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venerdì 20/12/2024 • 12:46

Fisco Dalle Dogane

Confisca: distinzione tra reato di contrabbando e illecito amministrativo

Nell'ambito dei controlli doganali, la confisca può avvenire a seguito del reato di contrabbando o dell'illecito amministrativo. Con Circ. 19 dicembre 2024 n. 28, l'Agenzia delle Dogane ha fornito una chiara distinzione tra i due casi, specificando anche la competenza per l'inoltro delle notizie di reato.

a cura di

redazione Memento

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È necessario distinguere, nell'ambito delle disposizioni nazionali complementari (D.Lgs. 141/2024) tra la confisca a seguito del reato di contrabbando e quella a seguito di illecito di contrabbando. Ci si riferisce, nello specifico, alla confisca delle merci oggetto dell'omessa dichiarazione o della dichiarazione infedele.

Con la circolare n. 28 del 19 dicembre 2024, l'Agenzia delle Dogane ha fornito dei chiarimenti a riguardo, di seguito analizzati nel dettaglio.

Reato di contrabbando

Nel caso del reato di contrabbando, si rende applicabile il c. 1 dell'art. 94 D.Lgs. 141/2024 che prevede la confisca obbligatoria e, ove non sia possibile procedere al sequestro della merce, alla confisca per equivalente.

La confisca per equivalente, prevista anche per i reati tributari non doganali (DL 74/2000), può essere disposta unicamente dall'Autorità giudiziaria.

Illecito amministrativo

Nel caso, invece, di illecito amministrativo sanzionato a norma dell'art. 96 D.Lgs. 141/2024, la confisca disposta dall'amministrazione può avere ad oggetto esclusivamente le merci che sono l'oggetto dell'illecito. La confisca amministrativa deve, tra l'altro, essere preceduta dal sequestro.

L'art. 96 c. 9 stabilisce le seguenti esimenti dalla confisca:

lett. a) quando, pur essendo errati uno o più degli elementi indicati in dichiarazione, gli stessi elementi sono comunque immediatamente desumibili dai documenti di accompagnamento prescritti dalla normativa doganale unionale. Si intendono, ad esempio, errori materiali nell'indicazione del valore in dogana e/o della quantità, rispetto ai valori indicati nella fattura, errori nell'indicazione del tasso di cambio, nell'indicazione dell'aliquota IVA determinabile dalla TARIC o errata classifica della merce;

lett. d) quando le merci non siano occultate, nascoste nei bagagli, nei colli, nelle suppellettili, o fra merci di altro genere o nei mezzi di trasporto e siano rese disponibili in maniera evidente ai fini della verifica.

Inoltro delle notizie di reato: competenza

A rettifica di quanto indicato nella Circ. 20/2024, l'Autorità giudiziaria cui inoltrare le notizie di reato per i reati previsti dalle DNC, deve intendersi alternativamente:

- la Procura Europea, nei casi in cui i maggiori diritti dovuti a titolo di dazio siano superiori a 10.000 euro, ancorché vi siano altri diritti di confine dovuti diversi dal dazio;

- la Procura nazionale territorialmente competente, nei casi in cui non vi siano maggiori diritti dovuti a tiolo di dazio;

- la Procura Europea e la Procura nazionale territorialmente competente, nel caso in cui vi siano maggiori diritti dovuti a titolo di dazio ma inferiori a 10.000 euro.

Si ricorda che la Procura Europea è competente a ricevere notizie di reato anche nei casi di frode transfrontaliera in materia di IVA, quando detti reati comportino un danno complessivo pari ad almeno € 10.000.000 e siano connessi al territorio di due o più Stati membri.

Fonte: Circ. AD 19 dicembre 2024 n. 28/D

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