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giovedì 02/01/2025 • 16:01

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Refitting nave da diporto: trattamento IVA

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con Risp.  2 gennaio 2025 n. 1, l'applicabilità del regime di non imponibilità IVA nel caso dell'acquisto di una nave da diporto a uso privato che, a seguito di un refitting nel cantiere, diventa una nave a uso commerciale adibita al noleggio.

a cura di

redazione Memento

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Con la risposta n. 1 del 2 gennaio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che una società che acquista una nave da diporto adibita a uso privato e che intende, attraverso un refitting ossia lavori finalizzati anche all'acquisizione delle caratteristiche tecniche per l'iscrizione nel registro delle navi ad uso commerciale, può beneficiare del regime di non imponibilità IVA.

Quando il refitting è particolarmente invasivo, quale sembra essere quello finalizzato a rendere la nave idonea all'uso commerciale, si ritiene di poter assimilare, ai fini fiscali, questa fattispecie a quella delle navi in costruzione, considerando dunque sussistente la destinazione commerciale solo a seguito dell'iscrizione dell'imbarcazione di cui trattasi nel registro delle navi commerciali.

Si ricorda che l'art. 8 bis DPR 633/72 regola l'applicazione del regime di non imponibilità IVA previsto per le navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali.

Tale regime di non imponibilità non riguarda solo le c.d. operazioni attive ma anche quelle passive, ossia gli acquisti di beni e servizi relativi a dette imbarcazioni.

In merito alle operazioni passive le Ris. AE 12 gennaio 2017 n. 2/E e Ris. AE 16 gennaio 2018 n. 6/E hanno chiarito che nel caso di una nave che non ha effettuato alcun viaggio in alto mare il regime di non imponibilità IVA può essere applicato in via anticipata per acquistare beni e/o servizi relativi alle imbarcazioni. Tale possibilità sussiste anche per le imbarcazioni in costruzione oppure quando il contribuente prevede che l'utilizzo effettivo del mezzo in un dato anno sarà diverso da quello risultante dai dati relativi all'anno precedente.

Nel caso di specie, l'AE ritiene che la nave ferma in cantiere per i lavori di refitting rientri nell'ipotesi delle citate risoluzioni, nello specifico quella del cambio di utilizzo effettivo del mezzo. Se dunque, in base alla normativa di settore, i lavori di refitting sono rilevanti e imprescindibili ai fini della classificazione e registrazione dell'imbarcazione in un altro registro (quello delle navi commerciale), cui consegue un cambio d'uso della stessa, previ eventuali necessari controlli e valutazioni da parte delle autorità preposte, si ritiene possibile effettuare la dichiarazione di alto mare in via anticipata.

Fonte: Risp. AE 2 gennaio 2025 n. 1

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Marco Peirolo

- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCEC

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