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  • Tempo di lettura 5 min.

Gestisco un impianto di trattamento rifiuti e recentemente, durante un controllo, è emerso che abbiamo superato i limiti quantitativi di rifiuti trattati rispetto a quanto previsto nell'autorizzazione.

Tuttavia, non si è verificato alcun danno ambientale concreto: perché, allora, sono stato condannato e ritenuto penalmente responsabile?

Il tema sollevato con la domanda è molto comune, ed è stato affrontato dalla giurisprudenza di legittimità in molte sue decisioni, con le quali la Cassazione ha delineato il perimetro della responsabilità penale per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali.

Il punto di partenza è il dato normativo: l'art. 256, comma 4, del D.Lgs n. 152/2006 punisce, sia pur con pena dimezzata rispetto a quelle previste nei tre commi precedenti, chiunque non osservi le condizioni o i limiti stabiliti nell'autorizzazione ambientale rilasciata per lo svolgimento di attività potenzialmente inquinanti.

È importante notare che questa disposizione configura un reato formale di pericolo, non subordinato al verificarsi di un danno concreto all'ambiente: un reato formale di pericolo si configura con la semplice violazione della norma, indipendentemente dal fatto che si sia verificato un danno o che il pericolo si sia concretizzato.

L'obiettivo di queste disposizioni è infatti prevenire i risc...

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