lunedì 30/12/2024 • 06:00
Nel delineare il perimetro della responsabilità penale per l’inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali, la giurisprudenza richiama i concetti di reato formale di pericolo e rapporto tra la violazione delle prescrizioni autorizzative e il principio di “offensività”.
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Gestisco un impianto di trattamento rifiuti e recentemente, durante un controllo, è emerso che abbiamo superato i limiti quantitativi di rifiuti trattati rispetto a quanto previsto nell'autorizzazione.
Tuttavia, non si è verificato alcun danno ambientale concreto: perché, allora, sono stato condannato e ritenuto penalmente responsabile?
Il tema sollevato con la domanda è molto comune, ed è stato affrontato dalla giurisprudenza di legittimità in molte sue decisioni, con le quali la Cassazione ha delineato il perimetro della responsabilità penale per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali.
Il punto di partenza è il dato normativo: l'art. 256, comma 4, del D.Lgs n. 152/2006 punisce, sia pur con pena dimezzata rispetto a quelle previste nei tre commi precedenti, chiunque non osservi le condizioni o i limiti stabiliti nell'autorizzazione ambientale rilasciata per lo svolgimento di attività potenzialmente inquinanti.
È importante notare che questa disposizione configura un reato formale di pericolo, non subordinato al verificarsi di un danno concreto all'ambiente: un reato formale di pericolo si configura con la semplice violazione della norma, indipendentemente dal fatto che si sia verificato un danno o che il pericolo si sia concretizzato.
L'obiettivo di queste disposizioni è infatti prevenire i rischi per l'ambiente, imponendo il rispetto di regole volte a scongiurare anche solo il potenziale verificarsi di situazioni pericolose.
Fatta questa premessa, occorre sottolineare che la Cassazione si è pronunciata più volte su questioni analoghe a quella di cui alla domanda, ribadendo il principio per cui il rispetto delle prescrizioni autorizzative è obbligatorio in quanto strumento essenziale di tutela ambientale.
Nella sentenza n. 28493/2018, ad esempio, la Suprema Corte ha stabilito che “la contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni [...] è un reato formale di pericolo, che si configura in caso di violazione delle prescrizioni imposte per l'attività autorizzata di gestione di rifiuti”: la responsabilità penale non viene meno, dunque, per il solo fatto che il danno non si sia verificato.
Uno degli aspetti più frequentemente discussi in giurisprudenza è il rapporto tra la violazione delle prescrizioni autorizzative e il principio di “offensività”, ovvero la capacità della condotta di ledere il bene giuridico protetto, in questo caso l'ambiente: la Cassazione ha chiarito che l'offensività deve essere valutata ex ante, ovvero al momento della condotta, e non ex post, basandosi sugli effetti concreti.
Il punto fondamentale del pensiero della Cassazione è il seguente: la valutazione in ordine all'offesa al bene giuridico protetto va retrocessa al momento della condotta secondo un giudizio prognostico ex ante, essendo irrilevante l'assenza in concreto, successivamente riscontrata, di qualsivoglia lesione.
In questi termini si è espressa più volte la Corte di Cassazione penale (ex multis, nella citata sentenza n. 19439/2012), che aveva in precedenza anche precisato che “l'offensività in concreto della condotta deve essere valutata con riferimento all'efficienza causale della prescrizione violata, non potendosi sottrarre il destinatario della prescrizione al corrispondente adempimento mediante l'adozione di accorgimenti diversi da quelli indicati dalla P.A.” (Cass. Pen., n. 12373/2005).
In altre sentenze (Cass. Pen., n. 20277/08) la Corte si è spinta oltre, affermando che il destinatario della prescrizione è, comunque, responsabile anche se adotta misure diverse, ma di efficacia equivalente a quelle imposte dalla P.A., ribadendo così che il giudizio sull'offensività della condotta non dipende da ciò che in concreto sia stato realizzato.
In definitiva, la normativa e la giurisprudenza delineano un quadro chiaro: la responsabilità penale per l ' inosservanza delle prescrizioni ambientali non dipende dalla prova di un danno concreto o di un pericolo evidente, ma si fonda sul semplice superamento dei limiti stabiliti nell ' autorizzazione.
Questo approccio mira a preservare l ' ambiente attraverso una rigorosa osservanza delle regole preventive.
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