lunedì 23/12/2024 • 06:00
Con legge n. 182/2024, pubblicata in GU, è stato ratificato l’Accordo tra Italia e Cina in materia di doppia imposizione fiscale. Si dà avvio all’applicazione del trattato bilaterale sottoscritto a Roma il 23 marzo del 2019 redatto sulla base del modello OCSE. L’accordo detta nuove regole fiscali, particolarmente rilevanti nell’ambito della cd Global Mobility con impatto, tra le altre, su IRPEF, IRES e IRAP.
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La lista degli accordi votati a evitare il verificarsi di duplicazioni di imposta su un medesimo reddito, si allunga; la ratifica di questo accordo fiscale determina infatti l’entrata in vigore delle determinazioni convenute tra Italia e Cina poco più di cinque anni fa, precisamente il 23 marzo 2019.
In realtà, non si tratta del primo accordo contro la doppia imposizione fiscale sottoscritto da Italia e la Cina. A Pechino, in data 31 ottobre 1986 i due Stati ne avevano già sottoscritto uno che cesserà naturalmente di produrre effetti in coincidenza all’entrata in vigore di quello oggetto del presente approfondimento.
A questo proposito, l’articolo 29 della Convenzione ne subordina l’entrata in vigore allo scambio diplomatico di notifiche tra i due Stati, concernenti il completamento delle procedure interne a tal fine necessarie, ai sensi della legislazione dei singoli stati. Pertanto, la stessa entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica.
Inoltre, la Convenzione avrà efficacia:
a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1°gennaio del primo anno solare successivo a quello di entrata in vigore; e
b) con riferimento alle altre imposte sui redditi relative ai periodi fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello di entrata in vigore.
La platea soggettiva annoverata dalla Convenzione comprende i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. D’altro canto, le imposte cui quest’ultima troverà applicazione, ai sensi dell’articolo 2, sono:
- per quanto alla Cina:
- con riferimento all’Italia:
Fatte queste dovute precisazioni, la Convenzione in commento, presenta alcune particolarità e innovazioni rispetto alla convenzione del 1986 e alla generalità delle convenzioni in materia sottoscritte dall’Italia. Nello specifico:
Come previsto dal modello OCSE, l’articolo 15 della convenzione, rubricato “lavoro subordinato”, prevede:
Pertanto, al ricorrere delle tre condizioni succitate, il reddito prodotto dal soggetto continuerà ad essere assoggettato ad imposizione fiscale nello Stato d’origine (es. Italia) nonostante questo sia correlato ad attività lavorativa, temporaneamente, svolta nell’altro Stato (es. Cina).
Di questo articolo, colpisce in particolare il comma 4. Le parti firmatarie, hanno voluto risolvere subito questioni connesse alla tassazione dei redditi prodotti successivamente alla cessazione del rapporto. Ai sensi di questa disposizione, le somme a titolo di indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfetari di natura analoga, percepite da un residente italiano, successivamente alla perdita dello status di residente cinese, secondo le disposizioni vigenti in proposito in Cina, risultano imponibili soltanto in detto altro Stato contraente. E viceversa.
L’interpretazione di questa disposizione sarà certamente oggetto di indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate. Se ne evidenzia tuttavia la rilevanza in circostanze di dubbia competenza fiscale in relazione a importi corrisposti in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro. Si pensi agli incentivi all’esodo, indennità sostitutive del preavviso e del TFR, che facilmente potrebbero essere percepite dal soggetto in uno Stato contraente diverso da quello in cui l’attività lavorativa, che ne ha determinato l’insorgenza, potrebbe essere stata svolta.
Anche con riferimento alla categoria degli amministratori la convenzione risulta più esplicita di altre. L’articolo 16, rubricato appunto “Compensi degli amministratori”, dispone che tali somme e altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente (es. Italia) riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente (es. Cina), siano imponibili in detto altro Stato (es. Cina).
L’assenza dell’avverbio soltanto pone ad ogni modo la dubbia possibilità del verificarsi di una doppia imposizione anche in questa fattispecie.
L’articolo 20 è dedicato a studenti e apprendisti e prevede una speciale esenzione da tassazione di alcune somme per un periodo massimo di sei anni ricevute dal soggetto nel territorio dello Stato contraente diverso da quello di residenza.
Nel dettaglio gli Stati contraenti hanno disposto che le somme ricevute per sopperire alle spese di mantenimento o d'istruzione da uno studente o un apprendista residente in uno Stato (es. Italia) o che risultava residente in tale Stato (es. Italia), immediatamente prima di recarsi nell’altro Stato (es. Cina), e che soggiorna in tale Stato (es. Cina) al solo scopo di compiervi i suoi studi, non sono imponibili in tale ultimo Stato (Cina), a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori del territorio di tale ultimo Stato (Cina). Questa esenzione è applicabile soltanto per un periodo non superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data di arrivo.
All’articolo 21, la Convenzione dispone l’esenzione da tassazione dei redditi prodotti nell’ambito di attività di insegnamento e ricerca svolte in uno Stato contraente diverso da quello di residenza per un periodo non superiore a tre anni decorrenti dal primo arrivo del soggetto interessato nel territorio di quest’ultimo Stato.
Nel dettaglio: le remunerazioni che una persona fisica, che soggiorna in uno Stato contraente (Cina) al solo fine di insegnare, tenere conferenze, o svolgere attività di ricerca presso una scuola, un istituto di istruzione, una università, o altro istituto d'istruzione o ricerca riconosciuto ufficialmente dal Governo di detto Stato, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente (Italia), percepisce per dette attività, sono esenti da imposizione nel primo Stato (Cina) per un periodo non superiore, in totale, a tre anni a decorrere dalla data del suo arrivo in detto Stato (Cina).
L’articolo conclude con una previsione di dubbia interpretazione escludendo dal campo di applicazione della succitata esenzione dei redditi da ricerca non rientranti “nell'interesse pubblico” e che si pongano “principalmente a beneficio privato di una o più persone determinate”.
Concludendo, non si può prescindere dal citare l’articolo 23, rubricato “Metodi per evitare la doppia imposizione fiscale”.
Gli Stati contraenti, hanno nel dettaglio individuato le seguenti soluzioni differenziate a seconda dello status soggettivo di residente alternativamente in Cina o in Italia. Ovvero:
In ogni caso, non sarà ammessa detrazione qualora l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia, ai sensi della legislazione italiana, ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta o ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta, su richiesta o meno del beneficiario del reddito.
Nel complesso la convenzione contro la doppia imposizione fiscale che ci troveremo ad applicare, rivede e attualizza la previgente versione. Estendendo in alcuni casi i periodi di esenzione già previsti - come avviene con riferimento agli studenti e apprendisti (il periodo di esenzione passa a sei anni in luogo dei cinque precedentemente indicati) – e introducendo nuove disposizioni – come il comma quarto dell’articolo 15.
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Vedi anche
Italian Law No. 182 issued on 18 November 2024, published in the Official Gazette No. 283 last 3 December, ratified the Agreement between Italy and China on double taxation. This mark..
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