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martedì 31/12/2024 • 06:00

Contabilità DETRAZIONE IVA

Fatturazione attiva e passiva a cavallo d'anno, come gestirla

Le fatture ricevute a inizio anno ma relative ad operazioni dell'anno precedente pongono problematiche da attenzionare nella detrazione IVA. Ad oggi, non sono stati ancora pubblicati i Decreti che dovrebbero porre fine all'impossibilità della retro-imputazione delle fatture in attuazione della riforma fiscale.

di Amedeo Mellaro - Dottore commercialista e revisore legale in Roma

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Presupposti della detrazione: caratteri generali  Con l'introduzione della fatturazione elettronica, occorre monitorare attentamente il momento a partire dal quale, con riferimento al ciclo passivo, sia possibile detrarre l'Iva contenuta nelle fatture di acquisto datate 2024 ma consegnate, tramite SDI, nell'anno 2025. La gestione delle predette fatturazioni, soprattutto per le operazioni a cavallo d'anno, richiede particolare attenzione, non solo ai fini della detrazione ed esigibilità IVA ma anche ai fini della corretta imputazione contabile del costo/ricavo nel rispetto del principio di competenza civilistica e fiscale  Infatti, il transito presso lo SdI (Sistema di interscambio) fa sì che la data di ricezione delle fatture abbia carattere assolutamente oggettivo, cosa che invece difficilmente con le fatture cartacee. Dal punto di vista sostanziale, per esercitare il diritto alla detrazione delle fatture passive, occorre la contemporanea presenza di due presupposti: che si sia verificata l'esigibilità dell'imposta, ossia, il “fatto generatore” dell'imposta, coincidente di regola con il momento di effettuazione dell'operazione ai sensi dell'art. 6 DPR 633/72 (consegna o spedizione per la vendita di beni, pagamento o emissione della fattura per le prestazioni di servizi); che il cessionario/committente sia venuto in possesso della fattura nel momento in cui la fattura sia stata formalmente ricevuta e, quindi recapitata da parte dello SdI (Sistema di Interscambio); tale momento si desume in maniera oggettiva e coincide con la data di ricezione da parte del destinatario indicata nella ricevuta di consegna. Quindi, con la fatturazione elettronica il momento del possesso della fattura, di cui al punto 2), è attestato dalla data di consegna all'indirizzo pec designato, o al server del fornitore del codice destinatario, oppure – nel caso di mancata consegna – dalla presa visione del cliente nell'area riservata del proprio cassetto fiscale. Ancora, ai sensi dell'art. 1 c. 1 DPR 100/98, è detraibile nella liquidazione periodica l'IVA relativa a fatture d'acquisto ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo al mese oggetto di liquidazione periodica (oppure entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre oggetto di liquidazione periodica, per i contribuenti trimestrali). La norma consente, dunque, di retro-detrarre l'IVA, se la fattura è registrata nel termine del giorno 15 del mese successivo per le fatture infrannuali, tuttavia, questo meccanismo non può trovare applicazione per le fatture passive relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente ma recapitate nell'anno successivo, quindi, a cavallo d'anno. Il particolare meccanismo per la detrazione delle fatture a cavallo d'anno 2024-2025 L'art. 1 DPR 100/98, risultante dalle modifiche ex art. 14 DL 119/2018, stabilisce che, per le fatture “a cavallo d'anno”, non si applica la regola generale che consente l'esercizio del diritto alla detrazione per i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. La norma, difatti, espressamente esclude “i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente”. In termini fattuali, ciò sta a significare che non potrà essere portata in detrazione, nella liquidazione riferita al mese di dicembre 2024, l'imposta relativa a una cessione di beni o prestazione di servizi il cui momento di effettuazione si verifica nel mese di dicembre 2024, qualora la corrispondente fattura sia ricevuta e annotata nei primi quindici giorni di gennaio 2025. Conseguentemente, relativamente alle fatture di acquisto a cavallo d'anno, la fattura avente data effettuazione e data consegna dicembre 2024: se registrata entro dicembre 2024, verrà detratta nella liquidazione IVA di dicembre 2024; se registrata entro il 30/04/2025, per detrarla nel 2024 dovrà essere registrata nell'apposito sezionale "Documenti con detrazione in Dichiarazione IVA anno precedente“ (art. 19 c. 1 DPR 633/72); se registrata dopo il 30/4/2025 l'IVA è indetraibile. Mentre, le fatture passive datate dicembre 2024, ma ricevute (data di consegna da parte dello SdI) e registrate in un qualunque giorno del mese di gennaio del 2025, l'IVA non può essere detratta a dicembre 2024 ma solo a partire da gennaio 2025, il cui primo versamento scade il 17 febbraio 2025. DETRAZIONE IVA: TABELLA RIEPILOGATIVA Data Fattura Data ricezione SdI Momento dal quale è possibile esercitare la detrazione Momento finale per la detrazione DICEMBRE DICEMBRE DICEMBRE 30/04/2025 DICEMBRE GENNAIO GENNAIO 30/04/2026 L'interpretazione restrittiva dell'Agenzia delle Entrate, riguardo alla contabilizzazione dell'IVA su fatture di fine anno, solleva dubbi di coerenza rispetto alle norme e alla giurisprudenza dell'Unione Europea. Si evidenzia che la legge delega di riforma fiscale (L. 111/2023), nell'ambito della revisione della disciplina relativa alla detrazione IVA, dovrebbe introdurre un correttivo atto a consentire l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA delle fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nell'anno precedente, ma ricevute dall'acquirente nei primi 15 giorni di gennaio. Ad oggi, non risultano ancora esserci provvedimenti attuativi Il meccanismo di emissione delle fatture attive  Nei confronti del cedente o prestatore, al realizzarsi dell'operazione, ossia nel momento individuato all'art 6 DPR 600/73, corrisponde la nascita del debito d'imposta, ossia la sua esigibilità, cioè il diritto dell'erario di pretenderne il pagamento. Le fatture attive potranno essere trasmesse in maniera: immediata, ossia, entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione (ad es. consegna della merce). L'art. 21 c. 4 primo periodo DPR 633/72, prevede che, se le fatture siano emesse non entro le ore 24 del giorno dell'operazione, ma nei successivi 12 giorni, data di effettuazione dell'operazione e data di trasmissione elettronica saranno differenti; differita, ossia, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione della cessione di beni comprovata dal relativo DDT. Tale meccanismo si applica per le sole operazioni di cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti comprovata da DDT, bolla di accompagnamento, lettera di vettura, carnet Tir e bolletta di consegna (come previste dalla C.M. 31/10/1974, n. 42/503981). Analisi di un caso pratico per il ciclo passivo  Fattura di acquisto datata 31 dicembre anno 2024 (la data si riferisce al momento di effettuazione dell'operazione; Circ. AE n. 14/2019) e pervenuta tramite SdI il 2 gennaio anno 2025. La detrazione può essere esercitata nel mese di gennaio 2025 (mese in cui è arrivata la fattura) in quanto per le fatture datate dicembre 2024 e ricevute nel mese di gennaio 2025 la detrazione dell'IVA potrà essere esercitata nella liquidazione del mese di gennaio 2025 o, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa all'anno 2025. Stesso medesimo discorso vale per quelle pervenute il giorno 15 o il giorno 16 di gennaio 2025, si pensi al caso della fattura differita ex art. 21 c. 4 DPR 633/72, che può essere emessa/trasmessa entro il 15 gennaio anno 2025. In tal caso, la competenza del costo è riferita all'esercizio 2024 e stanziabile mediante il conto l'appostazione di Fatture da ricevere. Nei casi di soggetti in contabilità semplificata che hanno optato per il cd. criterio di registrazione (art. 18 c. 5 DPR 600/73) la registrazione della fattura ai fini IVA nel 2025 impatta anche ai fini delle imposte dirette il cui costo sarà computato nel 2025. ...

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