari al 41% del massimale Naspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Per l’anno 2024 il massimale NASPI era pari ad euro 1550, 42 euro. Il 41% del massimale determina un valore annuale pari ad euro 635,67. L’importo come anticipato dovrà essere versato, in caso di anzianità pregressa, per gli ultimi tre anni, arrivando ad un importo massimo totale di euro 1907,01. Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a 52,97* euro/mese (635,67/12). Per avere maggiore chiarezza procediamo anche con due esempi che dimostrano l’impatto della nuova norma. ESEMPIO Un lavoratore è assunto dall’azienda dal 1/2/2019, in data 31/12/2023 presenta le sue dimissioni per motivi personali. In data 1/2/2024 trova un nuovo impiego, ma sfortunatamente la stessa cessa in data 5/3/2024 per mancato superamento del periodo di prova. Con la normativa in vigore per il 2024 il lavoratore avrebbe potuto richiedere la Naspi essendo in possesso dei requisiti di legge, ovvero la perdita involontaria del posto di lavoro e la presenza di almeno 13 settimane negli ultimi 4 anni. Purtroppo, con la normativa 2025 il lavoratore non ha il nuovo requisito delle 13 settimane di contributi nei 12 mesi antecedenti la richiesta di NASPI. Ipotizziamo ora il caso sempre del lavoratore che, sempre in relazione ai dati appena forniti, in presenza di un periodo di prova di 6 mesi, decide arbitrariamente di recedere ai sensi dell’art. 2096 c.c. in data 31/5/2024, cioè dopo 4 mesi dall’inizio della prestazione lavorativa. In questo caso il lavoratore ha entrambi i requisiti previsti dalla Legge di Bilancio, ovvero perdita involontaria ed almeno 13 settimane nei 12 mesi antecedenti la richiesta di NASPI e pertanto potrà effettuare la richiesta di NASPI. Penalizzati i lavoratori che iniziano un nuovo lavoro Sicuramente questa nuova impostazione determina una grossa penalizzazione per i lavoratori che si dimettono ed iniziano un nuovo rapporto di lavoro, dove sono sicuramente presenti delle variabili importanti come un nuovo ambiente di lavoro, nuovi colleghi, nuovi clienti, nuove procedure etcc… La volontà del legislatore è sicuramente chiara, ovvero evitare gli abusi e le elusioni che negli anni ci sono stati al fine di evitare il pagamento del Ticket, ma anche al fine di agevolare risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro mascherate da licenziamenti.
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