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Una lavoratrice domestica spagnola, licenziata il 17 febbraio 2021, ha presentato ricorso per contestare il proprio licenziamento oltre che per ottenere il pagamento del lavoro straordinario prestato e delle ferie non godute. Nel giudizio di primo grado, il Tribunale ha dichiarato il licenziamento illegittimo, ma ha escluso il riconoscimento delle ore straordinarie effettuate per la mancanza di prove adeguate, sul punto evidenziando che il regio decreto spagnolo n. 1620/2011 esonera i datori di lavoro domestici dall'obbligo di registrare l'orario di lavoro. Il Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, investito dell'appello, ha sollevato una questione pregiudiziale chiedendo alla CGUE di valutare se la suddetta normativa fosse compatibile con il diritto dell'Unione, in particolare con le direttive 2003/88 (la quale stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro) e 2006/54 (sull’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne, in materia di occupazione e impiego), nonché con la Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Il giudice del rinvio ha sottolineato che la categoria dei collaboratori domestici in Spagna è composta quasi esclusivamente da donne (95%), rendendo quindi rilevante il principio di parità di trattamento. Orario di lavoro e controllo dei limiti

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a cura di

redazione Memento

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