giovedì 02/01/2025 • 06:00
In tema di Global Minimum Tax, il DM 27 dicembre 2024, pubblicato in GU 31 dicembre 2024 n. 305, disciplina il trattamento della fiscalità differita nell'esercizio transitorio. Inoltre, è stato pubblicato in GU 30 dicembre 2024 n. 304 il DM 20 dicembre 2024 su varie disposizioni in materia di Global Minimum Tax.
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024 n. 305, il DM 27 dicembre 2024 il Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze in tema di Global Minimum Tax (Gmt), contenente disposizioni transitorie rilevanti per il primo esercizio di applicazione dell'imposta minima nazionale (rivolta alle imprese italiane appartenenti a grandi gruppi multinazionali e interni che scontano in Italia un'imposizione sui redditi inferiore al 15%).
Inoltre, in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2024 n. 304, è stato pubblicato il DM 20 dicembre 2024 recante disposizioni varie in materia di Gmt che tengono conto di alcuni chiarimenti forniti nel Commentario alle Regole OCSE al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alle interpretazioni fornite dall'OCSE con la pubblicazione di varie guide amministrative (che si sono succedute fra il 2023 e il 2024).
Disposizioni applicabili nell'Esercizio Transitorio
Il DM MEF 27 dicembre 2024 reca disposizioni transitorie - sulle imposte anticipate, sulle imposte differite e sulle immobilizzazioni trasferite - volte a disciplinare tutta la fiscalità differita, non solo quella connessa a differenze temporanee deducibili o imponibili, rilevata prima dell'Esercizio Transitorio (compresa quella rilevata in relazione a perdite o a crediti d'imposta): trattasi di quelle differenze tra il risultato contabile ed il reddito imponibile che hanno origine in un esercizio e si annullano in uno o più esercizi successivi.
Tali disposizioni completano, per alcuni aspetti, le regole generali contenute nel Capo IV, Titolo II, D.Lgs. 209/2023 prima citato e prevedono un approccio semplificato che consente al gruppo di considerare la sua fiscalità differita esistente all'inizio dell'Esercizio Transitorio, calcolata al minore tra l'aliquota nominale di imposizione e l'aliquota minima del 15%, senza la necessità di doverla rideterminare sulla base delle nuove regole anche per gli esercizi precedenti a quello della loro prima applicazione. Infine, il Decreto affronta il trattamento, ai fini GloBE, dei trasferimenti di immobilizzazioni avvenuti infragruppo nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2021 e l'ultimo giorno dell'esercizio anteriore all'Esercizio Transitorio dell'Impresa o Entità Trasferente.
Quando si parla di Esercizio Transitorio si intende il primo esercizio, in relazione ad un Paese, con riferimento al quale un gruppo multinazionale o nazionale è soggetto alle disposizioni del Decreto Legislativo ovvero alle disposizioni interne di trasposizione della Direttiva negli Stati membri europei, ovvero alle disposizioni di recepimento delle regole OCSE in Stati terzi.
Attività e passività differite
Ai fini nozionistici, si ricorda che le “Attività Fiscali Differite” comprendono:
Il termine “Passività Fiscali Differite” identifica, invece, le imposte differite, ossia gli importi delle imposte rilevanti dovute negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee imponibili.
Attraverso il comma1, art. 2 si predilige un approccio semplificato che consente al gruppo multinazionale o nazionale di tenere conto, ai fini GloBE, della fiscalità differita preesistente a prescindere da come tali elementi sarebbero stati trattati se fossero sorti già in vigenza delle nuove regole. Ad esempio, il riconoscimento e l'utilizzo di un credito d'imposta è normalmente escluso dal calcolo delle imposte rilevanti rettificate ai sensi dell'art. 29, c. 5, lett. e), D.Lgs. (corrispondente all'articolo 4.4.1(e) delle Model Rules). Tuttavia, ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame, se tale credito d'imposta è sorto prima dell'Esercizio Transitorio ed è contabilizzato come DTA nel Bilancio Rilevante, il gruppo può utilizzare tale credito per ridurre o compensare un debito tributario che sorge nell'Esercizio Transitorio o successivamente a tale esercizio e trattare il riversamento della DTA preesistente come un aumento delle imposte rilevanti rettificate, non applicandosi l'art. 29, c. 5, lett. e), D.Lgs. 209/2023.
Global Minimum Tax e trasferimento di immobilizzazioni
Gli articoli 6 e 7 che seguono disciplinano il Trasferimento di una immobilizzazione nella duplice ipotesi di contabilizzazione da parte dell'Impresa o Entità Trasferitaria (ovvero della unica impresa o entità) al costo (Valore Contabile) ovvero al valore equo.
Anche la locuzione “Trasferimento di una immobilizzazione” assume un significato particolare che ricomprende sia la cancellazione contabile di una immobilizzazione da parte di un soggetto (Impresa o Entità Trasferente) e la sua contestuale rilevazione contabile in capo a un altro soggetto (Impresa o Entità Trasferitaria), sia la rivalutazione contabile della Immobilizzazione presso la medesima impresa (nella ipotesi di coincidenza tra Impresa o Entità Trasferente e Impresa o Entità Trasferitaria).
Da evidenziare che ai sensi del comma 2, lettera a), l'Impresa o Entità Trasferitaria nel calcolare il proprio reddito rilevante dell'esercizio deve fare riferimento al valore rilevante (reiectus Valore Contabile) che l'immobilizzazione aveva in capo all'Impresa o Entità Trasferente al momento del trasferimento (escludendo, tuttavia, gli effetti del medesimo).
Fonte: DM MEF 27 dicembre 2024 (GU 31 dicembre 2024 n. 305)
DM MEF 20 dicembre 2024 (GU 30 dicembre 2024 n. 304)
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Maria Eugenia Palombo
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